Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Conflitto tra privilegio speciale e generale

  • Matteo Eccher

    Mori (TN)
    21/09/2012 09:00

    Conflitto tra privilegio speciale e generale

    Buongiorno,
    chiedo il Vostro supporto in merito alla seguente questione.

    Un dipendente ha subito un incidente sul lavoro ed ha chiesto l'ammissione a passivo per il risarcimento danni liquidato dal tribunale del lavoro ante dichiarazione di fallimento. Il Giudice Delegato ha ammesso il creditore con il seguente dispositivo "Il Giudice ammette il credito per Euro 250.000 con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 del codice civile e con il privilegio stabilito dall'art. 2778 n.11 c.c. in forza dell'articolo 2767 c.c. sulla indennità dovuta dall'assicuratore.". Altri dipendenti sono stati ammessi per complessivi Euro 50.000 con il solito privilegio generale.

    Nel frattempo l'indennizzo è stato oggetto di risarcimento assicurativo incassato direttamente dalla Procedura (Euro 240.000).

    Ora viene affrontato il riparto ed avrei bisogno di un confronto in merito al conflitto tra privilegio speciale e generale. L'articolo 111quater LF stabilisce che "i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione […] sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge" e poi "i crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione […] sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia".

    Il creditore in questione è stato ammesso con privilegio generale (come dipendente) e con privilegio speciale sul ricavato dell'indennizzo assicurativo: ha prevalenza il comma 1 o comma 2 dell'articolo 111quater? Il ricavato dal rimborso assicurativo deve essere assegnato (dedotte le spese di procedura, ecc) interamente al creditore munito di privilegio speciale, oppure distribuito a tutti i dipendenti?

    Vi ringrazio.
    Matteo Eccher
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/09/2012 19:46

      RE: Conflitto tra privilegio speciale e generale

      La questione presenta aspetti complessi che possono essere meglio spiegati se si immagina, per il momento, che il creditore in questione sia stato ammesso al passivo soltanto con il privilegio speciale di grado undicesimo di cui all'art. 2767 c.c. (come sarebbe potuto accadere se egli, senza essere dipendente della società assicurata, avesse ricevuto un danno a quest'ultima ascrivibile per una qualsiasi forma di responsabilità civile).
      In questo caso si pone evidente il problema che lei prospetta del rapporto del privilegio speciale di undicesimo grado con i privilegi di grado precedente, siano essi generali che speciali.
      Proprio su questa materia è intervenuto l'art. 111quater, per il quale i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul ricavato "dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge" ed i crediti garantiti da ipoteca e pegno e assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione "sul ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia e concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo".
      Queste nuove disposizioni regolatrici delle modalità della realizzazione dei crediti considerati hanno voluto- secondo noi in modo chiaro e in equivoco e senza contraddizioni- riaffermare la duplicità delle masse- una mobiliare ed una immobiliare- nonchè la tassatività delle cause di prelazione e la unicità della graduatoria tra le prelazioni- sia tra loro eterogenee che all'interno di una di esse- che su ciascuna massa possono esercitarsi. La combinazione di questi concetti sta a significare che tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale o pegno sui mobili, ovvero da ipoteca o privilegio speciale sugli immobili, concorrono sul patrimonio, rispettivamente mobiliare e immobiliare, del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge per ciascuna massa. Di conseguenza la graduazione segna l'ordine da seguire al momento della soddisfazione e la unicità della graduatoria comporta che non è possibile soddisfare, neppure in via parziale, chi viene dopo nella graduatoria se non è stato soddisfatto integralmente chi viene prima.
      Tanto è conforme ai principi perchè la rilevanza riconosciuta dalla legge a determinati crediti esclusivamente in base alla loro causa (art. 2745 c.c.), determina che anche la priorità di un privilegio rispetto all'altro debba essere determinata dalla legge, in ragione della meritevolezza della tutela che intende accordare, per cui se il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela un lavoratore subordinato più del professionista attribuendo al primo nella scala della tassativa graduazione una posizione prioritaria, vuol dire che il dipendente deve essere soddisfatto prima del secondo e deve essere soddisfatto per intero prima di poter passare, ove vi siano ancora disponibilità, a chi viene dopo nella graduatoria.
      Questi principi si applicano anche al privilegiato danneggiato per responsabilità civile ascrivibile al datore di lavoro, sebbene in questo caso si registri un contrasto con la finalità che presumibilmente il legislatore aveva nel concedere il privilegio e cioè sottrarre al concorso con gli altri creditori l'indennità che l'assicuratore è tenuto a pagare all'assicurato, nei casi in cui il danneggiato non abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Tuttavia, se questa era l'intenzione del legislatore, bisogna dire che non è stata trasfusa nel sistema perché avrebbe dovuto attribuire al danneggiato la prededuzione non un privilegio, peraltro di grado così basso nella scala (undicesimo grado). Ed, infatti, proprio su questo aspetto la Corte d'Appello di Torino aveva sollevato nel 2004 questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha dichiarato le questioni sollevate manifestamente inammissibili (Corte Cost. 28/12/2006, n. 457).
      Tutta questa problematica perde parte del suo interesse quando, come nel caso da lei prospettato, al dipendente è stato riconosciuto anche il privilegio generale di cui all'art. 27581bis n. 1 c.c. per la stesso credito, per cui il dipendente creditore in questione gode di due privilegi a tutela dello stesso credito. Applicando i principi di cui si è detto, al momento del riparto lei deve considerare quel dipendente tra i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., da soddisfare con l'attivo mobiliare disponibili, tra cui rientra anche quanto pagato dall'assicuratore. Se desse l'intero importo ricevuto dall'assicuratore a quel dipendente attribuirebbe un vincolo di destinazione a quel pagamento che potrebbe realizzarsi soltanto attraverso l'azione diretta, perché una volta che un importo entra nelle casse del fallimento, esso si mescola con le altre entrate di pari natura e forma l'attivo disponibile per i creditori ammessi al passivo.
      Zucchetti SG Srl