Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

piano di riparto con attivo immobiliare libero

  • Claudio Ciardella

    firenze
    16/02/2012 12:47

    piano di riparto con attivo immobiliare libero

    Buongiorno,
    desidererei una vostra opinione in merito alla seguente interpretazione.
    Una procedura fallimentare ha un potenziale attivo costituito da crediti e due immobili: uno gravato di ipoteca e l'altro libero da qualsiasi gravame.
    In sede di realizzo dell'attivo i valori ottenuti sono i seguenti:
    crediti ....20;
    immobile ipotecato....100;
    immobile libero......40
    Il passivo è costituito da:
    privilegio ipotecario....80;
    privilegio generale....70 di cui con collocazione sussidiaria sui realizzi immobiliari....40;
    chirografi....150
    In sede di primo riparto (per semplicità non si considerano le spese che gravano sulle singole masse) andrò a ripartire:
    1) il 100% del credito ipotecario (80) con un residuo attivo (riferito alla massa immobiliare ipotecaria) di 20;
    2) i crediti incassati di 20 andranno a soddisfare i privilegi generali (ed in particolare quelli assistiti anche da eventuale collocazione sussidiaria sui realizzi immobiliari) con un residuo privilegio generale di 50 di cui 30 ancora assistiti da collocazione sussidiaria sui realizzi immobiliari.
    Dovendo chiudere la procedura il mio residuo attivo ammonta quindi a 60 derivante dalla vendita dell'immobile libero (40) e dalla differenza fra il realizzo della vendita dell'immobile ipotecato (100) e la quota distribuita ai creditori con privilegio ipotecario (80).
    Dall'altra parte il mio passivo residuo ammonta a complessivi 200 di cui 50 privilegiati (con 30 assistiti da coll. suss.) e 150 chirografi.
    In sede di riparto finale la distribuzione sarà la seguente:
    1) avendo ripartito tutto l'attivo mobiliare pagherò i 30 privilegiati assistiti da coll. suss.;
    2) declasserò i residui 20 privilegiati al chirografo portando tale categoria a 170;
    3) assegnerò i 30 residui in proporzione fra loro ai chirografi di 170;
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2012 21:01

      RE: piano di riparto con attivo immobiliare libero

      Perfetto. Correttamente lei ha dato preferenza sul residuo immobiliare ai soli creditori privilegiati generali con collocazione sussidiaria e dopo aver soddisfatto gli ipotecari, giusto il disposto dell'art. 2776 c.c..(punto 1). Altrettanto correttamente ha declassato al chirografo i privilegiati generali privi di sussidiarietà giacchè questi, non trovando capienza sui beni mobili sui quali insistono i privilegi generali, passano appunto al chirografo (punto 2); infine essendo tutti i rimanenti creditori in chirografo distribuisce l'attivo immobiliare residuato dopo la soddisfazione degli ipotecari e dei privilegiati sussidiari, proporzionalmente tra loro (punto 3).
      Zucchetti SG Srl
    • Salvatore Catorano

      bologna
      07/12/2022 17:05

      RE: piano di riparto con attivo immobiliare libero

      mi permetto di condividere questo intervento per esporre un mio dubbio. Si consideri l'ipotesi in cui, invece del riparto finale portato dall'esempio, si trattasse di riparto parziale e prima del termine della procedura fosse realizzato un attivo mobiliare. Quest'ultimo verrebbe normalmente ripartito in ragione della graduazione privilegiata mobiliare. Ma a tal punto alcuni creditori non beneficerebbero di somme maggiori rispetto ad altri? Per semplicità rispetto all'esempio che precede, ipotizziamo che la somma tra crediti privilegiati mobiliari (euro 100) e chirografari (euro 500) sia pari a 600, che non vi siano attivi mobiliari ma che le eccedenze dai realizzi immobiliari siano pari a 300 da destinarsi a favore della massa dei chirografari (comprensiva dei declassati mobiliari) con soddisfacimento al 50%. Dopo il riparto parziale, il 50% del credito liquidato a favore di uno dei creditori declassati viene insinuato in altra procedura fallimentare che liquida la somma insinuata, ovvero viene conclusa una transazione con gli ex amministratori ovvero ottenuto un rimborso, pari a 50. A quel punto il credito privilegiato mobiliare viene integralmente soddisfatto (50 erano stati ottenuti dal riparto delle disponibilità residue della massa immobiliare e 50 dal realizzo sopravvenuto), a danno però degli altri creditori chirografari. Infatti se il realizzo mobiliare fosse avvenuto prima del riparto, il credito declassato sarebbe stato pari a 50 ed i 300 sarebbero stati ripartiti su una massa chirografaria complessivamente pari a 550. In questo caso, ritenete che sia comunque corretto procedere con il riparto delle disponibilità esistenti, sebbene vi sia il rischio descritto, o giudicate opportuno prevedere una soluzione alternativa? grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        07/12/2022 20:02

        RE: RE: piano di riparto con attivo immobiliare libero

        Se abbiamo ben capito il creditore privilegiato di cui parla ha ricevuto, da altro fallimento il pagamento del suo credito residuo; se è così, non vediamo alcuna alterazione nella parità di trattamento in quanto il creditore in questione non ha ricevuto più degli altri nell'ambito del fallimento di cui è curatore ma da terzi; non sappiamo perché un terzo fallito rispondeva del debito anche verso il creditore in questione (poteva essere una solidarietà, una fideiussione), ma non interessa, il fatto che conta è che l'integrazione viene da terzi. Pertanto, fermo restando che sui 300 di ricavo immobiliare non partecipino ipotecari né privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria, va bene ripartire tale ricavo ai creditori privilegiati declassati al chirografo per incapienza e ai chirografario originari.
        Se abbiamo mal inquadrato la fattispecie sia così gentile da fornire dei chiarimenti.
        Zucchetti Sg srl
        • Salvatore Catorano

          bologna
          09/12/2022 01:02

          RE: RE: RE: piano di riparto con attivo immobiliare libero

          buonasera, mi rendo conto di non essermi piegato bene.
          Il caso che proponevo infatti è quello di un creditore privilegiato declassato, che, dopo aver beneficiato delle somme derivanti da un realizzo immobiliare, ottenga somme ulteriori derivanti da un realizzo mobiliare che la curatela incassa dopo aver svolto il riparto delle disponibilità immobiliari.
          Per tornare all'esempio di prima, si ipotizzi che i 300 di ricavo immobiliare su cui non partecipano ipotecari né privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria, vengano ripartiti ai creditori privilegiati declassati al chirografo per incapienza e ai chirografari originari.
          E che dopo questo riparto vengano ottenute delle somme di "competenza" della massa mobiliare. I creditori privilegiati mobiliari a quel punto otterrebbero un soddisfacimento in percentuale superiore, a "danno" dei creditori chirografari.
          Provo a riferirmi ad un caso concreto per provare ad essere ancor più chiaro.
          Il realizzo di un attivo immobiliare viene distribuito tra tutti i creditori chirografari originari e privilegiati mobiliari declassati. Tra questi ultimi ci sono i crediti privilegiati per la garanzia offerta dal MCC, ammessi al passivo fallimentare in ragione delle garanzie prestate dal fallimento A a favore del fallimento B. Il fallimento A insinua a tal punto nel fallimento B le somme liquidate a favore di MCC e ottiene il pagamento delle stesse in sede di riparto, da parte del fallimento B.
          A tal punto il fallimento A predispone un riparto di cui beneficiano i creditori privilegiati mobiliari ( e lo stesso MCC rimasto parzialmente soddisfatto), i quali ottengono in tal modo un vantaggio, avendo partecipato prima come chirografari, al riparto degli attivi immobiliari e poi come privilegiati, al riparto degli attivi mobiliari sopravvenuti.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            09/12/2022 20:01

            RE: RE: RE: RE: piano di riparto con attivo immobiliare libero

            C'è ancora qualcosa che non quadra. Lei infatti muove dalla premessa che vi sia stato un creditore privilegiato che ha beneficiato delle somme derivanti da un realizzo immobiliare, il che presuppone che si trattasse di un creditore con privilegio immobiliare o di un ipotecario, ossia di un creditore comunque fornito di una prelazione immobiliare, per cui per la parte incapiente passata al chirografo. Dalla successiva esposizione capiamo che non è così e che intende dire che il fallimento dispone di un attivo immobiliare, che viene distribuito, in mancanza di ipotecari e di creditori privilegiati con collocazione sussidiaria, tra tutti i creditori proporzionalmente in quanto tutti considerati chirografari o perché tali fin dall'origine o perchè privilegiati mobiliari non integralmente soddisfatti col ricavato mobiliare in precedenza ripartito.
            Le proponiamo quanto noi abbiamo quindi capito.
            a- creditori privilegiati mobiliari per 500, soddisfatti con il ricavato mobiliare per 200 (ovviamente l'ultimo della graduatoria dovrebbe essere insoddisfatto stante il rispetto dell'ordine della graduazione, ma per semplicità espositiva, parliamo in generale di privilegiati parzialmente soddisfatti), per cui sono stati degradati a chirografo per 300;
            b -creditori chirografari fin dall'origine per 400;
            c- ricavo immobiliare per 300 che, in mancanza di ipotecari e creditori privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria, è stato distribuito tra i creditori precedenti sub a) passati al chirografo (300) e i creditori sub b) (400), per cui a ciascuno di essi viene attribuita una percentuale del 42,85%
            d- sopravvengono, dopo tale riparto, entrate mobiliari di 200, che vanno attribuite ai creditori già privilegiati e declassati al chirografo, i quali quindi, sebbene siano stati degradati al chirografo, ricevono più di quanto viene attribuito agli altri chirografari, che non partecipano a tale riparto.
            Orbene, è giusto che sia così (sempre che la distribuzione avvenga in favore dei creditori privilegiati generali perché quelli speciali possono vantare una preferenza solo sui beni specifici oggetto del privilegio e, quindi, sul ricavato dagli stessi), perché i creditori chirografari vanno soddisfatti dopo che siano stati pagati i creditori privilegiati secondo l'ordine di legge: questi se, in un primo momento sono stati declassati in chirografo per incapienza suoi beni oggetto del privilegio, recuperano la posizione quando si incrementano le entrate oggetto del privilegio o della garanzia, secondo il principio dettato dal secondo comma dell'art. 54 l. fall., per il quale i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio "hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari." Come si vede la norma svincola momentaneamente il riparto dei creditori assistiti da pegno, ipoteca o privilegio dal ricavo dei beni vincolati alla loro garanzia attribuendo loro quanto viene assegnato ai chirografari, sulla considerazione che, nel peggiore dei casi, i prelatizi diventino chirografari per parte o per l'intero credito, salvo poi conguaglio finale quando vengono venduti i beni oggetto della garanzia o vengono acquisite all'attivo liquidità sulle quale i creditori preferenziali possono far valere la prelazione; come nel caso in esame in cui è stato acquisito un ulteriore attivo mobiliare sul quale i creditori privilegiati generali possono esercitare il loro privilegio.
            Ovviamente, se non si condivide questa impostazione, per evitare la (presunta) sperequazione basterebbe far partecipare al riparto dell'attivo mobiliare sopravvenuto tutti i creditori, compresi i chirografari originari; ma a nostro avviso sarebbe errato.
            Zucchetti Sg srl
            • Salvatore Catorano

              bologna
              10/12/2022 01:01

              RE: RE: RE: RE: RE: piano di riparto con attivo immobiliare libero

              ringrazio per la dettagliato riscontro. L'esempio formulato è coerente con il caso che avevo prospettato. Ne condivido peraltro anche la soluzione, giudicando non rispondente al dettato normativo l'ipotesi di far partecipare al riparto dell'attivo mobiliare sopravvenuto tutti i creditori, compresi i chirografari originari, per evitare una sperequazione. Solo per precisazione, specifico che anche nella prima parte del quesito mi riferivo ad un creditore privilegiato mobiliare declassato, che con gli altri chirografari, aveva beneficiato di un realizzo immobiliare. Con l'esempio proposto avete comunque colto in pieno il caso che ho provato a rappresentare.
              Cordiali saluti