Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Prededucibili- accertamento giudizio ordinario

  • Gianluca Policriti

    Monteleone Sabino (RI)
    12/01/2018 17:19

    Prededucibili- accertamento giudizio ordinario

    Fallimento vecchio rito. Dopo il decreto di trasferimento il curatore paga IMU ed ICI per circa 5.000 euro. L'oggetto è un immobile industriale ed il periodo riguarda quasi 18 anni. Il comune prima di emettere l'accertamento trasmette al curatore i conteggi relativi a quelli che ritiene siano gli effettivi importi da pagare e ne chiede il pagamento in prededuzione. Il curatore contesta i conteggi ed il G.D. invita il comune a presentare domanda ex art. 101. Al comune non resta che emettere avviso di accertamento (per oltre 250 mila euro) e presentare la tardiva. Il curatore impugna l'avviso di accertamento e, chiaramente, si oppone alla tardiva.
    L'art. 110 della L.F. è stato modificato dalla legge n. 119 del 2016. Mi riferisco in particolare all'obbligo del curatore di chiedere al creditore opponente il rilascio della fideiussione "Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma ............" l'art. 111/bis che regolamenta i crediti prededucibili al primo comma recita "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio".
    Domanda: Considerato che per disposizione dell'art. 111/bis i crediti prededucibili contestati vanno accertati con le modalità di cui al capo V, il giudizio ordinario che va ad instaurarsi è assimilabile al giudizio di opposizione ex art. 98 e, quindi, si rende applicabile la nuova disposizione dell'art. 110 L.F.?
    In caso affermativo, ne deriva che il curatore è tenuto a comunicare anche al creditore prededucibile il deposito del piano di riparto (secondo comma dello stesso art. 110).
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/01/2018 18:30

      RE: Prededucibili- accertamento giudizio ordinario

      Quando la legge prevede che i crediti prededucibili contestati vanno accertati con le modalità del Capo V, rinvia al procedimento di verifica dei crediti (non ad un giudizio ordinario); ed infatti il Comune si è insinuato al passivo in via tardiva perché erano scaduti i termini per presentare una domanda tempestiva.
      Se non si trattasse di un credito tributario, l'ammissione tardiva seguirebbe il suo corso e solo a fronte di una decisione negativa del giudice delegato il creditore potrebbe proporre opposizione allo stato passivo; trattandosi, invece di un credito tributario, la cui debenza ed entità vanno accertate avanti alle commissioni tributarie, il credito in sede di verifica dovrà essere ammesso al passivo con riserva dell'esito della decisine dell'organo tributario. Allo stato, pertanto, non è pendente uno dei giudizi di cui all'art. 98- che comprende tutte le ipotesi di impugnazione dello stato passivo, e, quindi non solo l'opposizione ma anche l'impugnazione e la revocazione dei crediti ammessi- e solo i creditori oggetto di impugnazione o revocazione, così come i creditori opponenti, hanno la facoltà di ottenere egualmente l'immediato pagamento ove rilascino la fideiussione di cui parla l'art. 110 nella ultima versione.
      Questo significa che il curatore possa procedere al riparto liberamente senza tenere conto del credito in questione del Comune? Lo sconsigliamo per due buoni motivi. In primo luogo è una regola generale di prudenza tenere conto dei crediti che, seppur non accora accertati, siano comunque stati introdotti nel fallimento e che si trovino in una situazione prioritaria rispetto agli altri che verrebbero pagati, stante la irripetibilità dei pagamento effettuati.
      Inoltre bisogna tenere conto dell'ultima parte della innovazione introdotta nel 2016 nel primo comma dell'art. 110, per la quale "Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98". Questa norma, in sintesi, ripropone lo stesso meccanismo del pagamento previo rilascio di fideiussione anche in favore dei creditori, diversi dagli opponenti, che hanno diritto al riparto in base alla loro collocazione al passivo, ma la cui soddisfazione, in tutto o in parte, è condizionata dalla soluzione della controversia dell'opponente, che non ha ovviamente ottenuto il pagamento previo rilascio della fideiussione. Nel caso, come detto, manca una opposizione allo stato passivo, ma la posizione dei creditori che parteciperebbero al riparto è chiaramente condizionata dall'esito della giudizio tributario e dalla possibile modifica dello stato passivo, come accadrebbe in caso di opposizione; sarebbe pertanto, a nostro avviso, davvero azzardato da parte del curatore procedere al riparto come se detto giudizio non esistesse. La conseguenza è che se è difficile ottenere la fideiussione cui si è accennato per ultimo, la procedura rimane ferma, in quanto la mancanza di ripartizioni costituisce il meccanismo per salvaguardare gli interessi dei creditori prioritari su quelli che parteciperebbero alla distribuzione.
      Zucchetti Sg srl