Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

art. 112 L.F. e domande insinuazione tardiva

  • Anonimo

    19/09/2002 00:00

    art. 112 L.F. e domande insinuazione tardiva

    L'art. 112 LF fissa il principio che i creditori tardivi che dimostrino che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile possono recuperare quanto avrebbero potuto ricevere nei riparti precedenti se c'è la disponibilità.
    Il principio vale solo per tutti i creditori chirografari e privilegiati?
    Se un creditore privilegiato viene ammesso successivamente e già si è compiuto il primo riparto parziale, il creditore che ha dimostrato la sua non colpevolezza nel ritardo ha diritto a ottenere quanto gli sarebbe spettato in precedenza? Se ad esempio il creditore è un privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 e nel primo riparto tutti i creditori con lo stesso privilegio hanno ottenuto il 70% del credito ammesso, cosa succede? e se non ci fossero disponibilità? l'art. 112 lf dice "sono ammessi a prelevare dall'attivo non ripartito". Cosa vuol dire?