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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Concorrenza dei creditori garantiti da privilegio speciale alla soddisfazione dei crediti con privilegio generale di gra...
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Paolo Nigrotti
Ascoli Piceno04/02/2013 11:53Concorrenza dei creditori garantiti da privilegio speciale alla soddisfazione dei crediti con privilegio generale di grado superiore
E' corretto che, in sede di riparto parziale, le somme ricavate dalla vendita di beni mobili sui quali grava il privilegio speciale vengano "erose" per essere destinate alla soddisfazione dei crediti garantiti da privilegio generale mobiliare superiore (art. 2751 bis c.c.), con la conseguenza che nei riparti successivi il privilegio speciale non venga soddisfatto per incapienza anche nell'ipotesi in cui il ricavato della massa mobiliare residuale oltre i conti speciali ecceda quanto necessario al pagamento di tutti i creditori garantiti da privilegio generale mobiliare e vengano parzialmente soddisfatti i creditori chirografari?. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/02/2013 17:45RE: Concorrenza dei creditori garantiti da privilegio speciale alla soddisfazione dei crediti con privilegio generale di grado superiore
Si è corretto e qualunque altra soluzione che segua vie diverse è errata in quanto fondata su suggestioni di fatto che non tengono conto della unicità e tassatività della graduazione da un lato e del significato di specialità dall'altro.
Il discorso può partire dall'art. 111 quater, che nel codificare principi che già erano desumibili dall'ordinamento, ha stabilito che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul ricavato "dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge" (e qui sarebbe da aggiungere anche con i creditori pignoratizi) e che i crediti garantiti da ipoteca e pegno e assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione "sul ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia e concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo". La norma, come si vede, è chiara e inequivoca nell'affermare la duplicità delle masse- una mobiliare ed una immobiliare- nonchè la tassatività delle cause di prelazione e, quindi, la unicità della graduatoria tra le prelazioni- sia tra loro eterogenee (pegno, ipoteca e privilegi) che all'interno di una di esse- che su ciascuna massa possono esercitarsi. Il che si può riassumere dicendo che tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale o pegno sui mobili, ovvero da ipoteca o privilegio speciale sugli immobili, concorrono sul patrimonio, rispettivamente mobiliare e immobiliare, del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge per ciascuna massa.
La unicità e tassatività della graduatoria per ciascuna massa, mobiliare o immobiliare, implicano l'affermazione di altri due principi, che si ritrovano nella nuova norma sopra richiamata:
a-il creditore privilegiato di grado anteriore, abbia egli un privilegio generale o speciale, va soddisfatto sempre prima di un creditore di grado inferiore e di conseguenza, non può procedersi al pagamento di un creditore di grado inferiore se prima non è stato integralmente soddisfatto il creditore di grado anteriore; diversamente la graduatoria data dalla legge per risolvere i conflitti tra creditori perderebbe il suo scopo;
b- la funzione del privilegio nel fallimento è unica, indipendentemente dalla natura dello stesso, generale o speciale, e, tra questi ultimi, dalla distinzione tra possessuale o non, convenzionale o legale. Le caratteristiche di questi tipi di privilegio incidono sull'oggetto, sulla efficacia o sulle modalità della nascita della causa di prelazione, ma non sulla graduazione, perchè tutti i privilegi operano nella fase esecutiva, esaurendo la loro primaria funzione prelatizia in sede di distribuzione del prezzo e, perciò, la specialità, la convenzionalità o la possessualità non valgono a creare una contrapposizione concettuale tra privilegi speciali e generali nell'ambito del concorso, ove tutti- accordati dalla legge in considerazione esclusivamente della causa del credito- svolgono una funzione di prelazione. Dopo l'apertura del concorso, quindi, la differenza tra privilegio generale e speciale è che il primo consente di contare per la sua soddisfazione preferenziale sull'intero patrimonio mobiliare del debitore fallito, nel mentre il privilegio speciale, data l'inerenza ad un bene, attua una situazione di prelazione ad estensione oggettiva più limitata rispetto al privilegio generale, in quanto il ricavato del bene vincolato segna il limite della sua partecipazione preferenziale.
Tuttavia tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge. Ma se tutti i privilegi mobiliari concorrono secondo l'unica tassativa graduatoria su una unica massa, questo vuol dire che i pagamenti fatti ai creditori privilegiati generali non vanno imputati soltanto al ricavato dei beni mobili su cui non gravino privilegi speciali, ma vanno imputati indistintamente su tutta la (unica) massa attiva costituente il ricavato mobiliare, in modo che il residuo potrà essere corrisposto ai creditori privilegiati successivi, generali o speciali, col limite, per i creditori privilegiati speciali, di non poter percepire più di quanto ricavato dal bene oggetto della garanzia, data la particolare inerenza del loro credito rispetto al bene vincolato al soddisfacimento dei medesimi. Non è concepibile, in altre parole, una suddivisione della massa attiva mobiliare in sottomasse, costituite dai beni oggetto delle prelazioni speciali, perchè vi è in ogni concorso un'unica massa mobiliare ed un un'unica graduatoria, che è quella contenuta negli artt. 2777 e 2778 c.c. che costituisce il sistema da seguire per risolvere i conflitti tra tutti i tipi di privilegi, con le integrazioni dettate dalle norme di chiusura sulla materia (artt. 2750, 2777 comma 3°, 2783).
Questo sistema fa sì che quando si arriva al pagamento di un privilegiato speciale, poichè anche il ricavato dei beni oggetto di quel privilegio speciale è confluito nella massa mobiliare che viene utilizzata per il pagamento di tutti i privilegiati mobiliari anteriori, a quel creditore sarà attribuita la somma che residua del ricavato del bene oggetto del privilegio speciale, al netto della parte utilizzata per il pagamento dei creditori di grado anteriore, per cui egli non potrà mai percepire più del netto ricavato dal bene interessato dalla prelazione speciale, anche se vi sono altre disponibilità.
Non a caso, il legislatore ha previsto e regolamentato anche i conti speciali, la cui tenuta si ricollega, oltre che alla rendicontazione e alla individuazione del netto distribuibile al momento dell'inizio della distribuzione, anche alla necessità di individuare il netto disponibile (proprio nel rispetto dei principi della unicità e tassatività della graduazione di cui si è detto) ogni volta che si incontra una prelazione speciale, nell'ambito dello stesso riparto o nei riparti successivi, detraendo dal ricavato di quel bene, dopo le iniziali spese, la quota utilizzata per il pagamento delle prededuzioni e quella utilizzata per il pagamento dei privilegiati generali di grado anteriore.
Più del netto, così determinato, non si può dare al privilegiato speciale, per cui, dire che, quando vi sono altre disponibilità, il privilegiato speciale può recuperare da queste la parte non soddisfatta con l'attribuzione del netto ricavato dalla vendita del bene oggetto del privilegio speciale, significa o estendere il privilegio speciale oltre i limiti dell'oggetto su cui grava o sottrarre il bene gravato da privilegio speciale dalla massa unica per tenerlo indenne dai pagamenti dei creditori precedenti. Entrambe queste soluzioni cozzano contro i principi posti dalla legge, e da sui si è partiti, della unicità della massa mobiliare, della tassatività della graduatoria di legge e della portata oggettiva del privilegio speciale.
Zucchetti Sg Srl
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Filippo Rasile
REGGIO EMILIA (RE)29/04/2013 11:47RE: RE: Concorrenza dei creditori garantiti da privilegio speciale alla soddisfazione dei crediti con privilegio generale di grado superiore
E' corretto affermare che la stessa regola si applica anche in un CP ove, previsto il pagamento integrale dei privilegiati, questo risulti poi non attuabile ? (fermo, ovviamente, il diritto dei creditori di agire per la risoluzione del CP).
Quindi, in tal caso, i creditori con privilegio speciale soggiacciono allo stesso sistema di regole sopra correttamente esposto anche in sede di riparti nel CP ?
Grazie
Filippo Rasile-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2013 20:54RE: RE: RE: Concorrenza dei creditori garantiti da privilegio speciale alla soddisfazione dei crediti con privilegio generale di grado superiore
Il principio esposto per il fallimento vige anche per il concordato liquidatorio, nel senso che esso va tenuto presente al momento della proposta nel caso il concordato non preveda il pagamento integrale dei privilegiati. Quando, invece, il concordato prevede l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, il debitore ha assunto l'impegno di pagarli tutti, senza stabilire una priorità tra gli stessi, per cui i discorsi fatti sulla unicità della massa e della graduatoria e sul rispetto della graduazione dci legge non ci sembrano applicabili alla fattispecie.
Zucchetti SG Srl
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Filippo Rasile
REGGIO EMILIA (RE)29/04/2013 21:53RE: Concorrenza dei creditori garantiti da privilegio speciale alla soddisfazione dei crediti con privilegio generale di grado superiore
L'ipotesi è proprio del Cp liquidatorio con cessione e prevede pagamento integrale tutti privilegi.
io credo che se, per ipotesi, nessun creditore (unico legittimato ?) promuove azione x risoluzione , dinanzi ad un patrimonio liquidato che si manifesta insufficiente x soddisfare tutte le prededuzioni e tutti i privilegiati, le somme vadano in qualche modo ripartite. L' alternativa è tra i criteri di graduazione legali (di cui si è parlato) o metodo proporzionale secco che considera, dopo le prededuzioni (giusto?) , tutti i privilegi (ma anche altre cause di prelazione?) sullo stesso piano ?
Se così fosse mi convincerebbe sempre più il criterio legale.
O mi sfugge qualcosa ?
Grazie ancora
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/04/2013 20:36RE: RE: Concorrenza dei creditori garantiti da privilegio speciale alla soddisfazione dei crediti con privilegio generale di grado superiore
Non le sfugge niente. Il fatto è che non c'è una risposta al suo quesito non avendo evidentemente preso in considerazione il legislatore che un concordato in cui non si paghino neanche i privilegiati possa andare avanti; soluzione inevitabile se nessuno dei creditori- unici legittimati a norma dell'art. 186- ne fa richiesta.
Ovviamente se il concordato non viene risolto, bisogna procedere alla liquidazione e alla distribuzione del ricavato e, qui, se nulla è previsto nella proposta o nel piano né nel decreto di omologa, le due alternative possibili sono quelle da lei prospettate, non avendo il legislatore dettato alcuna norma per la ripartizione, pur avendo, con l'art. 182, fallimentarizzato la gestione e la liquidazione dei beni.
Noi pensiamo, per i motivi cui accennavamo nella precedente risposta, che sarebbe più corretta una distribuzione proporzionale, ma ci rendiamo conto che si tratterebbe di una soluzione eccessivamente eversiva in quanto verrebbero pregiudicati i diritti anche di chi ha garanzie reali sui beni, tipo un ipotecario. Si potrebbe anche pensare ad una distribuzione proporzionale tra i soli creditori privilegiati generali, ma questa potrebbe risultare ancora più ingiusta, per cui, alla fin fine, probabilmente, il criterio legale, come se si fosse in un fallimento, potrebbe essere quello più accettabile.
Zucchetti Sg Srl
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