Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

privilegio ex art.2755 c.c.

  • Cristina Neve

    CORREGGIO (MO)
    07/06/2011 12:47

    privilegio ex art.2755 c.c.

    Una società promuove un'azione esecutiva mobiliare.
    In seguito alla dichiarazione di fallimento la società che aveva promosso ed ottenuto pignoramento di beni mobili del fallito, deposita la propria rinuncia.
    Successivamente l'IVG presenta richiesta al GD delle esecuzioni mobiliari di liquidazione dei compensi per custodia e stima di detti beni acquisiti all'attivo fallimentare.
    Queste spese sono a carico di chi ha promosso la procedura esecutiva o del fallimento?
    Nel primo caso, le spese vengono ammesse al passivo fallimentare con privilegio ex art.2755, possono considerarsi "spese di giustizia" fatte per l'espropriazione dei beni mobili anche le prestazioni di custodia e stima dell'IVG .
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/06/2011 09:10

      RE: privilegio ex art.2755 c.c.

      Le spese dell'esecuzione sono a carico del debitore e anticipate dal creditore che per esse gode dei privilegi di legge; cosi' stabilisce l'art.95 CPC.
      Di conseguenza, le spese dell'IVG vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione e vanno pagate dal creditore esecutante che può insinuassi nel fallimento con il privilegio di cui all'art. 2755 cc trattandosi di spese del processo esecutivo.
      Zucchetti SG Srl