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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
FALLIMENTO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
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Marco Porrini
Varese11/10/2017 10:38FALLIMENTO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
Buongiorno.
Si chiede in quali casi in caso di soccombenza da parte del Fallimento, con relativa condanna al pagamento alle spese di giudizio (liquidate dal giudice), tali spese debbano essere pagate in prededuzione e se sia necessaria o meno una insinuazione al passivo della procedura.
Si fa cenno alla possibile soccombenza in qualsiasi tipologia di causa, opposizioni allo stato passivo, cause attive o passive, iniziate dopo la dichiarazione di Fallimento o prima di questa ed oggetto di riassunzione da una delle parti.
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2017 19:13RE: FALLIMENTO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
Onde evitare di fare una panoramica delle possibili situazioni 8con il rischio che qualcuna possa pur sempre sfuggire) sarebbe opportuno che lei specificasse il caso che le interessa in modo da centrare la risposta su esso.
Zucchetti SG srl
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Marco Porrini
Varese12/10/2017 09:47RE: RE: FALLIMENTO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
I casi sono i seguenti:
1) Per quanto riguarda la condanna del Fallimento al pagamento delle spese ad esito di opposizione allo stato passivo pare pacifico che le suddette debbano essere soddisfatte in prededuzione anche al di fuori del piano di riparto (e quindi senza che necessiti una domanda di ammissione al passivo)
2) Situazione ante fallimento: la società fallita aveva ottenuto un decreto ingiuntivo verso ALFA. ALFA procede con una riconvenzionale chiedendo il risarcimento di danni.
Interviene la dichiarazione di fallimento. ALFA riassume la causa ed il Fallimento si costituisce in giudizio. Si chiede in caso di condanna del Fallimento come debbano essere soddisfatte le spese cui è stato condannato al pagamento.
3) Si chiede se nel caso prospettato n.2) comporti un diverso trattamento delle spese cui è stato condannato al pagamento il Fallimento se fosse stato il Fallimento stesso a procedere con la riassunzione della causa.
4) Causa promossa dal Fallimento (quindi dopo la dichiarazione di fallimento) con soccombenza e condanna al pagamento delle spese. Pare anche in questo caso pacifico che le suddette debbano essere soddisfatte in prededuzione anche al di fuori del piano di riparto (e quindi senza che necessiti una domanda di ammissione al passivo)
5) Causa promossa contro il Fallimento (quindi dopo la dichiarazione di fallimento).
Il Fallimento non si costituisce e segue soccombenza con condanna al pagamento delle spese. Si chiede come debbano essere soddisfatte le spese cui è stato condannato al pagamento.
Mi scuso per la numerosità dei casi ma la questione in oggetto è molto importante anche al fine di valutare l'opportunità o meno da parte del Fallimento di promuovere una causa o costituirtisi in giudizio.
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2017 19:22RE: RE: RE: FALLIMENTO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
ub 4)- Esatta la sua conclusione, sempre che l'attivo fallimentare sia tale da far ritenere che tutti i creditori prededucibili possano essere soddisfatti, altrimenti deve soprassedere al pagamento per poi procedere ad una graduazione tra le prededuzioni (art. 111bis ult. comma, l.f.), anche se non insinuate, visto che si tratta di crediti sorti in pendenza del fallimento e non contestati..
Ipotesi sub 2) e sub 3- Il debitore ingiunto Alfa poteva, prima del fallimento dell'ingiungente proporre opposizione al decreto ingiuntivo e avanzare in quella sede anche domanda riconvenzionale. Dichiarato il fallimento dell'ingiungente, la domanda riconvenzionale proposta dall'ingiunta, traducendosi nell'accertamento del proprio credito nei confronti del fallito, deve essere proposta in sede fallimentare per il principio della esclusività del dell'accertamento del passivo e, di conseguenza il giudizio ordinario continua solo per l'accertamento del credito del fallito come contestato dall'opposta e la domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile o improcedibile.
Se, quindi Alfa ha riassunto il giudizio mantenendo le sue eccezioni e domande, compresa quella riconvenzionale, nei confronti del curatore, il giudice avrebbe potuto tenerne conto ai fini delle spese, ma tutto ciò è del tutto irrilevante ove la condanna, come pare di capire è già intervenuta, perché, a questo punto quella sentenza, se non impugnata, passa in giudicato e diventa immodificabile (se non è già diventata); in tal caso, il credito al rimborso delle spese, poichè trova la sua fonte nella condanna intervenuta nei confronti del curatore in pendenza di fallimento, va soddisfatto in prededuzione, con le stesse limitazione di cui in precedenza.
Ipotesi sub 5)- La situazione è equiparabile a quella precedente, con l'aggravante che, qui la condanna alle spese non si può giustificare con l'eventuale soccombenza della società fallita per il credito azionato in via monitoria, come nel caso sub. 2), in quanto la causa è stata iniziata nei confronti del curatore in pendenza del fallimento. Non le nascondiamo la nostra perplessità a pensare che sia intervenuta, invece che una dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, una sentenza a favore dell'attore con condanna del fallimento o del curatore al pagamento delle spese; se ciò è stato e sempre che detta sentenza passi in giudicato, vale quanto detto in precedenza che anche questo credito deve essere pagato in prededuzione.
Zucchetti SG srl-
Marco Porrini
Varese13/10/2017 11:13RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
Ringrazio ma debbo fare una precisazione.
Nei casi sub 2 e 3 la condanna non è intervenuta. Le questioni poste sono appunto per valutare il comportamento da tenere (ad es una transazione) per scongiurare il pagamento di spese processuali in prededuzione in caso di soccombenza.
Inoltre nei casi sub 2 e 3 ALFA ha proposto domanda riconvenzionale prima della dichiarazione di fallimento e dopo il fallimento ha riassunto la domanda.
Mi confermate che il Giudice avrebbe dovuto comunque dichiarare improcedibile la domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno?
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2017 20:37RE: RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
E' pacifico, quanto meno a partire da Cass. sez. un. 12 novembre 2004, n. 21499, il principio secondo cui la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in bonis nel giudizio di cognizione ordinaria promosso o proseguito dal curatore deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, "dovendo, eventualmente, essere proposta con istanza di ammissione al passivo su iniziativa del (presunto) creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta incardinata presso il giudice per essa competente, che pronunzierà, al riguardo, nelle forme della cognizione ordinaria". Da ult. Cass. Cass. 21/12/2015, n. 25674, per la quale "Nel giudizio promosso da un soggetto in bonis, e proseguito dal curatore, per il recupero di un credito, la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto (come nel suo caso, prima del fallimento), volta all'accertamento del proprio credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. per l'accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile; la domanda principale, per contro, resta innanzi al giudice adìto, al pari di quelle formulate dal convenuto nei confronti del condebitore e del fideiussore del fallito".
Eguali criterio opera anche nel caso di riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, nonché la possibilità di proporre domande riconvenzionali.
Nel suo caso, quindi, il curatore convenuto nel giudizio riassunto dovrebbe far presente al giudice l'intervenuto fallimento dell'ingiungente (come è dimostrato dalla sua presenza) e chiedere che sia dichiarata la improcedibilità o inammissibilità della domanda riconvenzionale e continuare la causa per il pagamento del credito ingiunto, nella quale l'opposto potrà far valere le sue difese per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, ma non la domanda riconvenzionale che, se vuole, deve proporre in sede fallimentare.
Alla luce di questa situazione processuale può valutare il comportamento da tenere.
Zucchetti Sg srl
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