Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Crediti garantiti dal privilegio speciale di cui all'art. 46 del T.U. leggi bancarie

  • Paolo Nigrotti

    Ascoli Piceno
    04/02/2013 11:58

    Crediti garantiti dal privilegio speciale di cui all'art. 46 del T.U. leggi bancarie

    Mi risulta che il programma in presenza di più creditori garantiti dal privilegio speciale di cui all'art. 46 del T.U. leggi bancarie, ripartisca le somme disponibili relative al conto speciale accesso ai beni gravati dal predetto privilegio in proporzione tra di loro sulla base dei rispettivi crediti.
    Non è invce corretto che nella soddisfazione di detti creditori si dia la priorità a quello che ha effettuato per primo la trascrizione del privilegio previsto dalla predetta norma?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/02/2013 17:43

      RE: Crediti garantiti dal privilegio speciale di cui all'art. 46 del T.U. leggi bancarie

      Si è corretto e qualunque altra soluzione che segua vie diverse è errata in quanto fondata su suggestioni di fatto che non tengono conto della unicità e tassatività della graduazione da un lato e del significato di specialità dall'altro.
      Il discorso può partire dall'art. 111 quater, che nel codificare principi che già erano desumibili dall'ordinamento, ha stabilito che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul ricavato "dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge" (e qui sarebbe da aggiungere anche con i creditori pignoratizi) e che i crediti garantiti da ipoteca e pegno e assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione "sul ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia e concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo". La norma, come si vede, è chiara e inequivoca nell'affermare la duplicità delle masse- una mobiliare ed una immobiliare- nonchè la tassatività delle cause di prelazione e, quindi, la unicità della graduatoria tra le prelazioni- sia tra loro eterogenee (pegno, ipoteca e privilegi) che all'interno di una di esse- che su ciascuna massa possono esercitarsi. Il che si può riassumere dicendo che tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale o pegno sui mobili, ovvero da ipoteca o privilegio speciale sugli immobili, concorrono sul patrimonio, rispettivamente mobiliare e immobiliare, del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge per ciascuna massa.
      La unicità e tassatività della graduatoria per ciascuna massa, mobiliare o immobiliare, implicano l'affermazione di altri due principi, che si ritrovano nella nuova norma sopra richiamata:
      a-il creditore privilegiato di grado anteriore, abbia egli un privilegio generale o speciale, va soddisfatto sempre prima di un creditore di grado inferiore e di conseguenza, non può procedersi al pagamento di un creditore di grado inferiore se prima non è stato integralmente soddisfatto il creditore di grado anteriore; diversamente la graduatoria data dalla legge per risolvere i conflitti tra creditori perderebbe il suo scopo;
      b- la funzione del privilegio nel fallimento è unica, indipendentemente dalla natura dello stesso, generale o speciale, e, tra questi ultimi, dalla distinzione tra possessuale o non, convenzionale o legale. Le caratteristiche di questi tipi di privilegio incidono sull'oggetto, sulla efficacia o sulle modalità della nascita della causa di prelazione, ma non sulla graduazione, perchè tutti i privilegi operano nella fase esecutiva, esaurendo la loro primaria funzione prelatizia in sede di distribuzione del prezzo e, perciò, la specialità, la convenzionalità o la possessualità non valgono a creare una contrapposizione concettuale tra privilegi speciali e generali nell'ambito del concorso, ove tutti- accordati dalla legge in considerazione esclusivamente della causa del credito- svolgono una funzione di prelazione. Dopo l'apertura del concorso, quindi, la differenza tra privilegio generale e speciale è che il primo consente di contare per la sua soddisfazione preferenziale sull'intero patrimonio mobiliare del debitore fallito, nel mentre il privilegio speciale, data l'inerenza ad un bene, attua una situazione di prelazione ad estensione oggettiva più limitata rispetto al privilegio generale, in quanto il ricavato del bene vincolato segna il limite della sua partecipazione preferenziale.
      Tuttavia tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge. Ma se tutti i privilegi mobiliari concorrono secondo l'unica tassativa graduatoria su una unica massa, questo vuol dire che i pagamenti fatti ai creditori privilegiati generali non vanno imputati soltanto al ricavato dei beni mobili su cui non gravino privilegi speciali, ma vanno imputati indistintamente su tutta la (unica) massa attiva costituente il ricavato mobiliare, in modo che il residuo potrà essere corrisposto ai creditori privilegiati successivi, generali o speciali, col limite, per i creditori privilegiati speciali, di non poter percepire più di quanto ricavato dal bene oggetto della garanzia, data la particolare inerenza del loro credito rispetto al bene vincolato al soddisfacimento dei medesimi. Non è concepibile, in altre parole, una suddivisione della massa attiva mobiliare in sottomasse, costituite dai beni oggetto delle prelazioni speciali, perchè vi è in ogni concorso un'unica massa mobiliare ed un un'unica graduatoria, che è quella contenuta negli artt. 2777 e 2778 c.c. che costituisce il sistema da seguire per risolvere i conflitti tra tutti i tipi di privilegi, con le integrazioni dettate dalle norme di chiusura sulla materia (artt. 2750, 2777 comma 3°, 2783).
      Questo sistema fa sì che quando si arriva al pagamento di un privilegiato speciale, poichè anche il ricavato dei beni oggetto di quel privilegio speciale è confluito nella massa mobiliare che viene utilizzata per il pagamento di tutti i privilegiati mobiliari anteriori, a quel creditore sarà attribuita la somma che residua del ricavato del bene oggetto del privilegio speciale, al netto della parte utilizzata per il pagamento dei creditori di grado anteriore, per cui egli non potrà mai percepire più del netto ricavato dal bene interessato dalla prelazione speciale, anche se vi sono altre disponibilità.
      Non a caso, il legislatore ha previsto e regolamentato anche i conti speciali, la cui tenuta si ricollega, oltre che alla rendicontazione e alla individuazione del netto distribuibile al momento dell'inizio della distribuzione, anche alla necessità di individuare il netto disponibile (proprio nel rispetto dei principi della unicità e tassatività della graduazione di cui si è detto) ogni volta che si incontra una prelazione speciale, nell'ambito dello stesso riparto o nei riparti successivi, detraendo dal ricavato di quel bene, dopo le iniziali spese, la quota utilizzata per il pagamento delle prededuzioni e quella utilizzata per il pagamento dei privilegiati generali di grado anteriore.
      Più del netto, così determinato, non si può dare al privilegiato speciale, per cui, dire che, quando vi sono altre disponibilità, il privilegiato speciale può recuperare da queste la parte non soddisfatta con l'attribuzione del netto ricavato dalla vendita del bene oggetto del privilegio speciale, significa o estendere il privilegio speciale oltre i limiti dell'oggetto su cui grava o sottrarre il bene gravato da privilegio speciale dalla massa unica per tenerlo indenne dai pagamenti dei creditori precedenti. Entrambe queste soluzioni cozzano contro i principi posti dalla legge, e da sui si è partiti, della unicità della massa mobiliare, della tassatività della graduatoria di legge e della portata oggettiva del privilegio speciale.
      Zucchetti Sg Srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/02/2013 17:48

      RE: Crediti garantiti dal privilegio speciale di cui all'art. 46 del T.U. leggi bancarie

      Ci scusi, abbiamo per errore immeso la risposta ad altro quesito sempre suo. Quella inerente alla domanda di cui sopra è la seguente:
      La sua osservazione è molto acuta; anche noi ci eravamo posti lo stesso problema, ma abbiamo ritenuto che la trascrizione del privilegio abbia soltanto la funzione di renderlo opponibile ai terzi, come del resto specifica il terzo comma dell'art. 46 del T.U. bancario, quando dice che "L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta", il che si spiega proprio con la natura iscrizionale del privilegio. La collocazione, invece, è indicata nel quarto comma dell'art. 46 lì dove precisa che "Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile", ossia dopo i privilegi per spese di giustizia e quelli di cui all'art. 2751 bis, e prima degli altri.
      Il comma in questione continua dicendo che tale privilegio "non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione", ma sicuramente quest'ultima precisazione non va riferita ai rapporti tra più privilegi ex art. 46 perché la norma fa riferimento a titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore e non con trascrizione anteriore, come sarebbe dovuto essere se si fosse parlato di privilegi che vanno trascritti.
      Piuttosto è da chiedersi se l'inciso richiamato stabilisca una graduazione in ragione della data tra i privilegi di cui all'art. 46 cit. e altri privilegi che occupano la stessa posizione non soggetti a trascrizione, come se la norma avesse voluto dire che quello in esame non pregiudica i privilegi di pari grado di data certa anteriore alla trascrizione del privilegio ex art. 46 (e quindi vanno a questo preferiti), ma pregiudica quelli di data certa successiva, (che quindi dovrebbero essere soddisfatti dopo quello in esame). Abbiamo molti dubbi che possa essere questa l'interpretazione giusta della norma determinati dall'uso del termine pregiudizio per fissare un ordine cronologico. Inoltre tale ordine sarebbe tra dati di natura diversa (la data certa e la trascrizione) che assumo grande rilevanza pratica perché mentre la trascrizione fornisce la data certa, per i privilegi non iscrizionali non è agevole individuarne la data certa dell'insorgenza
      Questi dubbi interpretativi e le relative difficoltà pratiche accennate, ci hanno spinti a mantenere i privilegi di cui all'art. 2777 ult. comma tutti nella stessa posizione.
      Zucchetti Sg Srl