Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

piano di riparto nel fallimento del socio

  • Marta Mascilongo

    Cattolica (RN)
    14/03/2017 20:03

    piano di riparto nel fallimento del socio

    Mi trovo nella situazione di non poter fare ancora il riparto finale nel fallimento della società di persone (sas con un socio accomandatario fallito per estensione) mentre posso procedere con quello riferito al fallimento del socio. Stante il principio del ribaltamento di cui all'art. 148, comma 3, della l.f., per cui i creditori sociali sono ammessi anche nel fallimento del socio, ritengo che gli stessi possano essere pagati indifferentemente dalla massa attiva fallimentare della società o del socio, senza ordine di priorità, in quanto in sede fallimentare non opera per essi il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
    Chiedo un vostro parere in merito.
    Ringrazio e saluto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/03/2017 19:03

      RE: piano di riparto nel fallimento del socio

      Esatto. Il fallimento della società rende, infatti, inutile la sua escussione, essendo l'accertamento dell'insolvenza una prova sicura della infruttuosità a procedere sul patrimonio sociale. Del resto, ove dovesse valere anche nell'ambito fallimentare il principio del beneficium excussionis, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non potrebbe, sempre ed in ogni caso, essere una semplice e necessaria conseguenza del fallimento sociale, come prescritto dall'art. 147, ma dovrebbe conseguire all'esito della liquidazione del patrimonio sociale risultata insufficiente al soddisfacimento dei creditori.
      In realtà, le norme che rendono sussidiaria la responsabilità dei soci si limitano a stabilire l'ordine secondo cui dovranno essere aggrediti i beni dei soci (prima quelli comuni, poi quelli di ciascuno), ma non incidono sul dato fondamentale per cui i soci sopportano integralmente il rischio d'impresa e rispondono delle obbligazioni relative all'impresa, sia con i beni investiti, che con quelli personali. Il che è perfettamente compatibile con la solidarietà, perché essenziale alla solidarietà non è la possibilità di scelta del debitore da perseguire, ma la garanzia prestata da tanti patrimoni quanti sono i condebitori, cioè l'astratta possibilità di agire esecutivamente su tutti i patrimoni qualora il creditore non sia stato soddisfatto dal debitore escusso preventivamente, sia stato questi scelto da lui liberamente o gli sia stato imposto dal beneficium excussionis, tant'è che per l'art. 1293 c.c. la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti con modalità diverse e le parti stesse possono introdurre, in un rapporto debitorio previsto come solidale, un regime di sussidiarietà.
      tanto comporta che i creditori sociali possono essere pagati indifferentemente, e senza ordine di priorità, da tutte le masse fallimentari secondo i principi che regolano l'insinuazione del creditore nei fallimenti di più coobbligati solidali, dato che nei confronti dei creditori è venuta meno quella netta distinzione tra il patrimonio sociale e il patrimonio dei singoli soci che, invece, deve essere mantenuta agli effetti interni tra soci (per il regresso tra i fallimenti dei soci, per la parte pagata in più della propria quota) e per la posizione dei creditori particolari, i quali non partecipano al fallimento sociale.
      Lei, quindi, può presentare il riparto dell'attivo del socio A per pagare anche i creditori sociali, ma deve tenere conto che, se ad esempio, i soci sono due al 50%, quando A paga i debiti della società per una quota superiore al 50%, (ammettiamo al 70%) ha pagato una parte di quanto è a carico dell'altro socio B, per cui lei deve insinuare la differenza di 20 in regresso nel passivo del socio B. Eguale discorso è superfluo nei confronti della società, perché se i debiti della stessa vengono pagati dai soci, l'eventuale surplus di attivo societario va alla fine distribuito tra i soci.
      Zucchetti SG srl