Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

pagamento consulente del lavoro con attivo insufficiente

  • Roberto Ricci

    massa (MS)
    04/02/2022 18:54

    pagamento consulente del lavoro con attivo insufficiente

    Buonasera, mi trovo curatore in un fallimento nel quale alla data della sentenza dichiarativa risultano in forza tre dipendenti.
    Il consulente del lavoro (purtroppo per lui non a conoscenza della procedura) ha elaborato tutte le buste paga e relativi adempimenti, eccetto quelli relativi alla frazione di mese durante il quale è stato dichiarato il fallimento.
    A questo punto risulta necessario procedere, valutata l'impossibilità di proseguire l'attività con un esercizio provvisorio, al licenziamento dei tre dipendenti dalla data del fallimento e alla predisposizione delle relative buste paga e di tutti gli altri adempimenti previsti (CU, 770, uniemens, etc...).
    E' quindi necessario procedere alla nomina del precedente consulente del lavoro, ma ad oggi le previsioni di incasso sono pressochè nulle o al massimo potranno assestarsi a poche centinaia di euro appena sufficienti a pagare il "campione fallimentare".
    Mi chiedo se l'eventuale compenso del consulente del lavoro possa essere posto a carico dell'erario, o se debba essere pagato solo parzialmente con quanto (pochissimo ed insufficiente) eventualmente ricavato dalla liquidazione e in "condominio" con il compenso del curatore.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/02/2022 19:57

      RE: pagamento consulente del lavoro con attivo insufficiente

      "Il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal comma 2 dell'art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici (che non nulla a che fare con il DpR n. 115 del 2002), e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni" (Cass. 09/05/2011, n. 10143; conf. Cass. 12/05/2016, n.9781; Cass. 26/01/2005 n. 1568, tutte con riferimento ad un consulente di lavoro).
      Nel suo caso, quindi la risposta dipende dal rapporto instaurato o che instaurerà con il consulente del lavoro; in particolare, se questi è nominato coadiutore del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 32 l.f., egli assume la veste di coadiutore del giudice e, come tale il suo compenso può essere anticipato dall'erario per il disposto di cui al terzo comma del DPR n. 115 del 2002. S, invece, al consulente viene conferito un incarico professionale instaurando un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, si è in presenza di un incarico professionale vero e proprio, con conseguente applicazione delle tariffe professionali ed il compenso risultante non è previsto che possa essere caricato sullo Stato.
      Zucchetti SG Srl