Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Interessi post fallimentari su credito ipotecario in sede di riparto

  • Giovanni De Lucia

    CASERTA
    04/10/2017 00:26

    Interessi post fallimentari su credito ipotecario in sede di riparto

    La mancata ammissione al passivo di interessi post fallimentari (neanche con formula generica) impedisce il loro riconoscimento in sede di riparto anche per i crediti assistiti da privilegio speciale, così come accade per quelli assistiti da privilegio generale?
    Grazie
    Dott. De Lucia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/10/2017 18:53

      RE: Interessi post fallimentari su credito ipotecario in sede di riparto

      Sia per i crediti assistiti da privilegio generale che per quelli assistiti da privilegio speciale non è possibile generalizzare in quanto si tratta in entrambi i casi di una questione interpretativa del disposto dello stato passivo. Posto, infatti, che esistono norme di legge che regolano la collocazione, la misura e la decorrenza degli interessi generati dai crediti privilegiati (art. 2749 c.c., con una differenza solo circa la decorrenza tra privilegi generali e speciali, a seguito della modifica dell'ult. comma dell'art. 54 l.f.), da crediti pignoratizi (art. 27789 c..c) e ipotecari (art. 2855 c.c.), si tratta di vedere, di volta in volta, se il silenzio nello stato passivo circa gli interessi post fallimentari possa essere inteso come l'intento di conformarsi a tali norme, o escluderne l'applicazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanni De Lucia

        CASERTA
        04/10/2017 20:26

        RE: RE: Interessi post fallimentari su credito ipotecario in sede di riparto

        Ringrazio per il celere riscontro.
        Mi sembra di capire che la risposta sia in contrasto con quanto rinvenuto in altre discussioni pubblicate in precedenza (tra le altre, riporto, di seguito, una discussione del marzo 2013).

        UTENTE MESSAGGIO / DATA
        Fabrizio Tagliabracci
        Mestre (VE)
        INTERESSI SU CREDITI PRIVILEGIATI
        05/03/2013 14:40
        Sto facendo un progetto di riparto parziale (nuovo rito) per i creditori privilegiati di grado più elevato. Non ci sono dipendenti. Ex art 54 LF spetterebbero a tutti gli interessi fino alla data del deposito del progetto di riparto, tuttavia, pochissimi li hanno esplicitamente chiesti nell'istanza di ammissione al passivo.
        Ritengo di doverli riconoscere solo a chi li ha espressamente chiesti. E' corretto ?
        Rispondi
        Zucchetti SG
        RE: INTERESSI SU CREDITI PRIVILEGIATI
        05/03/2013 19:57
        In primo luogo ricordiamo che la decorrenza degli interessi fino al riparto in cui i crediti sono inseriti riguarda soltanto gli interessi generati dai crediti assititi da privilegio generale (come è probabile che sia nel suo caso, visto che sta pagando i privilegiati di grado più elevato), e non da privilegio speciale.
        Per riconoscere gli interessi post fallimentari al momento del riparto, non è sufficiente che gli stessi siano stati chiesti dal creditore, ma è necessario che siano stati riconosciuti e ammessi, seppur con una formula generica (tipo, oltre interessi come per legge), nello stato passivo, posto che nel riparto trovano collocazione soltanto i creditori ammessi al passivo e nella misura ivi indicata; se, infatti non sono stati ammessi gli interessi che il creditore aveva chiesto, questi aveva l'unico mezzo della opposizione allo stato passivo per rimuovere quel provvedimento, per cui se non lo ha fatto, rimane definitivamente appurato che, nell'ambito fallimentare, non ha diritto agli interessi richiesti. Ovviamente, se il creditore non aveva neppure richiesto gli interessi- che sebbene accessori del credito nel momento genetico, poi hanno una vita propria e autonoma- il problema non si pone proprio e certamente non possono essere attribuiti in sede di riparto.
        Zucchetti SG Srl

        Ad ogni buon conto, quali possono essere i criteri su cui fondare l'interpretazione del disposto dello stato passivo?

        Grazie ancora
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/10/2017 20:12

          RE: RE: RE: Interessi post fallimentari su credito ipotecario in sede di riparto

          Per la verità non vediamo il contrasto da lei sottolineato con la risposta da lei riportata. Nel suo caso, ci siamo limitati a ricordare come la questione vada risolta di volta in volta sul piano intrepretativo di quanto deciso nello stato passivo, in modo da stabilire "di volta in volta, se il silenzio nello stato passivo circa gli interessi post fallimentari possa essere inteso come l'intento di conformarsi a tali norme (artt. 2749,2787e 2855 c.c.), o escluderne l'applicazione", e la stessa cosa sostanzialmente abbiamo detto nella precedente risposta, ove, poi, abbiamo tentato noi di interpretare il silenzio. Gli oltre quattro anni decorsi da questa risposta ci hanno fatto maturare l'esperienza di astenerci da questi tentativi perché solo la conoscenza precisa della domanda, della proposta del curatore e della decisione del giudice possono fornire un quadro utile a formarsi una idea completa.
          Ora lei insiste nel chiederci una nostra indicazione sul come comportarsi in concreto e, non possiamo che risponderle nello stesso modo della risposta che lei ha richiamata, e cioè, se nello stato passivo nulla è detto circa gli interessi che il creditore aveva chiesto, la decisone difficilmente può essere interpretata quale richiamo alla normativa di legge, ma si sostanzia in una non decisione per cui il creditore aveva l'unico mezzo della opposizione allo stato passivo per rimuovere quel provvedimento. Ripetiamo, si tratta di valutazioni dall'esterno senza la conoscenza degli atti; basterebbe, ad esempio, che nello stato passivo sia inserita una frasetta del tipo ammesso come richiesto, che questa costruzione cascherebbe, in quanto il giudice avrebbe accolto la domanda attorea come richiesto, anche relativamente agli interessi.
          Se, invece, il creditore non aveva neppure richiesto gli interessi- che sebbene accessori del credito nel momento genetico, poi hanno una vita propria e autonoma- il problema non si pone proprio e certamente non possono essere attribuiti in sede di riparto.
          Zucchetti Sg srl
    • Federica Stellavatecascio

      Battipaglia (SA)
      28/07/2023 11:18

      RE: Interessi post fallimentari su credito ipotecario in sede di riparto

      Buongiorno,
      intervengo in questa discussione per esporre un quesito:
      in una procedura di liquidazione del patrimonio una creditrice si è surrogata ad un'altra chiedendo gli interessi post fallimentari non richiesti dalla creditrice originaria.
      Mi trovo ora in sede di riparto e ritengo che la surrogante, subentrando nella medesima posizione della precedente creditrice, non ne abbia diritto (tanto più che la surroga è successiva alla comunicazione dello stato passivo esecutivo).
      Vorrei una Vostra opinione, al riguardo.
      Grazie


      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        31/07/2023 19:22

        RE: RE: Interessi post fallimentari su credito ipotecario in sede di riparto

        Non abbiamo nulla da aggiungere a quanto da lei proposto. La surroga consiste nella sostituzione di del surrogante nella posizione del surrogato, il che già esclude, in linea generale, che il primo (ad esempio il soggetto che abbia pagato un debito di altri e si surroga ex art. 1203 c.c., nella posizione del creditore) possa avanzare nei confronti del debitore pretese diverse e ulteriori rispetto a quelle che avrebbe potuto far valere il creditore originario, ma , in più, nel caso il creditore originario è stato già ammesso al passivo, per cui il surrogante in nessun modo può pretendere più di quanto già riconosciuto in sede di passivo.
        Zucchetti SG srl
    • Federica Stellavatecascio

      Battipaglia (SA)
      31/07/2023 19:26

      RE: Interessi post fallimentari su credito ipotecario in sede di riparto

      Grazie