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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
intervento in sede di riparto
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Leonardo Tuberti
Arezzo06/11/2015 17:01intervento in sede di riparto
Insinuazione al passivo fallimentare, il Giudice non ammette la mia assistita allo Stato Passivo con la seguente motivazione:
"il titolare di ipoteca non può far valere il diritto di garanzia insinuandosi nel passivo del fallimento del terzo datore di ipoteca (Cass. 26.7.2012, n. 13289), ma può, semmai, sussistendone i presupposti, partecipare alla distribuzione , attraverso la domanda di intervento in sede di riparto, modellata sull'istanza di cui all'art. 499 c.p.c.."
A questo punto mi chiedo se a voi è mai capitato niente di simile, e soprattutto quando avete fatto l'intervento.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2015 19:09RE: intervento in sede di riparto
Il provvedimento riportato non è una stranezza del giudice, ma riprende l'orientamento costante della Cassazione, (Cass. 26 luglio 2012, n. 13289; Cass. 19 maggio 2009, n. 11545; Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429; Cass. 24 novembre 2000, n. 15186; Cass. 22 settembre 2000, n. 12549; ecc.).
Per capire questa soluzione bisogna partire dal concetto che, nel caso del terzo datore di ipoteca, non vi è coincidenza tra debito e responsabilità in quanto l'ipoteca è stata concessa non dal debitore, bensì da un terzo che, pur non essendo personalmente obbligato al pagamento di un debito altrui, concede volontariamente ipoteca su un proprio bene a garanzia di questo debito, sicchè il terzo datore di ipoteca non è personalmente obbligato (come il fideiussore, che risponde con l'intero suo patrimonio nei confronti del creditore garantito, pur senza attribuirgli alcuna prelazione), ma la dazione dell'ipoteca attribuisce al creditore la possibilità di agire esecutivamente su un determinato suo bene e di soddisfarsi esclusivamente sul ricavato dallo stesso.
La Corte, muovendo da questo principio ha quindi detto che "coloro che hanno sugli immobili compresi nel fallimento diritti di prelazione a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, possono concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita di tali immobili insieme con i creditori fallimentari, senza bisogno che i loro crediti siano assoggettati al procedimento di verifica previsto dalla legge fallimentare". L'esclusione dal passivo veniva giustificata dalla Corte principalmente con la considerazione che l'art. 52 disponeva la necessità della verifica soltanto per i creditori, anche se muniti di diritto di prelazione e il beneficiario dell'ipoteca data da un terzo per un debito altrui non vanta alcun credito verso il datore di ipoteca (vi erano anche altre considerazioni, ma questa era quella che portava all'esclusione dal passivo).
Anche dopo la riforma del 2006 non si riesce a spiegare il perchè e il come possa essere sottoposto a verifica un credito che non è verso il fallito, dato che nel sistema fallimentare il procedimento di verificazione è previsto soltanto per i creditori del fallito, anche se titolari di diritti di prelazione, e per coloro che vantavano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito (artt. 52, 92, 89, 103 l.fall.).
Esclusa l'esistenza di un titolo ad intervenire nella fase di ammissione dei crediti, poiché l'ipoteca, finché non è revocata, lascia integro il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita del bene, bisognava trovare una via che consentisse al creditore ipotecario di partecipare, a tutela del suo diritto, al concorso sostanziale sul bene oggetto della sua garanzia, incluso nel patrimonio fallimentare. E la via individuata dalla Corte per assicurare al creditore non verso il fallito la tutela del suo diritto era (ed è quella ripresa nel provvedimento da lei citato) di attribuirgli un mezzo processuale corrispondente a quello dell'intervento nell'esecuzione individuale nel momento in cui si procede alla distribuzione del ricavato dal bene oggetto della sua garanzia specifica e, quindi, di attribuirgli il diritto di intervenire nella fase del riparto fallimentare.
Come fare l'intervento? Pensiamo che in sede concorsuale non siano necessarie particolari formalità, essendo sufficiente fare una istanza simile a quella della domanda di ammissione, solo che invece di chiedere l'ammissione al passivo, si chiede di sottrarre al concorso degli altri creditori il ricavato dei beni assoggettati alla sua garanzia nei limiti del credito per cui l'ipoteca era stata data e iscritta e, quindi, di voler partecipare al riparto della somma ricavata dalla liquidazione dell'immobile ipotecato, (fermo restando che in caso di incapienza, il creditore ipotecario, proprio perché non è un creditore del fallito, non passa per il residuo al chirografo).
Zucchetti SG srl
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