Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Compensazione in sede di riparto

  • Giovanni Francescon

    TREVISO
    15/06/2015 10:04

    Compensazione in sede di riparto

    Una società fallita X aveva un ingente debito per finanziamento verso una altra società Y, che conduceva anche in locazione dei locali della fallita X.
    Allo stato passivo della società fallita X, la società Y ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo per il suo debito.
    Qualche tempo dopo (di recente) la società Y è pure fallita ed ha 'lasciato' un debito verso la società X per diversi mesi di canoni di locazione non pagati.
    Il curatore della società X si chiede:
    - è possibile (in sede di futuro riparto della società X, che pagherà anche una percentuale ai chirografari) che il curatore della società X esegua direttamente una compensazione tra il 'proprio' debito verso la società Y per il riparto ed il credito per i canoni maturati e non scaduti?
    - se la risposta è affermativa (come suppongo), la 'vera' domanda è: è possibile che detta compensazione avvenga anche senza che il curatore della società X abbia chiesto l'ammissione al passivo della società Y per i canoni non scaduti? In altri termini, l'indirizzo giurisprudenziale (ormai consolidato) che consente ad debitore/creditore di opporre in compensazione delle pretese di una procedura il proprio controcredito senza necessariamente che il lo stesso sia stato accertato nel fallimento del creditore agente vale anche in questo caso? [ossia nel caso in cui è il debitore (fallimento X) a sollevare la compensazione in sede di proprio riparto verso il creditore Y, poi fallito?]
    Grato di una precisazione porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2015 19:54

      RE: Compensazione in sede di riparto

      La questione prospettata presenta un aspetto di natura sostanzaile e altro di natura processuale.
      Sotto il primo profilo va ricordato che la compensazione è possibile solo quando i due controcrediti sono entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento, per cui, facendo riferimento al fallimento della società X, questa ha un debito per finanziamento sicuramente anteriore al suo fallimento, già ammesso al passivo, e un credito per canoni di locazione; se questi ultimi sono maturati dopo il fallimento della società X, la compensazione, al di là delle questioni processuali nate dalla precedente ammissione, non è configurabile in quanto il credito della società Y è verso la fallita X- e quindi concorsuale tanto ch4e è stato insinuato e ammesso- e il suo debito per canoni è nei confronti della massa del fallimento X, in persona del curatore. Situazione che ovviamente non muta ove la questione si guardata dal lato fallimento Y, che si troverebbe comunque un credito della fallita verso X e un debito verso la curatela del fallimento X.
      La condizione, quindi per poter parlare di compensazione è che anche i crediti per canoni siano anteriori al fallimento di X. Se è così, sorge il problema processuale deivante dal fatto che il credito di Y è stato già ammesso al passivo di X. Questo dato non è ostativo per far valere la compensazione pechè il giudice delegato si è pronunciato su un credito che esiste e non sulla eccezione di compensazione non sollevata, né può ritenersi che il curatore del fallimento, non eccependo la compensazione abbia inteso rinunciare alla stessa, potendo benissimo far valere sempre il suo credito in altra sede.
      Il problema, allora, si riduce a quello da lei prospettato di come il curatore del fallimento X debba comportarsi 8sempre nell'ipotesi della reciproca anteriorità al fallimento dei due credi). A nostro avviso, non può egli effettuare la compensazione in sede di riparto, in quanto questo rispecchia e attua lo stato passivo, per cui se in esso è ammesso un credito, quel credito deve essere pagato, ove ci siano le possibilità. Il curatore deve, quindi, prima modificare lo stato passivo e per fare questo potrebbe insinuare nel passivo del fallimento Y il proprio credito ed effettuare ivi la compensazione, ma il fatto è che il credito di X è più basso del proprio debito, per cui se effettua la compensazione, non gli rimane alcun credito da insinuare, per cui si può solo pensare ad una revocazione parziale di credito ammesso ex art. 98, comma quarto, l.f., prospettando la scoperta di nuovi documenti dai quali emergerebbe il proprio credito da portare in compensazione con il debito ammesso. La via più semplice rimane comunque quella di un accordo con l'altro curatore ed effettuare la compensazione, con parziale rinuncia al credito già ammesso.
      Zucchetti8 SG Srl
      • Alfredo Caputi

        ROMA
        20/09/2017 17:04

        RE: RE: Compensazione in sede di riparto

        Il fallimento della società è stato dichiarato il 10/2015.
        Dopo qualche giorno l'ex liquidatore riceve una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate che dispone per lo sgravio di una cartella esattoriale pagata nonché della conseguente disposizione trasmessa ad Equitalia per il rimborso delle somme e me la consegna.
        A gennaio 2016 comunico tramite PEC ad Equitalia le coordinate bancarie per il rimborso.
        Seguono numerosi e periodici solleciti del tutto silenti.
        A maggio 2017, in previsione della chiusura della procedura per dicembre 2017, mi reco presso Equitalia e deposito una formale richiesta, evidenziando l'urgenza e ricevendo rassicurazioni sulla immediata lavorazione.
        Il pagamento ad oggi non è ancora avvenuto e dopo aver verificato anche in data odierna presso i loro sportelli che non sono in grado di gestire la pratica, dubito possa avvenire per tempo.
        Frattanto si sono svolte le udienze di verifica dei crediti ed anche Equitalia risulta tra i creditori ammessi.
        A mio parere ( ma è facile sbagliare) sussistono i presupposti per chiedere al Giudice delegato in sede di Riparto (che sto predisponendo) la compensazione con questo maggior credito essendo entrambe le partite (credito e debiti) sorti anteriormente al dichiarato fallimento.
        D'altronde i tempi di Equitalia non sono i tempi del Tribunale ed eventualmente dovesse pagare successivamente all'avvenuto riparto finale, il bonifico tornerebbe indietro trovando il conto chiuso.
        Grazie per la vs. preziosa consulenza.
        Alfredo Caputi