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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto finale
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Francesco Maria Pecora
Cosenza29/05/2017 18:30Riparto finale
Dopo aver formato lo stato passivo relativo alle istanze tardive, come si deve procedere con il riparto? I creditori privilegiati tardivi vengono soddisfatti dopo quelli tempestivi o insieme? Se ci sono due creditori con lo stesso grado di privilegio bisogna soddisfarli in proporzione? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/05/2017 19:32RE: Riparto finale
I creditori tardivi sono definiti tali per il fatto che presentano la loro domanda dopo un certo termine, ma una volta ammessi, essi, come precisa l'art. 112 l.f., "concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito"; la norma tuttavia fa "salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili".
Tale norma, quindi, presuppone che l'ammissione del creditore tardivo sia equiparata a quella del creditore tempestivo e detta le regole per il caso che prima dell'ammissione del tardivo si sia proceduto ad uno o più riparti, per stabilire cosa il creditore tardivo può recuperare rispetto a quanto è stato distribuito coi precedenti riparti.
Se, quindi, non sono stati fatti riparti prima che il creditore tardivo sia stato ammesso, questi si trova esattamente nella stessa posizione degli altri creditori di pari grado e condizione, per cui , se privilegiato di un certo grado, va soddisfatto insieme ai creditori di quel grado, siano essi tempestivi o tardivi.
Nel caso, invece siano stati fatti dei riparti, l'art. 112 dopo aver fissata la regola generale secondo cui i creditori ammessi tardivamente al passivo del fallimento possono partecipare solo ai piani di riparto dell'attivo posteriori al provvedimento definitivo della ammissione e possono percepire solo la percentuale che i creditori di pari grado percepiscono nello stesso riparto, pone due eccezioni: una in favore dei creditori muniti di titolo di prelazione (quindi ipotecari, pignoratizi e privilegiati) e l'altra in favore anche dei chirografari che si sono insinuati tardivamente per causa a loro non imputabile. Costoro possono percepire anche le quote che sarebbero loro spettate nei precedenti riparti, sempre, però, nei limiti delle disponibilità residue, con la conseguenza che i crediti ammessi in via tardiva, se preferenziali, vanno esaminati nel primo riparto successivo all'ammissione e vanno considerati, in un primo momento, autonomamente, per attribuire ad essi la quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei riparti precedenti all'insinuazione tardiva, e poi vanno inseriti, per la parte residua, nel riparto in corso nel grado di competenza. Lo stesso sistema va seguito per i crediti chirografari qualora il ritardo non sia imputabile al creditore, altrimenti (in caso di ritardo imputabile) perdono quanto eventualmente attribuito agli altri chirografari nei precedenti riparti e vanno inseriti per intero nel riparto in corso tra i chirografari.
Riassuntivamente, ammettiamo che un lavoratore dipendente venga ammesso tardivamente col privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. e che prima della sua ammissione non sia stato fatto alcun riparto. In questo caso quel dipendente parteciperà al riparto in cui troveranno capienza i privilegiati di quel grado, alla stessa stregua degli altri dipendenti ammessi tempestivamente. Facciamo il caso, invece, che prima dell'ammissione tardiva di quel dipendente, sia stato fatto un riparto in cui ai lavoratori dipendenti sia stato attribuito il 20%; nel successivo riparto al lavoratore ammesso tardivamente dovrà essere prima dato il 20%, per parificarlo alla stessa posizione degli altri, e poi egli va inserito nel riparto come tutti gli altri dipendenti di pari grado.
Ad ogni modo, se lei utilizza Fallco ed ha segnato l'ammissione come tardiva, è il programma che effettua questi calcoli.
Zucchetti Sg srl
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