Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO PAG. DIPENDENTI ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

  • Gianluca Sanzogni

    BRESCIA
    19/09/2013 18:51

    RIPARTO PAG. DIPENDENTI ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

    Buonasera, sono in fase di riparto con pagamento dei dipendenti e determino l'irpef sommando al valore ammesso al passivo gli interessi e la rivalutazione applicando la ritenuta del 23%, versandola con il codice 1002.
    Mi chiedo: le addizionali regionali e comunali sono dovute?
    Se si, con quale codice le verso? E' corretto utilizzare i dati rinvenuti nella domanda di ammissione al passivo per identificare Regione e Comune?
    Grazie
    Dr Gianluca Sanzogni
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/02/2014 20:11

      RE: RIPARTO PAG. DIPENDENTI ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

      In relazione agli arretrati non sono dovute le imposte addizionali locali all'IRPEF.

      Per quanto riguarda le ritenute IRPEF, quanto esposto nel quesito è sostanzialmente corretto, atteso che:
      - nel caso di emolumenti soggetti a tassazione separata, la regola generale è che l'imposta viene determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dei contributi previdenziali, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel biennio anteriore all'anno in cui detti emolumenti arretrati sono percepiti
      - se in uno dei due anni precedenti non vi è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, mentre se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito
      - l'imposta così determinata è ridotta delle detrazioni annue spettanti se e nella misura in cui non sono state fruite per ciascuno degli anni a cui gli arretrati si riferiscono
      - nel caso di fallimento, ben difficilmente il Curatore disporrà delle informazioni necessarie per il calcolo dell'aliquota secondo quanto indicato nel primo dei punti qui sopra esposti, e per il calcolo delle detrazioni secondo quanto indicato nell'ultimo di essi; di conseguenza non potrà che applicare l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito, appunto il 23%.