Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Creditore per canone di occupazione

  • Alessandro Sentieri

    Campiglia Marittima (LI)
    15/12/2015 09:18

    Creditore per canone di occupazione

    Buongiorno,
    in una procedura fallimentare nella quale sono Curatore, i beni mobili annessi alla massa, tra i quali un grosso impianto industriale, sono collocati in un capannone di proprietà di altra società.
    Il contratto di locazione in essere era stato risolto per morosità della conduttrice precedentemente alla dichiarazione di fallimento.
    La proprietaria ha richiesto ed ottenuto dal Giudice Delegato il riconoscimento di un'indennità di occupazione da pagarsi in prededuzione.
    Successivamente l'immobile è stato oggetto di pignoramento ed esecuzione immobiliare, con nomina di un collega quale custode.
    La proprietaria ha, dopo l'inizio della procedura esecutiva, ceduto il credito vantato in prededuzione nei confronti della procedura fallimentare relativo all'indennità di occupazione ad una terza società.
    Vorrei eseguire un primo riparto parziale delle somme nel frattempo realizzate.
    Secondo voi è corretto inserire tra i prededucibili la proprietaria dell'immobile oppure la cessionaria del credito ?
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/12/2015 20:07

      RE: Creditore per canone di occupazione

      Dovrebbe tenere distinta la indennità maturata fino alla data del pignoramento e quella successiva.
      Quest'ultima va attribuita al custode dell'immobile, dato che tra i frutti e le rendite dell'immobile pignorato, cui il pignoramento si estende ai sensi dell'art. 2912 c.c., rientrano non solo i canoni di locazione, ma anche il risarcimento del danno dovuto dal conduttore per la ritardata riconsegna dell'immobile (Cass. 07.01.2011, n. 267).
      Quella precedente va corrisposta al cessionario del credito, se la cessione è documentata. Il fatto che la cessione sia avvenuta dopo il pignoramento ci sembra nel caso irrilevante per il fatto che oggetto dell'esecuzione non è il credito ma l'immobile, per cui il creditore pignorante non può vantare diritti su crediti del proprietario dell'immobile, se non agisce anche con un pignoramento presso terzi.
      Zucchetti SG srl