Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Ammissione di eventuale domanda subordinata

  • Andrea Pastorelli

    AREZZO
    31/05/2019 15:37

    Ammissione di eventuale domanda subordinata

    Buonasera,
    mi si prospetta il seguente caso.
    La società Alfa iscrive ipoteca sui beni della società Beta, poco prima che la stessa li ceda ad un terzo.
    La società Beta fallisce.
    Ad oggi, decorso oltre un anno dalla trascrizione della compravendita, nessuna azione revocatoria della Curatela risulta trascritta.
    La società Alfa sta promuovendo esecuzione immobiliare nelle forme del 602 ss cpc contro il terzo attuale proprietario, che ha acquisito un bene gravato da ipoteca giudiziale.
    Quale è secondo voi la forma corretta di insinuazione al passivo della società Beta da parte di Alfa? Quella esperita è stata una richiesta della somma dovuta in chirografo (essendo il bene ipotecato ad oggi di proprietà di un terzo) con subordinata in privilegio laddove la Curatela esperisse azioni revocatorie vittoriose ed il bene tornasse a far parte della massa.
    Io avrei però forti dubbi sulla "subordinata".
    Ringrazio e Saluto.
    Andrea Pastorelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/06/2019 20:06

      RE: Ammissione di eventuale domanda subordinata

      La fattispecie da lei rappresentata rientra nella categoria della dissociazione tra debito, che esprime l'obbligo di adempimento di una obbligazione, e responsabilità, che esprime l'assoggettamento di un proprio bene alla garanzia altrui pur senza essere debitore. il caso tipico è quello del c.d. terzo datore di ipoteca, cui appunto è assimilabile l'ipotesi del trasferimento di un bene gravato da ipoteca, come accaduto nella fattispecie in esame in cui Beta-, debitrice e datrice di ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un credito di Alfa- ha venduto il bene gravato ad un terzo che chiamiamo Gamma, per cui Beta è rimasta debitrice e Gamma è diventato responsabile dovendo sottostare all'azione del creditore ipotecario Alfa, pur non essendo debitore diretto verso Alfa.
      In questa situazione, fallita Beta, Alfa può insinuare al passivo del fallimento il credito determinato alla data del fallimento, detraendo, quindi, gli acconti e le rate pagate sia da Alfa che Gamma, con collocazione chirografaria perché il bene oggetto della sua garanzia è uscito dal patrimonio della società fallita; inoltre, poiché l'ipoteca attribuisce il diritto seguito di aggredire, cioè il bene gravato ovunque si trovi anche se trasferito a terzi, può espletare azione esecutiva nei confronti di Gamma (che non è fallito e, quindi nei suoi confronti non opera il divieto di cui all'art. 51 l.fall.) utilizzando l'azione ex artt. 602 e segg. cpc, ossia la c.d. espropriazione presso il terzo proprietario prevista proprio per l'espropriazione di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui.
      Fin qui non vi sono problemi, che, invece, nascono per la domanda presentata in via subordinata, non per solo il merito ma anche per la procedura. Ossia, è chiaro che se la curatela del fallimento Beta esercita vittoriosamente la revocatoria della vendita del bene gravato, questo ritorna nella disponibilità del fallimento e Alfa potrebbe far valere in sede fallimentare la collocazione ipotecaria sul bene.
      Sotto il profilo processuale, invece, c'è da chiedersi se sia ammissibile una domanda subordinata del genere di quella proposta da Alfa. A nostro avviso no perché l'accoglimento di una tale domanda porterebbe all'ammissione del credito in chirografo in via principale e all'ammissione dello stesso credito in via ipotecaria, condizionata al vittorioso esperimento della revocatoria, in via subordinata, ma la subordinata ha valore per l'ipotesi che non venga accolta la domanda principale, per cui se si accoglie la domanda principale va rigetta quella subordinata oppure si rigetta quella principale ed allora si può prendere in esame quella subordinata. Una domanda subordinata è possibile ove la legge lo consente, come nel caso di cui all'art. 103 l.fall. per il caso che la domanda di rivendica non possa trovare accoglimento perché il bene non è all'attivo, ma, appunto, in questo caso non viene accolta la domanda principale di rivendica e viene accolta quella subordinata per il controvalore (che la norma citata consente possa essere chiesto fino all'udienza e quindi anche con la originaria domanda in via subordinata al mancato accoglimento della rivendica).
      Ovviamente nel caso non esistono motivi per non accogliere la domanda principale, per cui va respinta quella in via subordinata. Quest'ultima, peraltro, anche se fosse presentata in via principale, non potrebbe essere accolta perché dovrebbe portare all'ammissione ipotecaria (invece che chirografaria) con riserva condizionale della revocatoria, ossia ad una riserva che condiziona non il credito, che viene ammesso, ma la prelazione per le quali non è prevista la riserva. Questo non significa che Alfa rimanga senza tutela perché nel momento in cui il bene gravato da ipoteca dovesse essere acquisito all'attivo, il creditore ipotecario potrebbe chiedere, con una domanda tardiva o ultra tardiva o addirittura al momento del riparto (ipotesi meno convincente), che alla luce del fatto nuovo, che il suo credito sia collocato in via ipotecaria.
      Zucchetti SG srl