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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Lavoro dipendente: interessi post fallimentari
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Roberta Aldini
Sassuolo (MO)08/09/2014 17:40Lavoro dipendente: interessi post fallimentari
Sto procedendo all'elaborazione di un riparto finale dove pago integralmente i creditori privilegiati.
I dipendenti ammessi allo Stato Passivo hanno richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia INPS che, per i crediti anticipati, si è già surrogata.
Sorge il problema del conteggio degli interessi e rivalutazione monetaria.
INTERESSI: calcolati ai sensi dell'ultimo comma del 54 LF alla data di ripato finale (data prestunta oggi).
Trattandosi di un fallimento del 2009 ed avendo importi corposi di TFR e retribuzioni, gli importi di interessi da corrispondere sono "incidenti" sull'attivo distribuibile.
1) l'INPS surrogata su parte dei crediti dei dipendenti (restano quote da corrispondente sia per mensilità eccedenti le 3 ultime mensilità che per TFR non integralmente anticipato) anticipata ha diritto agli interessi?
In una vecchia Vs. risposta del Forum, avevate detto che l'INPS non può incassare più di quanto anticipato ma, in questo modo, la quota di interessi successiva al versamento dell'anticipazione al dipendente resterebbe a favore del fallimento o a favore del dipendente che, ritengo, non ne abbia diritto.
2) se l'INPS ha diritto alla quota interessi sulla somma anticipata da che data si calcola:
- perido di riferimento crediti non pagati?
- data cessazione rapporto?
- data presentazione domanda?
- data completamento domanda?
- altro?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/09/2014 19:02RE: Lavoro dipendente: interessi post fallimentari
Classificazione: INTERESSI / INTER. SU CREDITI PRELATIZINella domanda si fa riferimento agli interessi generati da crediti privilegiati generali (crediti di lavoro) post fallimentari, che, per questa parte, sono regolati dal secondo comma dell'art. 2749 c.c., come integrato dall'ult. comma dell'art. 54, ult. l.f..
La norma civilistica stabilisce che gli interessi successivi al pignoramento e, quindi al fallimento, hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita, termine quest'ultimo modificato dalla riforma fallimentare del 2006 che ha introdotto un ultimo periodo all'ult. comma dell'art. 54 l.f., per il quale "Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
Dobbiamo presumere che nel caso il riparto in questione sia il il primo in cui vengono comprese i crediti dei dipendenti, per cui gli interessi post fallimentari su detti crediti decorrono, al tasso legale, dalla data del fallimento fino alla data di deposito del progetto di riparto. Esattamente nella stessa posizione dei dipendenti viene a trovarsi l'Inps per le quote anticipate ai lavoratori in quanto, aseguito del pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, l'istituto si surroga nella posizione dei dipendenti, assumendo al stessa posizione. Di conseguenza il discorso fatto per gli interessi sui crediti privilegiati dei dipendenti vale pari pari per l'Inps, per la parte che ha anticipato e si è surrogato. E' vero che abbiamo detto- e lo ribadiamo- che l'Inps non può ricevere dal fallimento più di quanto ha anticipato, ma chiaramente questo discorso rigurada il capitale, per cui se l'Inps, ad una certa data ha pagato 100, è chiaro che da quel momento cominciano a decorrere sulla somma anticipata.
Più esattamente, posto un credito per capitale di 100 del dipendente alla data del fallimento e un anticipo da parte dell'inps di 20 un anno dopo la dichiarazione di fallimento, bisogna indagare sulla composizione della somma di 20 anticipata. Se essa comprende solo capitale, è chiaro che il dipendente ha diritto agli interessi legali su 100 fino alla data dell'esborso dell'Inps, e successivamente gli interessi decorreranno in favore del dipendente su 80 e in favore dell'Inps su 20; se, invece, come accade di solito, nelle 20 anticipate dal'Inps sono compresi anche gli interessi fino al momento del pagamento, il dipendente avrà diritto soltanto agli interessi successivi su 80 e l'Inps, che ha fatto valere in surroga l'intero credito di 20 comprensivo degli interessi, avrà diritto agli interessi successivi sulla sola somma capitale anticipata, sempre dalla data dell'esborso effettuato.
Zucchetti SG Srl
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Roberta Aldini
Sassuolo (MO)09/09/2014 14:57RE: RE: Lavoro dipendente: interessi post fallimentari
L'elaborazione del Riparto Finale la effettuo con Fallco.
Già in altri riparti ho visto che il programma calcola gli interessi ma non ho avuto casi di dipendenti con surroghe Inps.
Si riesce con il programma Fallco a calcolare gli interessi come specificato dalla vs. risposta?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/09/2014 20:22RE: RE: RE: Lavoro dipendente: interessi post fallimentari
Si, se ha fatto le dovute annotazioni nello stato passivo.se incontra problemi si rivolga all'Ufficio assistenza che sarà felice di poterla aiutare.
Zucchetti Sg Srl
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Marina Bottazzi
Piacenza12/07/2017 14:45RE: RE: Lavoro dipendente: interessi post fallimentari
Ritorno sulla questione.
Posto 100 il credito del dipendente ammesso al passivo, ipotizziamo che questo sia composto da 80 da TFR e 20 da ritenute fiscali che vengono riconosciute allo stesso dipendente.
Gli interessi dovrebbero essere calcolati sul solo capitale di 80 perché diversamente si calcolerebbero su somme (le ritenute) che mai il dipendente avrebbe percepito in assenza del fallimento.
Con l'intervento del Fondo di Garanzia l'Inps anticipa però completamente i 100 di cui 80 al dipendente e 20 per il versamento delle ritenute, surrogandosi quindi per 100 e chiedendo gli interessi sia sul capitale che sulle ritenute anticipate.
In tal caso non vi è corrispondenza tra quanto sarebbe stato corrisposto al dipendente calcolando gli interessi solo su 80 e quanto invece sarà corrisposto all'INPS calcolando gli interessi su 100.
Grazie in anticipo per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2017 19:06RE: RE: RE: Lavoro dipendente: interessi post fallimentari
Il fallimento non può corrispondere all'Inps una somma superiore a quella che avrebbe corrisposto al dipendente, qualora non fosse intervenuto il Fondo e non vi fosse stata la surroga. Il creditore verso il datore di lavoro fallito è il lavoratore il quale fa valere il suo credito con l'insinuazione al passivo, per cui il fallimento deve pagare solo quanto è stato ammesso al passivo, con i relativi interessi e nulla di più. Se, pertanto, interviene l'Inps anticipando TFR o mensilità, la somma corrisposta o da corrispondere a questo ente non può essere superiore all'importo spettante al dipendente ammesso al passivo, altrimenti dalla anticipazione e dalla surroga il fallimento riceverebbe un pregiudizio, nel mentre l'operazione deve essere neutra per la massa dei creditori.
Questo principio va tenuto presnete nel fare i vari conteggi.
Zucchetti Sg srl
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