Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale fallimento e inps

  • Livia Cappelletti

    Pesaro (PU)
    26/01/2017 12:37

    Riparto finale fallimento e inps

    Buon giorno sono il curatore di un fallimento e devo ripartire circa 100 mila euro ai soli lavoratori privilegiati ai sensi dell'art. 2.751 bis n. 1 c.c.
    Trattasi , per, tutti di TFR e delle ultime 3 mensilità (a volte 2).
    Il fondo di garanzia INPS ha corrisposto ai lavoratori la complessiva somma di €. 122.859,28 (comprensiva di interessi e rivalutazione) e si è surrogato nei diritti degli stessi.
    Come è noto gli stipendi di alcuni lavoratori non sono stati corrisposti, dall'Inps, per l'intero.
    Come debbo fare il riparto?
    Prospetto due ipotesi:
    a) Essendo il fondo disponibile non sufficiente a coprire le intere surroghe dell'Inps pago solo quest'ultimo predisponendo il piano in proporzione della surroga per ogni lavoratore.
    b) Calcolo quanto non corrisposto dall'Inps per gli stipendi e ripartisco in proporzione tra Inps (sulla base della surroga) e lavoratori (sulla base della differenza di stipendi non pagata dall'Inps oltre rivalutazione ed interessi)
    Qual è il metodo corretto?
    O ve ne è un altro?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/01/2017 19:23

      RE: Riparto finale fallimento e inps

      La soluzione sub b) è quella corretta.
      Invero, in caso di fallimento del datore di lavoro, la surroga nel privilegio spettante al lavoratore ai sensi degli art. 2751 bis e 2776 c.c. - prevista dall'art. 2, comma 7, l. n. 297 del 1982 in favore del Fondo di garanzia gestito dall'Inps che abbia provveduto al pagamento del trattamento di fine rapporto in favore dei lavoratori dipendenti - consente al medesimo Fondo di essere ammesso al passivo nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore. Di conseguenza lei si trova a dover ripartire l'attivo disponibile tra i dipendenti per il residuo credito non anticipato dall'Inps e la stessa Inps che, anticipando il TFR e alcune mensilità, si è surrogata nella posizione dei dipendenti, per cui si trova di fronte più creditori egualmente privilegiati, ossia con il medesimo privilegio. Orbene, l'art. 2782 c.c. stabilisce che "i crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo".
      Zucchetti Sg srl