Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

attribuzione dell'iva pagata e ripartizione del credito iva tra massa mobiliare e immobiliare

  • Roberta Ricci

    AREZZO
    13/01/2016 13:35

    attribuzione dell'iva pagata e ripartizione del credito iva tra massa mobiliare e immobiliare

    In un concordato preventivo di tipo liquidatorio , risulta un credito iva maturato a seguito del pagamento di professionisti , le cui spese sono state qualificate in parte come spese generali e in parte quali spese specifiche mobiliari. Dovendo procedere con il riparto finale alla massa mobiliare e alla massa immobiliare ( sulla quale grava 1 solo credito ipotecario) come devo ripartire l'iva pagata ai professionisti ? tutta alla massa mobiliare oppure in altro modo ?
    Una volta chiesto e ottenuto il rimborso del credito Iva , lo stesso come andra' ripartito tra le due masse ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/01/2016 20:19

      RE: attribuzione dell'iva pagata e ripartizione del credito iva tra massa mobiliare e immobiliare

      Dipende da come i crediti Iva in questione sono stati considerati nella proposta e nel piano di concordato, sempre che, come presumiamo si tratti di Iva sul crediti professionali anteriori al concordato.
      Se, infatti, si tratta di crediti professionali concorsuali, la relativa Iva è asistita dal privilegio speciale di cui all'art. 2758, co. 2 c.c. e nel concordato non va fatto, come invece nel fallimento, il discorso che se l'organo concorduale constata che manca il bene oggetto del privilegio lo stesso passa in chirografo, ma, per non pagare un credito privilegiato per intero bisogna effettuare la stima di cui all'art. 160, co. 2, l.f., come ha detto la S.Corte proprio con riferimento al credito di rivalsa Iva. Secondo infatti Cass. 06/11/2013, n. 24970, "Anche nel concordato preventivo, come riformato dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; ciò a condizione, però, che il proponente non si sia avvalso della facoltà, introdotta dal novellato art. 160, secondo comma, l. fall., di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato".
      Poiché la stima, presumibilmente non è stata effettuata, il credito per rivalsa Iva va pagato per intero e non conta molto, al di fuori di garanzie specifiche quale l'ipoteca, se i ricavi siano mobiliari o immobiliari, dovendo il debitore concordatario far fronte al debito che si impegnato a pagare con la cessione dei suoi beni; l'impossibilità di soddisfare i debiti come assunti, determina l'inadempimento. Anche sotto questo profilo quindi vi è una netta divergenza rispetto al fallimento, perché manca nel concordato quella rigida separazione tra masse , tipica della procedura maggiore, in quanto comunque il debitore ha concordato con i suoi creditori di soddisfarli secondo una certa entità, seguendo l'ordine di legge, di modo che, una volta soddisfatto il creditore ipotecario, il residuo immobiliare confluisce tra le attività a disposizione dei creditori formando una unica massa.
      qualora, invece i crediti professionali fossero di natura prededucibile, è chiaro che anche la rivalsa Iva avrebbe eguale collocazione, per cui l'Iva avrebbe dovuto essere pagata insieme al credito principale, dato che l'attivo disponibile era idoneo a soddisfare tutte le prededuzioni, salvo poi a vedere se al pagamento delle prededuzioni partecipava anche il bene gravato da ipoteca e in quale misura.
      Zucchetti SG srl