Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto premio dell'assicurazione

  • Matteo Matta

    cagliari
    30/06/2022 16:58

    Riparto premio dell'assicurazione

    Gentilissimi
    Vi sottopongo il seguente caso,
    La società in bonis prima del fallimento godeva di un assicurazione contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile.
    Sempre prima del fallimento un dipendente della società è stato vittima di un incidente per il quale è stata giudizialmente accertata la responsabilità in capo alla società fallita.

    Nel corso della procedura il dipendente suindicato è stato ammesso allo stato passivo per crediti derivanti da risarcimento danni conseguenti a infortuni sul lavoro ex art. 2751 bis cc. per l'importo X.
    Sempre nel corso della procedura ho incassato il premio da parte della compagnia assicurativa per l'esatto importo per il quale il dipedente è stato ammesso allo stato passivo.

    Si chiede se all'atto del riparto la somma che ho incassato dall'assicurazione debba andare a completo ed esclusivo ristoro del dipendente he ha subito l'infortunio, nonostante vi siano creditori ammessi allo stato passivo con privilegio anrteriore al suo, oppure se la somma incassata dall'assicurazione dovrà essere utilizzata per pagare anche tutti gli altri creditori secondo i rispettivi ordini di privilegio. In questo secondo caso solo parzialmente potrà essere riconosciuta al dipendente infortunato suindicato.

    In attsa di vostro gentile riscontro porgo distinti saluti


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2022 19:45

      RE: Riparto premio dell'assicurazione

      L'art. 2767 c.c. stabilisce che "Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore", privilegio che l'art. 2778 c.c. colloca all'undicesimo posto. Si tratta di una norma che tutela il danneggiato nel caso il danneggiante sia assicurato per la responsabilità civile, diversa da quella automobilistica ove esiste l'azione diretta; ove, infatti il danneggiato non abbia azione diretta, l'assicuratore versa l'importo del risarcimento al fallimento e su questa indennità la norma citata concede un privilegio speciale di grado undicesimo in favore del danneggiato. Se ne deduce che l'importo versato dalla compagnia assicuratrice entra nell'attivo del fallimento e il danneggiato partecipa al concorso con il privilegio citato.
      Questo in linea generale, ma quando il danneggiato, come nel caso, è un dipendente del datore di lavoro fallito, il suo credito per risarcimento da infortunio sul lavoro è già assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n.1 c.c., ed infatti nel suo caso è stato ammesso con tale privilegio, per cui il dipendente in questione non ha bisogno di richiamare la norma di cui all'art. 2767 c.c., posto che gode (e gli è stato riconosciuto) un privilegio prevalente su quelli di grado undicesimo (sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale- Corte Cost. 28/12/2006, n. 457- che anche se ha ritenuto irrilevante la questione proposta circa l'inesistenza l'azione diretta del dipendente nei confronti della compagnia assicuratrice del datore di lavoro, ha dato interessanti indicazioni in tal senso).
      In conclusione il dipendente non ha alcun diritto ad ottenere il pagamento della somma versata dalla compagnia assicuratrice, che entra nell'attivo fallimentare e il creditore partecipa al concorso con il privilegio che gli è stato riconosciuto.
      Zucchetti SG srl