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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
RIPARTO CREDITORE IPOTECARIO CAMBIARIO NON INSINUATO
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Roberto Colella
Lecco07/03/2022 13:49RIPARTO CREDITORE IPOTECARIO CAMBIARIO NON INSINUATO
Nel Fallimento si un' azienda individuale, al dì del fallimento, risulta inventariato un unico bene immobile gravato da n. 1 Ipoteca cambiaria di primo grado e da n. 2 Ipoteche cambiarie di secondo grado. Al fallimento si insinuano e vengono ammessi al Passivo i due creditori ipotecari, come da atto di vendita prima della sentenza di fallimento. Il bene è stato venduto mediante procedura competitiva a un Terzo. Il creditore ipotecario di primo grado vuole partecipare al ricavato della vendita immobiliare, anche senza essere stato ammesso al passivo, poiché non creditore del Fallito.
Si chiede se il riparto debba essere effettuato in favore dei due creditori ipotecari di secondo grado regolarmente ammessi allo Stato passivo oppure in favore del solo Creditore ipotecario di primo grado. Quest'ultimo richiede di partecipare al ricavato della vendita dell'immobile in suo favore, con preferenza rispetto ai creditori del Fallito. Si specifica che il ricavato immobiliare soddisferebbe solo in parte i creditori ipotecari .-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2022 18:59RE: RIPARTO CREDITORE IPOTECARIO CAMBIARIO NON INSINUATO
La domanda, per la verità non ci è chiara in quanto non riusciamo a capire le vicende del bene gravato da ipoteca. Chi era il proprietario del bene gravato? Chi ha concesso l'ipoteca e per debiti suoi o altrui? L'immobile è stato venduto prima del fallimento, come si dice in un passaggio, o dopo, come si deduce dal richiamo alle vendite competitive e alle disponibilità del ricavato da parte del fallimento? In mancanza di chiarezza su questi punti non riusciamo a capire .perché il creditore di primo grado assume di non essere creditore verso il fallimento, che è la chiave di volta per dare una risposta .
Sia così gentile da darci queste informazioni ulteriori. Grazie.
Zucchetti Sg srl -
Roberto Colella
Lecco08/03/2022 13:35RE: RIPARTO CREDITORE IPOTECARIO CAMBIARIO NON INSINUATO
Ringrazio per la richiesta di chiarimenti e specifico quanto segue:
1) l'immobile del Fallimento, gravato da ipoteche di primo e secondo grado, è stato acquisito all'attivo fallimentare e aggiudicato dopo tre tentativi di vendita ad un prezzo più basso rispetto ai valori di ipoteca, con avviso di vendita notificato, ex art. 107 comma 3 L.F., a tutti i creditori ipotecari (ivi incluso il Creditore ipotecario Sempronio di primo grado, non insinuatosi allo stato Passivo);
2) Il Fallito, nell'anno precedente la sentenza dichiarativa di fallimento, aveva acquistato l'immobile concedendo ipoteca volontaria con garanzia di cambiali emesse in favore dei venditori Caio e Tizio. Il citato immobile era già gravato da ipoteca di primo grado a garanzia di altre cambiali rilasciate da Mevio come da atto stipulato sette anni prima in favore del Creditore Sempronio che aveva poi venduto a Caio e Tizio. Gli stessi Caio e Tizio si sono insinuati al passivo del Fallimento, mentre Sempronio non si è insinuato allo Stato passivo, poiché non creditore del Fallito ma portatore di ipoteca di 1° grado sull'immobile. Il creditore Sempronio insiste sull'ottenere la distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile, gravato da ipoteca in suo favore, con preferenza rispetto sia ai creditori insinuati Caio e Tizio, sia ai creditori prededucibili e sia alle spese della procedura fallimentare;
3) Il ricavato della vendita è stato destinato alle spese di cancellazione di tutti i gravami versando anche l'Imu per il periodo di possesso dell'immobile da parte della procedura.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/03/2022 19:18RE: RE: RIPARTO CREDITORE IPOTECARIO CAMBIARIO NON INSINUATO
Sempronio ha ragione in quanto il debito a garanzia del pagamento del quale è stata iscritta ipoteca è di Mevio, poi l'immobile è pervenuto a Sempropnio, che lo ha ceduto a Tizio e Caio che lo hanno venduto al fallito nell'anno antecedente al fallimento, di modo che Sempronio non vanta un diritto di credito nei confronti del fallita, ma questi, come il terzo datore di ipoteca, ha assunto, in quanto proprietario dell'immobile gravato e stante il diritto di seguito collegato all'ipoteca, la responsabilità pur senza avere un debito verso iol beneficiario dell'ipoteca; come si diceva il caso più semplice è quello del terzo datore di ipoteca, in cui un terzo, pur non essendo personalmente obbligato al pagamento di un debito altrui, concede volontariamente ipoteca su un proprio bene a garanzia di questo debito, ma la stessa situazione si riproduce nel caso in cui un soggetto acquisti un bene su cui è iscritta ipoteca a garanzia di un precedente debito di altri, in quanto in entrambi i casi il proprietario del bene non è personalmente obbligato (come, invece, il fideiussore che, pertanto, risponde con l'intero suo patrimonio nei confronti del creditore garantito, pur senza attribuirgli alcuna prelazione), ma è tenuto a subire l'azione esecutiva del creditore solo sul bene dato in garanzia dell'obbligazione altrui, nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta. Nilla cambia, sotto questo profilo, per il fatto che nel caso il debito derivi da una cambiale ipotecaria perché l'inerenza dell'ipoteca alla cambiale si manifesta in una proiezione della garanzia al di là dei limiti soggettivi del singolo rapporto cambiario, operando a favore di tutti gli acquirenti del titolo, per cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2831 e 2839 c.c., l'ipoteca viene iscritta a favore del possessore iniziale della cambiale nei registri immobiliari e, poi, segue la sorte del credito in quanto si trasmette ai successivi possessori. Sicchè l'ipoteca garantisce sempre il medesimo credito, e si trasferisce secondo le regole cambiarie per cui si estende a tutti i successivi e indeterminati possessori del titolo in cui quel credito è incorporato, che possono farla valere sul bene onerato, che, a sua volta, si trasferisce secondo le regole della circolazione dei beni immobili, per cui esso può trovarsi sia presso l'originario debitore sia presso terzi che l'abbiano acquistato.
Posto che si tratta di una ipotesi di responsabilità senza debito, Sempronio si è ispirato alla costante giurisprudenza, sia anteriore che posteriore alla riforma del 2006/2007, per la quale coloro che hanno sugli immobili compresi nel fallimento diritti di prelazione a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, possono concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita di tali immobili insieme con i creditori fallimentari, senza bisogno che i loro crediti siano assoggettati al procedimento di verifica previsto dalla legge fallimentare (Cass. 14/05/2019, n. 12816; Cass. 12/07/ 2019, n.18790; Cass. 21/01/2021, n.1067, in motivato contrasto con l'unico precedente contrario, costituito da Cass. 30/01/2019, n. 2657).
Ad ogni modo, nell'esaminare in sede di riparto tale credito deve tenere conto che la cambiale ipotecaria, in assenza di riferimento al rapporto causale sottostante, comporta una garanzia limitata al rapporto cartolare, sicché estinto tale rapporto per prescrizione, deve ritenersi estinta anche la garanzia ipotecaria accessoria al titolo.
Zucchetti Sg srl
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