Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

IVA e Ritenute per riparti in favore di agenti di commercio (anche per provvigioni non fatturate e PI chiusa)

  • Donatella Berto

    Treviso
    14/12/2022 19:09

    IVA e Ritenute per riparti in favore di agenti di commercio (anche per provvigioni non fatturate e PI chiusa)

    Stiamo eseguendo un riparto che prevede il pagamento di ex agenti di commercio. Ed abbiamo una serie di casi complicati.

    Primo caso: l'agente è stato ammesso al passivo in parte per fatture già emesse ed in parte per note provvigionali (quindi fatture non emesse). Recentemente ha cessato la partita IVA.
    Come dovrà comportarsi il curatore?
    IVA: dovrebbe far emettere la fattura, ma l'agente non intende aprire nuovamente la partita IVA. Autofattura? Con che modalità?
    Ritenuta di acconto va applicata (anche se quei redditi avrebbero dovuto già partecipare al reddito d'impresa dell'anno di maturazione delle provvigioni)? Parrebbe di si, ma essendo cessata l'attività come andranno completati gli altri adempimenti (CU /dichiarazione 770)? Infine precisiamo che saranno corrisposti anche degli interessi che noi riteniamo di considerare come reddito della stessa tipologia (nel nostro caso di impresa).

    Secondo caso. Ammissione al passivo per provvigioni già fatturate, partita IVA cessata. In questo caso non si pone alcun problema IVA. Ritenuta di acconto: Andrà effettuata? Con che modalità?

    Terzo caso: Vi sono sia provvigioni fatturate che non fatturate. Però l'agente è deceduto ed erede è la moglie. IVA (come per i casi precedenti). Ritenuta di acconto: deve essere effettuata? (i soggetti non ricevono somme che derivano dallo svolgimento dell'attività di agente di commercio, ma, semplicemente, "monetizzano" un credito che è entrato in successione come "patrimonio" e per il quale l'agente di commercio – che deve dichiarare i redditi con il principio della competenza – avrebbe già dovuto pagare le imposte illo tempore).

    Si ringrazia anticipatamente per un cortese riscontro.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/12/2022 15:31

      RE: IVA e Ritenute per riparti in favore di agenti di commercio (anche per provvigioni non fatturate e PI chiusa)

      Valgono per tutti le seguenti regole generali:

      - più documenti di prassi (per tutti la Circolare 11/2007 e la Risoluzione 232/2009) da tempo stabiliscono che la cessazione dell'attività può avvenire solo dopo l'incasso (ovvero la fatturazione) di tutti i crediti professionali, pertanto se al momento del pagamento la partita IVA è stata cessata e la prestazione a cui si riferisce la fattura non è stata emessa, la posizione IVA dovrà essere riaperta

      - l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto grava sul Curatore se il corrispettivo pagato vi è oggettivamente soggetto, indipendentemente dall'esistenza di una posizione IVA aperta, o dal decesso del titolare del credito.


      Ciò premesso, i vari casi vanno inquadrati come segue.

      Primo caso.
      Se il destinatario del riparto non emette fattura nei termini di legge, il Curatore dovrà seguire la procedura c.d. di "autofattura-denuncia" prevista dall'art. 6, VIII comma, del D.Lgs. 18/12/1997.

      Dovrà essere operata e versata la ritenuta d'acconto, trattandosi di un pagamento che vi è soggetto.

      Gli interessi saranno assoggettati al medesimo regime fiscale del compenso ai fini delle imposte dirette e quindi della ritenuta; se si tratta di interessi moratori essi saranno invece esclusi dalla base imponibile IVA a norma dell'art. 15, I comma, n. 1, del D.P.R. 633/72.


      Secondo caso.
      Come in tutti i casi presi in esame, la ritenuta dovrà essere operata seguendo le regole stabilite dall'art. 25-bis del D.P.R. 600/73, ovvero con l'aliquota del 23% sul 50% dell'imponibile, ridotto al 20% se il percipiente dichiara di avvalersi "in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi".


      Terzo caso.
      La ritenuta deve essere operata, perché la natura del debito che viene pagato rimane invariata anche dopo il decesso; la C.U. dovrà essere intestata all'agente deceduto.

      Ai fini IVA ci si può avvalere di quanto previsto dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 52 del 12/2/2020, che sviluppa il seguente ragionamento:

      "Per le suesposte considerazioni ... la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA.
      Tale ultima circostanza comporta l'impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all'obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela, momento in cui si verifica anche l'esigibilità dell'imposta.
      Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997
      ".

      Conseguentemente sarà il Curatore a emettere una autofattura, non gli eredi a dover riaprire una partita IVA magari chiusa da anni, a nome di un soggetto deceduto da tempo.