Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

calcolo interessi per privilegiati tardivi in un secondo riparto parziale

  • Sabrina Vailati

    TREVIGLIO (BG)
    02/04/2023 23:43

    calcolo interessi per privilegiati tardivi in un secondo riparto parziale

    Salve vorrei chiedere un chiarimento in merito al calcolo degli interessi per creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 ammessi tardivamente.
    Nella procedura dopo la prima udienza per l'ammissione delle tempestive era stato fatto un primo riparto parziale ove veniva pagato il 50% dei privilegiati ex art. 2751 bis n.1 c.c. con conseguente calcolo degli interessi fino alla data del riparto.
    Successivamente sono state ammesse altre domande tardive sempre per creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1(che hanno richiesto anche interessi) ed ora ci si accinge a fare un secondo riparto parziale dove verranno pagati solo i lavoratori dipendenti tardivi per la quota del 50% , ovvero la stessa quota pagata ai tempestivi. Ci si chiede però se gli interessi per i creditori tardivi siano da calcolare fino al secondo riparto parziale oppure fino alla data del primo riparto parziale, avendo già pagato in quest'ultimo parzialmente la categoria dei privilegiati ex art. 2751 bis n.1. c.c.. Il dubbio infatti è se l'art. 54 l.f. comma 3 si riferisce alla soddisfazione parziale del credito della singola domanda e non quella della categoria a cui appartiene.
    Si ringrazia anticipatamente
    Distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/04/2023 17:48

      RE: calcolo interessi per privilegiati tardivi in un secondo riparto parziale

      L'art. 112 l. fall. stabilisce che "I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili"; ossia i creditori privilegiati ammessi al passivo tardivamente possono in primo luogo ottenere quanto è stato corrisposto ai creditori di pari grado in precedenti riparti e, una volta fatta questa equiparazione, partecipano al riparto come tutti gli altri creditori.
      Nel caso, con il primo riparto i dipendenti hanno ricevuto una quota del 50% del loro credito con gli interessi calcolati fino a quel momento, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 54 l. fall., per cui quando ora con il secondo riparto attribuisce ai dipendenti insinuatisi tardivamente il 50%, fa applicazione della norma citata permettendo ai tardivi di ricuperare quello che gli altri di pari grado hanno già ottenuto e, pertanto, anche per questi nuovi creditori concorrenti gli interessi si fermano al primo riparto, altrimenti l'insinuazione tardiva diventerebbe un vantaggio che consentirebbe ai tardivi di ottenere più dei tempestivi.
      Zucchetti SG srl