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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Imputazione delle somme ai crediti di lavoro.
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Maurizio Trequadrini
Codroipo (UD)25/05/2013 08:58Imputazione delle somme ai crediti di lavoro.
Nell'ipotesi in cui le disponibilità della procedura non consentano l'integrale pagamento dei crediti con privilegio ex art. 2751 bis c.c., si chiede come imputare i pagamenti di un eventuale riparto parziale nell'ipotesi in cui non sia stata ancora effettuata la richiesta di intervento all'Inps.
- al creditore che non ha ancora ottenuto l'anticipazione dall'inps conviene imputare le somme al credito per retribuzioni diverse da quelle anticipabili dall'Ente, e ricorrere per la differenza (tfr e ultime 3 mensilità) al Fondo di garanzia.
- altra ipotesi è quella di attribuire le somme in parte a retribuzioni (incominciando con quelle diverse dalle ultime tre, che come tali non sono anticipabili dall'Inps) e in parte a Tfr.
Mi sembra che nel secondo caso la parte che residua, e che può essere richiesta all'Inps sia inferiore, con evidenti rischi di mancato pagamento nell'ipotesi di incapienza dei successivi riparti.
Ringrazio.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/05/2013 16:47RE: Imputazione delle somme ai crediti di lavoro.
Se un creditore partecipa al riparto per più crediti, tutti privilegiati dello stesso grado- come nel caso del dipendente che gode del medesimo privilegio sia per le retribuzioni che per il Tfr che per i danni ecc., in base al disposto dell'art. 2751bis n. 1 c.c.-, non vi è la possibilità da parte del curatore o, in mancanza di una sua dichiarazione, del percipiente di imputare, ex art. 1193 c.c., quanto ricevuto in sede di riparto perchè la norma dell'art. 1193 c.c. può trovare applicazione solo per i pagamenti eseguiti volontariamente e non anche per quelli che hanno luogo in sede esecutiva (individuale o collettiva) per ordine del giudice. Del resto, se il curatore o il percipiente dipendente potesse scegliere di imputare la somma ricevuta a pagamento delle spettanze non coperte dal fondo, danneggerebbi l'Inps, che si troverebbe a versare l'intero somma a suo carico senza tener contio di quanto già incassato dal dipendente.
Questi principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza cha ha così deciso: "in caso di corresponsione da parte del fondo di garanzia gestito dall'INPS, ai lavoratori già dipendenti di società fallita, del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, la surrogazione di diritto del fondo al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. comporta che il credito del fondo e gli eventuali crediti di natura retributiva dei lavoratori già dipendenti dell'impresa fallita siano collocati nella medesima posizione e nello stesso grado di privilegio - in forza del coordinato disposto degli art. 2751bis cit., 1203 c.c. e art. 2 legge n. 297 del 1982 - nel passivo del fallimento del datore di lavoro, essendo previsti nel n. 1 dell'art. 2751bis, senza alcuna graduazione o ordine di precedenza, sia i crediti per le retribuzioni dovute sia quelli relativi ad indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro" (In termini, Cass. 29 agosto 1996, n. 7933; conf. Trib. Roma, 9 ottobre 1996; Trib. Parma, 20 febbraio 2003).
In questo caso l'Inps aveva già anticipato all'interessato quanto dovuto e partecipava al passivo, per cui si poneva il problema se il pagamento fatto in sede fallimentare ai dipendenti potesse essere imputato alle quote non pagate dal Fondo, ma il problema è uguale nel caso da lei prospettato, ove, anzi, il curatore non deve preoccuparsi di nulla più una volta fatto il pagamento di quanto dovuto in base allo stato passivo; poi se la vedranno i dipendenti con l'Inps.
Zucchetti SG Srl
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Maurizio Trequadrini
Codroipo (UD)28/05/2013 07:07RE: RE: Imputazione delle somme ai crediti di lavoro.
Ringrazio per la risposta.
Osservo comunque, in riferimento a quanto da ultimo precisato, che è il curatore a dover attestare all'Inps (attraverso il mod CL) se eventuali distribuzioni siano imputabili ai periodi coperti dall'ente. Rimane pertanto il problema che, in termini pratici, consiste nel capire come compilare il modello (da sempre odiato dai curatori) per il ricorso al fondo di garanzia Inps, nell'ipotesi in cui l'accesso al fondo segua, e non preceda, eventuali riparti parziali di fallimenti che non saranno in grado di "coprire" i crediti da lavoro.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/05/2013 20:10RE: RE: RE: Imputazione delle somme ai crediti di lavoro.
Lei tocca un problema molto sentito dai curatori, che è quello della compilazione del modello CL, ma nel suo caso, in cui vi è stato un pagamento parziale, riteniamo che la risposta data sia ancora valida. Invero, la circolare Inps n. 74 del 15.07.2008 (che acquisisce il D.lgs. n. 169/2007 in vigore dall'01.01.2008) stabilisce che "Con riferimento alla dichiarazione del responsabile della procedura - modello TFR3/bis – si segnala che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto che anche il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore siano "sostituti di imposta" e, come tali, tenuti alla sua compilazione. Tuttavia, nel caso eccezionale di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore interessato tramite la produzione di idonea documentazione e del modello TFR 3/bis SOST, oppure disponendo accertamenti ispettivi o di reparto presso il responsabile della procedura"
Ci sembra che nel caso suo il rifiuto sia giustificato per il fatto che lei non può fare imputazione delle somme versate, ma può solo "certificare" i crediti ammessi, distinguendo quelli per Tfr e ultime tre mensilità, e le somme pagate, ma non le imputazioni.
Zucchetti SG Srl
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