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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto finale/rinuncia alla vendita beni/beni oggetto di azione revocatoria
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Gianluca Risaliti
Livorno21/09/2019 10:19Riparto finale/rinuncia alla vendita beni/beni oggetto di azione revocatoria
Buon giorno,
desidererei conoscere il Vostro autorevole parere in merito alla seguente questione.
Premesse generali
1. erano stati acquisiti all'attivo fallimentare alcuni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria per mutuo fondiario;
2. questi stessi beni erano stati oggetto di azioni revocatorie ordinarie avviate da taluni istituti di credito ante fallimento;
3. i giudizi riguardanti le azioni revocatorie sono da tempo conclusi, favorevolmente per le banche attrici, con sentenza passata in giudicato (nei confronti della curatela, che non era il solo convenuto nel giudizio, per mancata impugnazione, a suo tempo, della sentenza di primo grado che già la vedeva soccombere);
4. dopo vari tentativi, non è stato possibile procedere, in una delle forme previste dalla legge, alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali a suo tempo effettuate dalle banche presso le competenti Conservatorie, né il Tribunale ha inteso aderire alla tesi, minoritaria ma a mio avviso da condividersi, della possibile cancellazione della trascrizione con il decreto di trasferimento o, comunque, ai sensi dell'art. 108, secondo comma, l.f.;
5. per quanto sopra, dopo aver inutilmente tentato di vendere gli immobili di cui sopra, il sottoscritto ha ottenuto, ai sensi dell'art. 104-ter, comma 8, l.f., l'autorizzazione dal CdC alla rinunzia alla vendita di tali beni;
6. medio tempore, in relazione a uno dei beni di cui sopra, la curatela ha incassato canoni di locazione;
7. occorre ora procedere, fra l'altro, alla ripartizione della massa netta attiva derivante proprio dall'incasso dei canoni.
Premesse relative all'impostazione contabile e del riparto
A. ho impostato la contabilità del fallimento creando, fra gli altri, un conto speciale con il quale gestire i beni oggetto della medesima iscrizione ipotecaria per mutuo fondiario tra i quali è compreso quello che ha prodotto i canoni;
B. in questo conto speciale ho fatto confluire i canoni incassati da uno degli immobili di cui sopra e le spese specifiche riguardanti questi stessi beni.
Quesiti
• è corretta l'impostazione di cui sopra, in particolare è corretto considerare le somme ascrivibili ai "frutti" dell'immobile oggetto dell'ipoteca all'interno di un conto speciale, se pur in assenza di un ricavato dalla vendita dell'immobile? (che mai ci sarà per effetto della rinuncia);
• intenderei ripartire, sempre se l'impostazione adottata è corretta, il residuo netto derivante dalla gestione del conto speciale ai privilegiati speciali immobiliari e al creditore ipotecario per l'eventuale eccedenza, che vantavano cause di prelazione su questi stessi beni sebbene poi oggetto di abbandono; è corretto?
• Intenderai altresì escludere dal riparto di queste somme le banche vincitrici dell'azione revocatorie riguardante questi stessi beni (che sono iscritte al passivo per i crediti da loro in generale vantati, ma soltanto in via chirografaria, e non in relazione all'esito del giudizio loro favorevole), ritenendo che le stesse non possano soddisfarsi su questa massa attiva (come invece sarebbe accaduto qualora i beni oggetto di quelle stesse azioni revocatorie fossero stati venduti, se pur, credo, all'esito di uno specifico intervento in sede di riparto e nel dubbio dei possibili riflessi, in merito a questa fattispecie, derivanti da quanto stabilito con l'ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2657).
Grato fin d'ora, porgo cordiali saluti.
Gianluca Risaliti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2019 10:47RE: Riparto finale/rinuncia alla vendita beni/beni oggetto di azione revocatoria
Le domande che vengono inserite dagli utenti nel Forum vengono lette dai componenti di un apposito ufficio, che provvede allo smistamento delle stesse agli esperti che collaborano con noi, secondo programmi predisposti (abbiamo voluto evitare uno smistamento automatico proprio per meglio indirizzare i questi ai soggetti più indicati a rispondere). Qualcosa non ha funzionato in questo passaggio perché effettivamente la sua domanda non è stata trasmessa a nessuno dei nostri esperti e questo errore (umano) spiega il ritardo nella risposta.
Tanto premesso, diciamo subito che la domanda non ci è chiara, in particolare nella parte generale di cui ai punti 1-3. Lei invero dice che:
1. erano stati acquisiti all'attivo fallimentare alcuni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria per mutuo fondiario;
2. questi stessi beni erano stati oggetto di azioni revocatorie ordinarie avviate da taluni istituti di credito ante fallimento;
3. i giudizi riguardanti le azioni revocatorie sono da tempo conclusi, favorevolmente per le banche attrici, con sentenza passata in giudicato (nei confronti della curatela, che non era il solo convenuto nel giudizio, per mancata impugnazione, a suo tempo, della sentenza di primo grado che già la vedeva soccombere).
Da questa esposizione noi deduciamo che i creditori che hanno agito in revocatoria ordinaria (AA) dovrebbero essere non i creditori verso il fallito (B) ma verso l'eventuale venditore (C) dei beni in questione al soggetto poi fallito, giacchè solo in tal modo si spiega, da un lato, l'esistenza dei beni in capo al fallito e acquisiti al l'attivo fallimentare e, dall'altro, la qualifica di convenuto del curatore nella causa per revocatoria e, infine, il giudicato anche nei confronti del curatore, elementi tutti che escludono che il curatore sia subentrato, a norma dell'art. 66 l.f., nella posizione dei banche creditrici.
Se è così, non capiamo come mai la curatela abbia cercato di vendere detti beni che erano stati oggetto di revocatoria (punto 5) e come mai abbia cercato invano di procedere "alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali a suo tempo effettuate dalle banche presso le competenti Conservatorie".
Questa trascrizione fatta a suo tempo, ossia prima della dichiarazione di fallimento di B , fa sì che la sentenza costitutiva revocatoria, anche se emessa dopo la dichiarazione di fallimento, una volta trascritta faccia risalire i suoi effetti alla data trascrizione della domanda, sicchè anche i ricavi prodotti da uno dei beni oggetto della revocatoria, quali i canoni, dovrebbero essere considerate entrate immobiliari e rientrare nel coacervo dei beni su cui le banche possono soddisfarsi al di fuori del fallimento.
Non ci è chiaro, infine, quale credito questi creditori abbiano insinuato al passivo fallimentare, dato che AA erano creditori verso C e non verso B, fallito. Pare di capire che si tratti di altri crediti.
Sarebbero opportuni chiarimenti in proposito per capire come considerare le entrate per canoni prodotti da uno degli immobili oggetto della revocatoria vittoriosa
Zucchetti Sg srl-
Gianluca Risaliti
Livorno04/10/2019 12:36RE: RE: Riparto finale/rinuncia alla vendita beni/beni oggetto di azione revocatoria
Buona sera, grazie della risposta. Avevo provato ad essere sintetico, a fronte di una situazione alquanto complessa che, mi rendo conto, come è descritta risulta poco chiara. Provo a fornire altri dettagli:
1) la società è stata dichiarata fallita dopo due concordati non approvati dalla maggioranza dei creditori;
2) all'esito negativo del secondo concordato è seguita la dichiarazione di fallimento; la curatela, acquisito il parere di un noto giurista, aveva accertato la "continuazione" tra la seconda procedura di concordato e il fallimento, con retrodatazione degli effetti del fallimento alla data di deposito della seconda domanda di concordato;
3) prima del deposito della prima domanda di concordato, il socio unico aveva conferito nella srl poi fallita 3 immobili di sua proprietà, su due dei quali gravava un'iscrizione ipotecaria per un mutuo dallo stesso acquisito poco prima del conferimento;
4) nelle more della prima procedura concordataria, alcune banche, che vantavano crediti nei confronti della società poi fallita garantiti da fideiussioni rilasciate dal socio unico, avevano promosso azioni revocatorie in merito a tutti i beni di proprietà del socio unico dallo stesso trasferiti o conferiti in altre società prima del deposito della prima domanda di concordato; tra questi beni aggrediti da revocatoria rientrano anche quelli di cui trattasi;
5) intervenuto il fallimento, all'attivo sono stati acquisiti i tre immobili di cui sopra (ovviamente con i relativi gravami) fermo restando che il mutuo erogato a favore del socio unico non era stato oggetto di accollo liberatorio (la relativa domanda di ammissione al passivo della banca mutuante è stata ammessa soltanto di recente a seguito del mutato orientamento sul punto della Cassazione – cfr. n. 2657/2019);
6) al momento del fallimento le azioni revocatorie erano pendenti e la curatela si era costituita nel relativo giudizio riassunto; l'esito del primo grado fu naturalmente negativo e vista l'evidenza dei fatti la curatela decise non ricorrere in appello;
7) il giudizio è però proseguito, su iniziativa degli altri convenuti, giungendo fino in Cassazione, dove si è concluso in epoca recente, con il definitivo successo delle banche attrici;
8) le banche creditrici iscritte al passivo per crediti di natura chirografaria – di fatto quelli per i quali erano state rilasciate fideiussioni da parte del socio unico e per i quali avevano agito in revocatoria – non hanno successivamente presentato altre domande o eseguito interventi di altra natura a seguito dell'esito per loro positivo del giudizio;
9) delle trascrizioni delle domande giudiziali eseguite dopo il deposito della prima domanda di concordato, ma prima della data di deposito della seconda domanda di concordato (alla quale sono stati retrodatati gli effetti del fallimento) non è stato possibile ottenere la relativa cancellazione (in un contesto nel quale in nessuna delle sentenze era stata disposta e il tribunale presso il quale il fallimento è incardinato ha ritenuto di non aderire alla tesi minoritaria secondo la quale le trascrizioni di cui sopra, nel caso di azioni revocatorie, sono cancellabili con il decreto di trasferimento o ai sensi dell'art. 108, secondo comma, l.f.);
10) nel corso del tempo vi sono stati tentativi di vendita dei beni acquisiti al fallimento, ma l'esistenza dei gravami connessi alla trascrizione delle domande giudiziali ha costituito ostacolo non superabile;
11) per questo motivo la curatela, considerato il modesto interesse per la massa dei creditori, in quanto il valore dell'iscrizione ipotecaria è ampiamente superiore al valore di mercato attuale di questi beni, alla fine, ha deciso di rinunciare alla vendita si sensi dell'art. 104-ter, comma 8, l.f.;
12) medio tempore erano però stati incassati, in relazione a uno dei beni di cui sopra gravati da iscrizione ipotecaria, canoni di locazione di cui ora si deve procedere alla ripartizione (nel contesto del riparto finale); a questa massa attiva da ripartire facevo riferimento nel quesito inviato.
Cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2019 12:18RE: RE: RE: Riparto finale/rinuncia alla vendita beni/beni oggetto di azione revocatoria
La sua odierna puntuale descrizione dei fatti conferma quanto avevamo intuito dal suo primo quesito e cioè che i creditori che hanno agito in revocatoria ordinaria (AA) dovrebbero essere non i creditori verso il fallito (B) ma verso l'eventuale venditore (C) dei beni in questione al soggetto poi fallito; ora si capisce meglio che, più esattamente, chi ha agito in revocatoria sono le banche (AA) che vantavano crediti nei confronti della srl poi fallita (B), garantiti da fideiussioni rilasciate dal socio unico (C) non fallito; le banche, quindi, essendo creditrici anche nei confronti di C, hanno promosso azioni revocatorie avente ad oggetto il trasferimento / conferimento dei beni gravati nella società che poi è fallita.
Queste precisazioni spiegano l'ammissione delle banche al passivo del fallimento della srl, che era la debitrice principale; l'ammissione in chirografo si giustifica probabilmente col fatto che i beni gravati dall'ipoteca erano sì nel patrimonio della società fallita, ma l'ipoteca era stata data non dalla società ma dal socio a garanzia del suo debito fideiussorio; per la verità questa giustificazione andrebbe approfondita, ma la questione dell'ammissione della banche in chirografo o in via ipotecaria è superata dal fatto che lo stato passivo della società è stato dichiarato esecutivo e le banche non hanno proposto opposizione.
Nel frattempo l'azione revocatoria della conferimento di detti beni dal socio alla società si è conclusa con vittoria dei creditori attorei ed è passata in giudicato, per cui la trascrizione
di questa sentenza fa retroagire gli effetti della sentenza alla data della trascrizione della domanda revocatoria, avvenuta in epoca antecedente quella da cui partono gli effetti del fallimenti, ossia anteriori alla data della presentazione della seconda domanda di concordato.
A questo punto, le banche vincitrici in revocatoria hanno diritto a partecipare ai riparti della l'attivo societario quali chirografari, in quanto ammessi al passivo della srl in tale categoria ed hanno diritto ad ottenere dal ricavo dei beni oggetto di revocatoria la soddisfazione del credito da esse vantate nei confronti del socio fideiussore. La situazione sembra strana perché nel caso il socio ha dato fideiussione proprio a garanzia del debito della srl, ma, per meglio chiarire la fattispecie si ipotizzi, ad esempio, che il socio in questione avesse dato ipoteca a garanzia di un debito di un terzo (D) e poi avesse conferito nella srl i beni gravati dall'ipoteca e questo conferimento sarebbe stato dichiarato inefficace a seguito di vittoriosa revocatoria delle banche; in tal caso nell'attivo fallimentare si troverebbero dei beni gravati da ipoteca a garanzia di debiti esclusivamente altrui che potevano essere aggrediti dalle banche; e l'unico modo per aggredire i beni del terzo datore di ipoteca fallito è considerato quello della partecipazione al riparto per ottenere in quella sede la distrazione in proprio favore della la quota del ricavato dalla vendita corrispondente al proprio credito nei confronti del socio.
Per la verità questi beni potrebbero essere aggrediti dai creditori ipotecari anche se non ci fosse stata la revocatoria in forza del diritto di seguito che accompagna le garanzie reali, quale l'ipoteca, ma l'accertamento della inefficacia del conferimento dà qualcosa in più, che incide sulla questione da lei proposta. Ossia fa sì che fin dall'epoca della trascrizione della domanda revocatoria quel conferimento deve considerarsi inefficace per i creditori che hanno agito vittoriosamente in revocatoria, e, quindi, anche i canoni percepiti da quella data, in quanto frutti civili dell'immobile rientranti nella garanzia ipotecaria, diventano beni aggredibili dai creditori vittoriosi. Invero la Cassazione ha statuito che "La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia" (così, in termini, Cass. 09/05/2013, n.11025).
Se, pertanto lei dismette i beni ipotecati a garanzia di debiti altrui, l'unico ricavato immobiliare è costituito dai canoni riscossi dalla data del fallimento che, rientrando nella garanzia ipotecaria, dovrebbero essere attribuiti ai creditori ipotecari.
Zucchetti Sg srl
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