Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

mancata rinnovazione ipoteca effetti riparto finale

  • Rosella Peci

    Ascoli Piceno
    27/05/2011 11:48

    mancata rinnovazione ipoteca effetti riparto finale

    In qualità di curatore sto predisponendo il riparto finale. Nel controllo della graduatoria dei creditori ipotecari ammessi nelle stato passivo è emerso che la banca creditrice ipotecaria di primo grado non ha provveduto a rinnovare l'ipoteca nel ventennio come prescritto dalla legge.
    Altra banca creditore ipotecario di secondo grado (rispetto la prima) ha rinnovato l'ipoteca ed ha chiesto al curatore tramite proprio legale di considerare il proprio credito prioritario rispetto al credito della banca precedente la quale non avendo nei termini rinnovato l'ipoteca non può considerarsi tale credito previlegiato ma chirografario. Si chiede gentilmente di conoscere quale effetto produce la mancata rinnovazione dell'ipoteca in sede di riparto finale e se è quindi corretto ritenere tale credito pe il quale non è stata rinnovata l'ipoteca chirografario. Grazie cordiali saluti .Dott.ssa Rosella Peci
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/05/2011 18:37

      RE: mancata rinnovazione ipoteca effetti riparto finale

      Il creditore ipotecario di secondo grado si basa sulla giurisprudenza di merito che ha effettivamente stabilito che "il termine ventennale di efficacia dell'iscrizione ipotecaria, disposto dall'art. 2847 c.c., opera anche all'interno della procedura fallimentare e non è sospeso né interrotto dal provvedimento di ammissione del credito garantito al passivo fallimentare. Pertanto, anche nel corso del fallimento, il creditore che non abbia assolto l'onere di rinnovare tempestivamente l'ipoteca, perde il diritto di prelazione (Trib. Catania, 03/01/2004; Trib. Fermo, 14/12/2007).
      Recentissimamente, però, è intervenuta sulla materia la anche la Cassazione (Cass. 01/04/2011 n. 7570)- non ancora pubblicata sulle riviste né nei siti- che ha capovolto tale indirizzo. Le riportiamo di seguito i passi centrali della decisione:
      "A differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare,in cui l'iscrizione non deve avere superato il ventennio alla data della vendita forzata, che coincide e concreta l'espropriazione che il creditore ha il diritto di chiedere ai sensi dell'art. 2808 c. c., in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il creditore esplica e consuma l'unica iniziativa, processuale in senso lato, di cui dispone, chiedendo che il suo credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva. La vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò non si concretizza con essa ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione. Alla data della domanda, se essa tempestiva o tardiva, l'iscrizione non deve aver superato il ventennio, e, se così è, la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura. La domanda di ammissione allo stato passivo del credito assistito da prelazione ipotecaria cristallizza, sin dalla data della proposizione,e con effetto permanente, l'efficacia dell'iscrizione, che resta indiscussa ed indiscutibile sino alla fase della distribuzione dell'attivo nella quale la prelazione si realizza. Lo stato passivo approvato è intangibile, e la sua intrinseca efficacia di giudicato non ammette il riesame del credito in alcuno dei suoi aspetti- per tutte Casso n. 18105/2009-, tanto meno da parte del giudice delegato in sede di riparto.
      Il creditore consuma il suo potere processuale mediante la domanda di ammissione del credito e non ha il potere, né specularmente ha l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca costituito a garanzia del suo credito che, a partire dal momento in cui entra nel concorso, non è più nella sua disponibilità. In concreto, scansione, durata, esito delle operazioni interne alla procedura sono sottratti ad ogni forma di iniziativa dei creditori, il cui interesse è garantito solo dal corretto espletamento delle funzioni degli organi fallimentari, sul quale il singolo creditore non ha potere d'intervento attivo".
      In sostanza per la Corte- e noi siamo d'accordo su questa interpretazione- si deve valutare soltanto se l'ipoteca era valida ed efficace al momento dell'insinuazione, di modo che, una volta ammesso come tale, il creditore ipotecario non deve fare nulla più per mantenere in vita l'iscrizione ipotecaria. Nel suo caso, quindi, il creditore ipotecario di primo grado mantiene la posizione preferenziale attribuitagli al momento dell'ammissione, anche se è decorso un ventennio dall'iscrizione e non vi è stata rinnovazione dell'iscrizione.
      Zucchetti Sg Srl
      • Matteo Panelli

        VALENZA (AL)
        16/02/2015 10:13

        RE: RE: mancata rinnovazione ipoteca effetti riparto finale

        Buongiorno
        leggevo questa puntuale risposta ad una domanda in merito alla rinnovazione del credito ipotecario.
        A mio avviso la Sentenza Cass. 01/04/2011 n. 7570 si può ancora oggi considerare applicabile in quanto non superata da diverso orientamento.
        Tuttavia, vi sarei grato se poteste confermare (o meno) questa mia convinzione.
        Cordialmente
        Dott. Matteo Panelli
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/02/2015 20:25

          RE: RE: RE: mancata rinnovazione ipoteca effetti riparto finale

          Non ci risultano altri interventi della Corte successivi a quello richiamato e le argomentazioni utilizzate da questa sentenza, come dicevamo a caldo nella risposta precedente, sono valide e convincenti. nello stesso senso abbiamo reperito Trib. Roma 11/06/2013.
          Zucchetti SG srl