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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
interessi post fallimentari
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Romeo Fanelli
Lucera (FG)09/05/2014 11:43interessi post fallimentari
Dovremmo eseguire un riparto parziale, premesso che gli interessi decorrono fino alla data del deposito dello stesso, gli interessi post fallimentari vanno calcolati dalla data di esecutività dello stato passivo per ogni singolo creditore(quindi per le insinuazioni tardive va calcolato dalla successiva data di esecutività dello stato passivo), o se invece vanno calcolati dalla data di dichiarazione del fallimento.
Per le somme, invece, in cui l'Inps si è surrogata per i dipendenti il calcolo decorre dalla data della surroga?, posto che l'Inps ha già calcolato fino a quella data interessi e rivalutazioni sul capitale concesso ai dipendenti?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/05/2014 11:44RE: interessi post fallimentari
Classificazione: INTERESSI / INTER. SU CREDITI PRELATIZILa prima domanda ci sembra che ponga un falso problema. Invero, a norma dell'art. 2749 c.c. il privilegio accordato al credito si estende agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento o del fallimento e per quelli dell'anno precedente, nonché a quelli successivamente maturati nei limiti della misura legale fino alla data della vendita. Quest'ultimo limite è stato modificato dall'ult. comma del nuovo art. 54 che, per i soli crediti assistiti da privilegio generale, ha stabilito che il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. Non rileva, quindi, il momento della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ma quello della dichiarazione di fallimento, successivamente al quale gli interessi generati da crediti assistiti da privilegio generale continuano a decorrere, am nella mirura legale, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale sono inclusi, nel mentre quelli generati da crediti asistiti da privilegio speciale decorrono fino alla data della vendita del bene gravato.
Per quanto riguarda la seconda domanda, l'Inps non può chiedere più di quanto ha pagato e una volta sostituitosi al dipendente, il suo credito gode della stessa collocazione di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., che concede un privilegio generale.
Zucchetti SG Srl
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Gualtiero Contu
Cagliari24/03/2016 11:12RE: RE: interessi post fallimentari
E' detto in riferimento alla seconda domanda che " ...l'INPS non può chiedere più di quanto ha pagato...." ma allora all'INPS gli interessi per aver anticipato al dipendente surrogato il TRF, la rivalutazione e gli Interessi non competono? Secondo quanto detto, in fase di riparto l'INPS avrebbe diritto al solo rimborso di quanto anticipato e nessun importo per interessi,é così? o all'Istituto competono gli interessi per il capitale anticipato e non anche per la rivalutazione e gli interessi pagati?
RingraziandoVi anticipatamente
Gualtiero Contu-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2016 17:54RE: RE: RE: interessi post fallimentari
La surroga comporta la sostituzione di un soggetto ad un altro e, nel caso, la sostituzione dell'Inps nella posizione del dipendente per la somma che l'ente ha anticipato, per cui il primo limite che la surroga incontra è dato dall'importo pagato, nel senso che l'Inps non può pretendere, surrogandosi al dipendente, più di quanto pagato a costui. Qui si fermava la precednete risposta perché questo era il tema proposto dalla domanda. Aggiungiamo, che l'ulteriore limite della surroga è dato dal fatto (del tutto ovvio) che la stessa deve essere indifferente per il fallimento, nel senso che non deve apportare nessun pregiudizio alla massa, in quanto si tratta di una anticipazione fatta dall'inps al lavoratore per cui ciò che il fallimento avrebbe dovuto versare a questi lo attribuisce all'inps che, con la surroga, interviene nel fallimento.
Ci pare di capire che lei ponga il problema della rivalutazione e interessi, e cioè se l'Inps possa surrogarsi anche per detti importi anticipati al dipendente e la risposta è affermativa, sempre, naturalmente, nel limite di quanto avrebbe dovuto corrispondere il fallimento, per cui gli interessi, come abbiamo detto nella prima parte della precedente risposta, vanno calcolati a norma dell'art. 2749 c.c. e la rivalutazione fino alla esecutività dello stato passivo, per cui se l'Inps ha pagato di più del capitale ammesso al passivo più rivalutazione fino alla data indicato e più intessi post fallimentari al tasso legale, questa parte in più non gli può essere corrisposta.
Zucchetti SG srl
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Paolo Casarini
Carpi (MO)25/11/2016 12:24RE: RE: RE: RE: interessi post fallimentari
Secondo l'art. 54 ultimo comma ultimo periodo gli interessi cessano di decorrere alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. Quindi se è stato effettuato un riparto parziale, non devono essere calcolati ulteriori interessi nei riparti successivi ? Esempio primo riparto parziale credito ammesso 1.000 interessi calcolati al primo riparto parziale 20, totale 1020, pagato al primo riparto parziale 400, nel secondo riparto parziale, il credito residuo è pari ad euro 620, senza ulteriore calcolo di interessi. Grazie per la collaborazione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/11/2016 19:46RE: RE: RE: RE: RE: interessi post fallimentari
Esattamente, sempre che si tratti di crediti assistiti da privilegio generale. Con l'innovazione introdotta dalla riforma del 2006 che ha aggiunto nel terzo comma dell'art. 54 l.f. della frase: "Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente", il legislatore ha dato un criterio per sopperire alla difficoltà di calcolo per il caso che i beni mobili (sui quali soltanto possono gravare i privilegi generali) siano venduti non in un unico contesto ma per fasi successive. In questi casi la Cassazione aveva elaborato il principio secondo cui la produzione degli interessi cessava gradualmente e proporzionalmente, in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore; calcolo praticamente impossibile per cui bene ha fatto il legislatore a dettare, in deroga al disposto dell'art. 2749 c.c., un criterio più semplice di immediata applicazione, che più coerentemente ancora il decorso degli interessi non al momento della vendita dei beni ma del pagamento; non vi è dubbio che il nuovo sistema possa prestarsi a qualche strumentalizzazione facendo un riparto immediato che contempli una piccola quota ai privilegiati generali (che sono ad esempio tutti quelli di cui all'art. 2751bis c.c.) per bloccare il decorso degli interessi, ma, a nostro avviso, tale pericolo è scongiurato dalle funzioni e della professionalità dei curatori.
Zucchetti SG srl
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