Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale in favore di un professionista in pensione e cancellato dall'albo - URGENTE

  • Federico Oliosi

    Verona
    02/10/2012 15:20

    Riparto finale in favore di un professionista in pensione e cancellato dall'albo - URGENTE

    Il caso che si presenta è quello di un fallimento dichiarato nel 2004 (vecchio rito) che nello stato passivo, dichiarato esecutivo prima dell'entrata in vigore del comma 1 dell'art. 37 del dl 4/7/2006 n. 223, vede insinuato senza opposizioni il credito per i compensi dovuti a tre professionisti per l'attività da questi svolta in favore della fallita prima del fallimento di quest'ultima.
    Nel 2012 la procedura giunge quindi alle sue fasi finali, con il deposito del piano di riparto finale, che viene reso esecutivo senza rilievi di sorta.
    Detto piano di riparto finale prevede il soddisfacimento solamente parziale (nella misura del 35,6%) del credito dei professionisti iscritti.
    Di questi tre, tuttavia, uno (un notaio) ha nel frattempo cessato la propria attività per raggiunti limiti di età, è stato cancellato dal relativo albo, ha già chiuso la partita IVA ed è in pensione.
    Due sono dunque i dubbi circa il corretto trattamento tributario da seguire per il pagamento della somma spettante in forza del riparto al professionista non più in attività:
    1) posto che la partita IVA del professionista è stata chiusa antoriormente al deposito del piano di riparto, il curatore deve procedere all'emissione di qualche documento fiscale per la rilevazione dell'operazione ai fini IVA (ad es. autofattura) oppure, stante il regime di cassa che connota dal punto di vista tributario i redditi da lavoro autonomo, l'operazione deve ora considerarsi fuori campo IVA ?
    2) a seguito dell'inclusione del curatore tra i soggetti d'imposta, in sede di riparto deve essere comunque operata la ritenuta di acconto sulla somma spettante al professionista non più in attività o, mercè la cancellazione di quest'ultimo dal relativo albo con sua conseguente perdita della qualità di lavoratore autonomo, la somma deve essere corrisposta per intero senza applicazione della ordinaria ritenuta d'acconto (sul punto mi par di ricordare l'esistenza di una circolare dell'Agenzia delle Entrate in cui si sosteneva che la ritenuta va comunque operata dal curatore in quanto prevale la qualificazione di sostituto d'imposta attribuita al curatore medesimo dal citato D.L. 223/2006, ma non sono stato sin qui in grado di reperire il testo di detta circolare) ?
    Ringraziando fin d'ora per l'attenzione e per ogni contributo, porgo
    I migliori saluti.
    Federico Oliosi
    • Federico Oliosi

      Verona
      04/10/2012 17:23

      RE: Riparto finale in favore di un professionista in pensione e cancellato dall'albo - URGENTE

      RISOLTO - Vedasi risposta nell'area fiscale. Grazie.