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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
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Manuela Manstretta
STRADELLA (PV)18/04/2017 17:17RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
In sede di riparto finale di una snc con due masse soci i creditori chirografari della società hanno privilegio rispetto ai creditori privilegiati dei soci? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/04/2017 18:16RE: RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
Assolutamente no. Quando si distribuiscono le attività dei fallimenti dei soci A e B, ossia quando si fanno i riparti dei questi soci, ad essi partecipano i creditori che sono inseriti nei rispettivi stati passivi (i creditori sociali e quelli personali), ciascuno con la collocazione (preferenziale o chirografaria) che gli è stata attribuita, per cui va seguito l'ordine delle preferenze e la graduazione stabilita dalla legge.
Zucchetti SG srl
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Manuela Manstretta
STRADELLA (PV)02/05/2017 17:49RE: RE: RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
Riformulo il quesito in modo più corretto riportando un esempio:
MASSA PASSIVA SOCIETA': ha solo creditori chirografari;
MASSA PASSIVA SOCIO A: ha i creditori sociali chirografari + creditori particolari al privilegio.
MASSA PASSIVA SOCIO B: ha i creditori sociali chirografari + 1 creditore particolare al privilegio.
Con l'attivo della società pago in % i creditori chirografari.
Con l'attivo del socio A pago parzialmente i creditori particolari al privilegio (secondo l'ordine dei privilegi).
Con l'attivo del socio B pago interamente il creditore particolare al privilegio e in % gli altri creditori chirografari.
In questo caso vengono pagati quasi interamente i privilegi dei soci e poi solo in % i creditori sociali al chirografo.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/05/2017 18:34RE: RE: RE: RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
Esatto, così va fatto. Per questo dicevamo nella precedente risposta che i creditori sociali non hanno una preferenza nei confronti di quelli particolari. Nei riparti dei soci i creditori sociali e quelli particolari partecipano come unica massa passiva seguendo l'ordine dei privilegi.
Zucchetti SG srl
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Pierpaolo Cirota
Salerno25/01/2018 19:44RE: RE: RE: RE: RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
Intervengo in questa discussione per essere confortato nella predisposizione di un riparto finale per una procedura vecchio rito (anno 1995). Mi spiego piu specificatamente il fallimento riguarda una società in accomandita semplice ed il conseguente fallimento del socio accomandatario. Nel corso degli anni l'unico attivo realizzato riguarda il ricavato di una somma derivante dalla vendita di un immobile di proprietà del socio fallito avvenuta in sede di esecuzione immobiliare. Il fallimento ha ricevuto il netto ricavato detratti gli importi trattenuti dal creditore procedente.
In sede di riparto finale ho provveduto ad assegnare l'importo esclusivamente alla massa del socio proponendo di pagare i creditori privilegiati del socio. Dopo tale operazione mi residua una somma che ho provveduto a ripartire in percentuale ai creditori chirografari del socio. Mi chiedo se tale comportamento sia corretto o se la residua somma restante dopo il pagamento dei creditori privilegiati del socio debba essere utilizzata per pagare i creditori privilegiati della società?
Grazie a chi risponderà-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/01/2018 20:05RE: RE: RE: RE: RE: RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
Correttamente la somma ricavata dalla vendita dell'immobile di proprietà del socio è stata attribuita all'attivo del socio, ma su questo attivo concorrono i creditori sociali e quelli personali, ciascuno con il privilegio riconosciuto in sede di verifica, in quanto il socio, venuto meno col fallimento il beneficio dell'escussione (e comunque non avendo attivo la società), risponde egualmente, senza alcuna priorità di una categoria rispetto all'altra, dei debiti personali e sociali. Sicchè, in primo luogo, vanno pagati i creditori privilegiati sociali e personali, come se costituissero un'unica categoria, seguendo l'ordine dei privilegi e l'eventuale residuo va attribuito egualmente ai creditori chirografari sociali e personali, formando anch'essi una unica categoria di creditori del socio.
Zucchetti SG srl
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MARCELLA MASSA
URAS (OR)27/01/2018 12:11RE: RE: RE: RE: RE: RE: RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
MI INSERISCO NELLA DISCUSSIONE PER RICHIEDERE CONFERMA DELLE MODALITA' CON LE QUALI STO PROCEDENDO AL RIPARTO FINALE.
FALLIMENTO SOCIETA' E SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE (FALLIMENTO VECCHIO RITO):
ATTIVO DELLA SOCIETA' NON SUFFICIENTE A COPRIRE LE SPESE
ATTIVO DEL FALLIMENTO DEL SOCIO INTERAMENTE REALIZZATO DALLA VENDITA DI TRE IMMOBILI: IMMOBILI 1 E 2 GRAVATI DA IPOTECA; IMMOBILE 3 LIBERO DA ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI.
MASSA PASSIVA SOCIETA': CREDITORI PRIVILEGIATI E CREDITORI CHIROGRAFARI
MASSA PASSIVA SOCIO: CREDITORI IPOTECARI E CREDITORI CHIROGRAFARI
IL RICAVATO DALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI 1 E 2 (DETRATTE LE SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI E, IN PROPORZIONE LE SPESE DI PROCEDURA) VIENE ASSEGNATO AI CREDITORI IPOTECARI; PER LA DIFFERENZA NON SODDISFATTA RETROCEDONO A CHIROGRAFO.
IL RICAVATO DALLA VENDITA DELL'IMMOBILE 3 (SEMPRE AL NETTO DELLE SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI E, IN PROPORZIONE DELLE SPESE DI PROCEDURA) VIENE ASSEGNATO SECONDO L'ORDINE CHE SEGUE, TENUTO CONTO CHE AL RIPARTO PARTECIPANO SIA I CREDITORI PARTICOLARI DEL SOCIO, SIA I CREDITORI DELLA SOCIETA':
PRIMA DEVONO ESSERE SODDISFATTI I CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI CON COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUGLI IMMOBILI EX ART. 2776 C.C., CHE SULLA BASE DELLO STATO PASSIVO ESECUTIVO SONO I SEGUENTI:
1) INPS PER SURROGA AI LAVORATORI DIPENDENTI (TFR)
2) LAVORATORI DIPENDENTI
3) CREDITI IMPRESE ARTIGIANE
4) INPS PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI NON VERSATI
5) EQUITALIA, SOLO IN RELAZIONE AI CREDITI AMMESSI PER CONTRIBUTI INPS ISCRITTI A RUOLO
6) CREDITI DELLO STATO PER IVA.
DOPO AVER SODDISFATTO I CREDITORI CON COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA, RESIDUA ANCORA ATTIVO.
RITENGO CHE L'ATTIVO RESIDUO DEBBA ESSERE DISTRIBUITO TRA TUTTI I CREDITORI AMMESSI ALLO STATO PASSIVO SOCIETA' E SOCIO NON ANCORA SODDISFATTI, INDIPENDENTEMENTE DAL PRIVILEGIO MOBILIARE RICONOSCIUTO, IN QUANTO SONO RETROCESSI A RANGO CHIROGRAFARIO.
E' CORRETTO?
UN ULTIMO DUBBIO.
SUI CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON VERSATI (DA RICONOSCERE CON COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SIA ALL'INPS CHE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE) DEVONO ESSERE CONTEGGIATI GLI INTERESSI LEGALI? IN TAL CASO, DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI CON COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA?
RINGRAZIO E SALUTO CORDIALMENTE.
MARCELLA MASSA
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2018 20:08RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RIPARTO FINALE MASSA SOCIO
L'iter procedurale che intende seguire è esattamente quello che seguirebbe Fallco, qualora avesse fatto tutte le dovute annotazioni, per cui è corretto.
Ovviamente si dà per scontato che i privilegi residui che non godono della collocazione sussidiaria siano privilegi mobiliari che, appunto, in mancanza dei beni mobili su cui soddisfarsi e non godendo della collocazione sussidiaria sugli immobili, passano in chirografo e vanno come tali trattati. Altra precisazione riguarda i crediti INPS con collocazione sussidiaria per ricordare che l'Inps gode di tale vantaggio solo per i crediti di cui all'art. 2753 c.c., con collocazione mobiliare al primo grado.
Per quanto riguarda il suo dubbio circa gli interessi del credito Inps, la collocazione sussidiaria sui beni immobili per nulla differisce da quella sui beni mobili ove fosse stato possibile esercitare su questi il privilegio, per cui gli interessi sui crediti privilegiati vanno trattati a norma dell'art. 2749 c.c.; quelli post fallimento vanno corrisposti, quindi, al tasso legale e cessano, discutendosi pur sempre di un privilegio generale, al momento dell'inserimento del creditore in un piano di riparto, giusto il disposto dell'art. 54 l.f..
Zucchetti SG srl
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