Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

liquidazione coatta amministrativa

  • Massimo D'Agostino

    Roma
    11/09/2023 13:20

    liquidazione coatta amministrativa

    Si premette che:
    - in data 18 maggio 2023 lo scrivente Commissario Liquidatore ha depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale ordinario di Velletri il piano di riparto finale concernente la chiusura della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Foglie d'Albero, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
    - che in data 6 luglio 2023 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la comunicazione di detto deposito.
    Premesso quanto sopra, si evidenzia che in data 9 agosto u.s. il sottoscritto ha ricevuto una email P.E.C. da parte di un avvocato che ha scritto in nome e per conto di una sua assistita che aveva svolto attività lavorativa a favore della citata cooperativa per il periodo gennaio 2002 – gennaio 2009, lamentando una mancata retribuzione pari ad euro 25.294,79 e una mancata erogazione del TFR pari ad euro 8.245,32.
    Il credito della lavoratrice in questione è stato accertato in sede monitoria dal Tribunale di Velletri in ragione del D.I. n.514/2014, n.r.g. 3463/2014, reso in data 11.9.2014 e notificato alla citata Cooperativa Foglie d'Albero il successivo 24.9.2014.
    Detto decreto, per € 33.541,00, oltre rivalutazione ed interessi legali ed oltre spese legali liquidate per €838,12 oltre accessori di legge, non è stato opposto.
    Si precisa che sia il nominativo della signora che il credito in parola non sono stati rinvenuti nelle frammentarie scritture contabili della richiamata cooperativa consegnate al commissario liquidatore, pertanto la medesima non ha ricevuto la comunicazione, ex art. 207 L.F., di intervenuta messa in liquidazione della cooperativa.
    Con l'istanza dell'avvocato, la lavoratrice in parola chiede che il predetto importo per € 33.541,00 le sia liquidato in via privilegiata in ragione della natura alimentare del credito. In via subordinata, la stessa signora chiede liquidarsi l'importo in via chirografaria.
    Alla luce di quanto innanzi esposto lo scrivente commissario liquidatore desidera avere un parere riguardo:
    all'accettazione della citata domanda di insinuazione della lavoratrice pervenuta il 9 agosto 2023 e, in caso positivo, se inserirla nel riparto come credito privilegiato o ovvero chirografaro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2023 19:34

      RE: liquidazione coatta amministrativa

      Vediamo difficile l'accoglimento della domanda della lavoratrice per vari motivi.
      In primo luogo la domanda è, a nostro avviso, arrivata fuori tempo massimo, in quanto il termine ultimo per la presentazione delle domande supertardive è l'esaurimento delle operazioni di riparto e con il deposito in cancelleria, in data 18 maggio 2023, del piano di riparto finale concernente la chiusura della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Foglie d'Albero, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le operazioni di riparto sono terminate, dovendo soltanto darsi esecuzione allo stesso con i pagamenti senza possibilità di modifiche.
      In via graduata, anche ad ammettere che la domanda possa essere esaminata, rimane il fatto che questa è una domanda supertradiva, soggetta al vaglio di ammissibilità previa prova della incolpevolezza del ritardo. E' vero che nel caso la creditrice non ha ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207, ma, il commissario potrebbe poter fornire agevolmente la prova che la stessa comunque era venuta a conoscenza dell'apertura della procedura. Dato che il creditore era una dipendente..
      Al di là di queste considerazioni, se si ammette che la domanda possa essere esaminata, il commissario liquidatore può eccepire la prescrizione. Riassuntivamente, i termini di prescrizione dei crediti di lavoro avente natura retributiva sono: 5 anni per le indennità di fine rapporto di lavoro; 3 anni per gli elementi retributivi corrisposti a periodi superiori al mese; 1 anno per gli elementi retributivi corrisposti a periodi inferiori al mese. Orbene, considerata la notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 24.9.2014. come atto interruttivo della prescrizione, da quel momento sono ricominciati a decorrere i predetti termini prescrizionali fino alla scadenza dei quali non risulta che il creditore abbia fatto solleciti di pagamento né alla cooperativa , visto che non conosceva la messa in liquidazione coatta della stessa, né al commissario, dato che, da quanto è rappresentato la prima richiesta risale ad agosto del 2023.
      Zucchetti SG srl