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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
RIPARTO DA VENDITA DI BENI IMMOBILI CON IPOTECA FONDIARIA E CON IPOTECA SEMPLICE
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Luisa Angeli
Trento15/04/2011 09:36RIPARTO DA VENDITA DI BENI IMMOBILI CON IPOTECA FONDIARIA E CON IPOTECA SEMPLICE
Nel corso di una procedura fallimentare, viene riassunta dal curatore una causa. Nel primo grado del giudizio, la causa è vinta dalla procedura che, in base alla sentenza, incassa il capitale e gli interessi. Le spese legali del fallimento vengono rimborsate dalla parte avversa, sempre secondo la sentenza di primo grado. Nel secondo grado del giudizio, la causa è vinta dalla controparte. In base alla sentenza di secondo grado, il fallimento restituisce il capitale e gli interessi. La sentenza di secondo grado prevede anche il rimborso delle spese legali anticipate in primo grado e di quelle sostenute in secondo grado dalla controparte. Il fallimento, tuttavia non è in grado di rimborsare tali spese legali (né per il proprio legale né per il legale della controparte) per assenza di fondi derivanti dalla vendita di beni mobili, merce e incasso crediti (senza privilegi).
L'attivo del fallimento si compone infatti solo di incassi da beni immobili mentre non residua alcun altro importo.
L'importo incassato dalla vendita dei beni immobili è coperto in parte da privilegio da mutuo fondiario e in parte da privilegio di semplice mutuo ipotecario.
L'avvocato della controparte chiede al curatore, per il rimborso delle spese legali come da sentenza di secondo grado, di partecipare al riparto della vendita dell'immobile con semplice mutuo ipotecario (non fondiario) quale spesa in prededuzione della procedura. Il rimborso delle spese legali verrebbe quindi prelevato dalla vendita del bene immobile gravato da semplice mutuo ipotecario prima del riparto al creditore ipotecario stesso. Questo in quanto non si tratterebbe di mutuo fondiario.
Secondo lo scrivente curatore, invece, nel riparto della vendita dei beni immobili, le prededuzioni devono essere relative solo alle spese dirette per gli stessi beni immobili indipendentemente dal fatto che siano assistiti da mutuo fondiario o da mutuo ipotecario semplice.
Spero di essere stata chiara e attendo cortese risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2011 15:09RE: RIPARTO DA VENDITA DI BENI IMMOBILI CON IPOTECA FONDIARIA E CON IPOTECA SEMPLICE
Non vi è dubbio che il credito per spese giudiziarie della controparte vittoriosa sia in prededuzione, ma, come disposto dal secondo comma dell'art. 111bis l.f. ,"I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
Come si vede la norma non fa distinzione tra i vari crediti ipotecari, di modo che i creditori ipotecari, siano essi fondiari o non, vanno pagati prima dei crediti prededucibili, con eccezione delle prededuzioni strettamente inerenti il bene stesso e una quota delle spese generali di utilità del bene.
La nuova norma, peraltro, riprende un orientamento giurisprudenziale pregresso, di modo che la soluzione non cambia anche se al fallimento in questione si applica, ratione temporis, la vecchia legge.
Zucchetti Sg srl
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