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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Pagamento a seguito di riparto finale
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Pierpaolo Bedetta
Fermo24/10/2023 17:10Pagamento a seguito di riparto finale
Buonasera,
sono Curatore del fallimento di una società di persone e dei relativi soci illimitatamente responsabili dichiarato nell'anno 2000 (normativa ante riforma).
La Banca della Marche S.p.A., che risulta ammessa allo stato passivo della società e dei soci falliti, è allo stato sottoposta alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 9 dicembre 2015 (GU Serie Generale n.69 del 23-03-2016), siccome risultante dalla visura estratta presso il Registro Imprese tenuto dalla CCIAA.
Si precisa come, nel corso degli anni, sono state presentate alcune istanze di modifica dello stato passivo da parte di varie società presunte cessionarie del credito Banca della Marche S.p.A. alle quali, tuttavia, non si è potuto dar seguito perché la documentazione prodotta non ha consentito allo scrivente Curatore di ricondurre univocamente i crediti della Banca delle Marche Spa ammessi al passivo del fallimento a quelli oggetto di cessione per i quali è stata richiesta la rettifica.
Il creditore che risulta tuttora ammesso allo stato passivo è quindi la Banca delle Marche S.p.A. ed al relativo legale sono state sempre inviate le comunicazioni della procedura a mezzo posta elettronica certificata.
Ad oggi, inoltre, lo scrivente non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del suddetto legale, né dalla Banca delle Marche S.p.A. e né dalla suindicata procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa.
Ora, sulla base del progetto di ripartizione finale predisposto dallo scrivente Curatore, la Banca delle Marche S.p.A. dovrebbe ricevere delle rilevanti somme.
Lo scrivente ritiene di effettuare le comunicazioni conseguenti al progetto di riparto finale nei confronti della Banca delle Marche S.p.A. e, nel caso questa non si presentasse o risultasse irreperibile in sede di pagamento di quanto dovuto a seguito dell'esecutività del progetto di riparto finale, provvedere a depositare, ai sensi dell'art. 117 c.4 l.f., le somme ad essa dovute presso l'Istituto di credito presso il quale sono depositate le somme della procedura fallimentare.
Desidererei sapere se la procedura descritta è corretta.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/10/2023 12:32RE: Pagamento a seguito di riparto finale
La condizione della Banca delle Marche di società ammessa alla liquidazione coatta risulta dai pubblici registri, per cui, a nostro avviso, l'importo a detta banca spettante in sede di riparto, in mancanza della prova della cessione del credito ammesso al passivo, va attribuito alla procedura di liquidazione coatta, così come le comunicazioni vanno effettuate al commissario liquidatore, posto che la procedura è succeduta nei rapporti della banca..
Zucchetti SG srl-
Pierpaolo Bedetta
Fermo24/01/2024 17:45RE: RE: Pagamento a seguito di riparto finale
Buonasera, in riferimento al quesito posto in data 24.10.2023 e sopra esteso, si fa presente che, sentito l'organo deputato alla gestione della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Banca delle Marche S.p.A., questi ha ritenuto che la procedura di l.c.a. non abbia alcuna legittimazione rispetto ai rapporti insinuati al passivo in quanto: in data 22 novembre 2015, la Banca d'Italia con provvedimento ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca delle Marche S.p.a. ente in risoluzione, a favore della Nuova Banca delle Marche s.p.a; con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 dicembre 2015 Banca delle Marche S.p.a. ente in risoluzione è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; in data 10 maggio 2017 la Nuova Banca delle Marche s.p.a. è stata ceduta al socio unico UBI Banca s.p.a che si è fuso successivamente in data 12 aprile 2021 con Intesa Sanpaolo s.p.a..
Si evidenzia inoltre che né UBI Banca S.p.a. né Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno mai presentato istanza di rettifica dello stato passivo e che le uniche istanze di modifica dello stato passivo in relazione ai crediti insinuati da Banca delle Marche S.p.A. sono state presentate da altre società presunte cessionarie dei predetti crediti ma che, come già riferito nel quesito del 24.10.2023, non hanno prodotto documentazione sufficiente a consentire allo scrivente Curatore di ricondurre univocamente i crediti della Banca delle Marche S.p.A. ammessi al passivo del fallimento a quelli oggetto di cessione per i quali è stata richiesta la rettifica.
In conclusione e in considerazione di quanto sopra, si chiede il vostro parere riguardo all'attività che lo scrivente debba porre in essere ed in particolare se debba continuare ulteriormente e se del caso, in quali termini, l'attività di ricerca nei confronti di UBI Banca S.p.A. ovvero Intesa Sanpaolo S.p.A. al fine di individuare, ove possibile, il soggetto titolato a ricevere il pagamento relativo ai crediti insinuati da Banca delle Marche S.p.A. di cui al piano di riparto finale ovvero procedere a depositare le somme ad essa dovute presso l'Istituto di credito ove è aperto il conto corrente intestato alla procedura fallimentare come previsto dall'art. 117 l.f. per i creditori che non si presentano o sono irreperibili.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/01/2024 20:04RE: RE: RE: Pagamento a seguito di riparto finale
Alla luce dei passaggi esposti l'attuale titolare del credito originariamente risalente a Banca delle Marche spa è Intesa Sanpaolo spa, quale ultima cessionaria, la quale non ha mai chiesto la rettifica dello stato passivo per essere collocata in esso al posto di Banca delle Marche spa. Quest'ultima, come dicevamo nella precedente risposta, al momento è quindi legittimato a ricevere il pagamento da riparto del fallimento da lei curato e, per essa, gli organi della liquidazione coatta cui la Banca delle Marche è stata ammessa; tuttavia considerata la risposta ottenuta dal commissario liquidatore di questa, lei oggi si trova nella condizione che il creditore ammesso al passivo rifiuta il pagamento sostenendo di aver ceduto il credito e che il cessionario non ha fatto richiesta di sostituzione ai sensi ndel secondo comma dell'art. 115 l. fall., ; questa fattispecie, seppur con qualche forzatura, può essere rapportata al comma 4 dell'art. 107 l. fall., equiparando la Banca delle Marche, ammessa al passivo e che ha dichiarato di non avere diritto al pagamento, al creditore che non si presenta, per cui le somme ad essa dovute possono essere nuovamente depositate secondo la previsione di detto comma.
Potrebbe essere un atto di cortesia da parte sua, non dovuto per legge, avvertire l'ufficio legale di Intesa Sanpaolo della situazione invitandola ad attivarsi, ma le dimensioni di quest'ultima lasciano presumere che difficilmente il suo avvertitimento avrà un esito, almeno in tempi conciliabili con la necessità di effettuare il riparto finale e chiudere il fallimento.
Zucchetti Sg srl
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