Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto prededuzione - Attivo insufficiente

  • Valeria Emma Ornaghi

    Milano
    17/12/2020 19:03

    Riparto prededuzione - Attivo insufficiente

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi la seguente situazione relativa ad una procedura iniziata come concordato preventivo e sfociata poi in Fallimento. Premetto che il Fallimento iniziato molti anni fa aveva prospettive di realizzo dell'attivo per oltre 1 milione di euro ma nel tempo per varie vicissitudini che non sto ad elencare il realizzo dell'attivo ha portato alla procedura però solo circa 300.000 euro. Durante i 6 anni di procedura la Curatela ha dovuto sostenere i seguenti costi di Procedura:
    1) € 70.000 per giuslavorista per procedure di licenziamento collettivo in pendenza di 2 affitti d'azienda e tenuta buste paghe (prededuz con privilegio 2751 bis n.2 c.c.)
    2) € 20.000 per legali per recupero crediti e pratiche varie (prededuz con privilegio 2751 bis n.2 c.c.);
    3) € 10.000 per costi di conservazione documentale effettuate da Soc. Coperativa;
    4) € 10.000 per costi di conservazione dei beni, Fallco, pubblicità, campione, etc.
    I predetti costi ammontanti a complessivi € 110.000 sono già stati corrisposti, residuano invece ancora € 10.000 per costi di conservazione documentale per servizi effettuati da una Società Cooperativa, € 10.000 per indennità di occupazione (proprietario immobile SRL) ed € 10.000 di spese legali, oltre al compenso del Curatore € 50.000 circa. Residuerebbe quindi disponibilità per € 110.000.
    Ora devo procedere ad effettuare un riparto ma non ho liquidità sufficiente per poter pagare tutta la prededuzione ammessa allo stato passivo, proveniente dal periodo del concordato, per spese e compensi sostenuti dalla Società e non dallo scrivente Commissario.
    La prededuzione è formata come segue:
    - € 130.000 spese legali (prededuz con privilegio 2751 bis n.2 c.c.)
    - € 120.000 affitti (prededuz con privilegio di grado 16°)
    - € 50.000 per servizi effettuati da fornitori Srl.
    Le mie domande sono:
    - la prededuzione per le spese sostenute dal Curatore devono essere messe sullo stesso piano della prededuzione proveniente dal Concordato? Ovviamente sono a conoscenza di quanto stabilito dall'art. 111 bis LF. mi chiedo però se a vostro avviso posso considerare tutte le spese sostenute da Curatore come spese di giustizia e quindi con un grado anteriore alla prededuzione proveniente dal Concordato?
    - nel caso le une e le altre debbano essere equiparate, a vostro avviso posso considerare quali spese di giustizia le spese di conservazione documentale per le prestazioni effettuate della cooperativa e quindi avente privilegio su tutte le altre come per il compenso del Curatore?
    - nel caso in cui tutte le voci debbano concorrere in egual modo al riparto, non vi sarebbe provvista sufficiente per pagare la prededuzione con privilegio 2751 bis 2 c.c. proveniente dal Concordato che andrebbe pagata in % sul disponibile, mentre la prededuzione relativa alle spese legali di Procedura è già pagata per intero. Mi dareste un consiglio su come risolvere questa situazione? Faccio presente che ovviamente le spese legali sono state ovviamente autorizzate dal GD in un momento in cui mai nessuno avrebbe pensato di non riuscire a realizzare l'attivo ed erano anche propedeutiche al suo realizzo, basti pensare alle procedure di licenziamento effettuate con i sindacati per poter poi cedere l'azienda affittata.
    Ringraziando anticipatamente invio cordiali saluti
    Stefano Mariani

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/12/2020 19:39

      RE: Riparto prededuzione - Attivo insufficiente

      La differenza tra prededuzioni sorte nella fase concordataria e quelle sorte nel fallimento rileva ai soli fini delle modalità della soddisfazione in quanto il terzo comma dell'art. 111bis l. fall. stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo…", da cui si deduce che i crediti sorti "non nel corso del fallimento", non possono essere soddisfatti direttamente al di fuori di un piano di riparto, ma devono essere accertati e ammessi al passivo per poi partecipare al riparto, anche se liquidi, esigibili e non contestati. E la differenza è agevolmente spiegabile col fatto che i crediti prededucibili contratti nel corso del fallimenti sono stati determinati da attività del curatore, per cui hanno un notevole grado di certezza, nel mentre quelli sorti in procedure precedenti nelle quali il debitore aveva mantenuto la disponibilità del patrimonio e la gestione dell'impresa, seppur sotto la vigilanza dell'organo procedurarale nominato, è giusto che sia verificato.
      Una volta, tuttavia che si è appurato che anche i crediti sori nel concordato che ha preceduto il fallimento sono da ritenere predeucibili, non esiste alcuna diifferenza nelle predeuzioni e, tanto meno, nella priorità della soddisfazione. Ossia, se l'attivo è insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, e bisogna procedere alla graduazione, esiste una unica massa dei crediti prededucibili- indipendentemente dal momento in cui sono sorti- che va graduata.
      La ulteriore differenza che tra le predeuzioni va fatta è quella di distinguere le spese della procedura, da altri debiti, in quanto per le prime trova applicazione il terzo comma dell'art. 111ter- secondo il quale le spese specifiche incidono sui singoli beni cui si riferiscono e quelle generali vanno proporzionalmente distribuite su tutti i beni, compresi quelli oggetto di pegno o di ipoteca- e i secondi che non possono essere soddisfatti con il ricavato dei beni oggetto di pegno o di ipoteca, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 111bis.
      Questa ultima distinzione, nel suo caso non è rilevante, trattandosi di spese varie, che vanno, come si diceva, graduate. La graduazione da lei fatta ci sembra corretta, e, anche a nostro avviso, le spese di conservazione documentale per le prestazioni effettuate della cooperativa possono essere considerare quali spese di giustizia, come egualmente spese di giustizia va considerato il compenso del curatore; queste sono poi prevalenti sulle prededuzione con privilegio 2751 bis 2 c.c.
      Zucchetti Sg Srl