Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale ai crediti prededucibili

  • Ilaria Sacchi

    Pavia
    05/07/2013 11:50

    Riparto finale ai crediti prededucibili

    Buongiorno
    Devo predisporre un piano di riparto finale. L'attivo non consente però di pagare interamente neppure i crediti prededucibili. L'art. 111 bis n. 1 legge fall. stabilisce che i crediti prededucibili devono essere soddisfatti "tenuto conto delle rispettive cause di prelazione" .
    Nel caso in questione ho:
    − Compenso curatore (spese di giustizia ex art. 2755 c.c.)
    − Compenso legali della procedura (art. 2751 bis n. 2 c.c.)
    − Locatore in prededuzione per canoni locazione successivi al fallimento (priv. Mob. ex art. 2764 c.c.);
    − Credito di una società che si è occupata, su incarico della curatela, di smaltire parte dei rifiuti speciali che giacevano all'interno dell'immobile per poter consegnare libero il capannone al locatore.
    Poiché l'attivo recuperato deriva interamente dalla vendita dei beni mobili giacenti all'interno dell'immobile, posto che comunque il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 è di grado superiore a quello ex art. 2764 c.c, come devo graduare i due rimanenti crediti (locatore e società che ha smaltito i beni su incarico della curatela)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/07/2013 18:09

      RE: Riparto finale ai crediti prededucibili

      La graduazione all'interno della categoria delle prededuzioni è finalizzata a dare un ordine in caso di incapienza, tenendo conto di quanto sarebbe stato attribuito a detti creditori qualora fossero stati i soli partecipare al passivo. Secondo l'ordine dei privilegi dovrebbe essere soddisfatti, come lei indica prima i crediti per spese di giustizia, poi quello dei professionisti, poi quello del locatore e, infine quello dell'impresa che ha svolto i lavori che, se non ha dedotto un titolo di privilegio (artigiano, ad esempio) dovrebbe essere collocato in chirografo. Né conta, nella fattispecie, il fatto che il locatore abbia un privilegio speciale, perché questo grava sui beni che arredano l'immobile locato, dalla cui vendita, come lei dice, sono state tratte le disponibilità fallimentari, per cui se residua qualcosa, dopo aver soddisfatto i primi due, il locatore può partecipare al riparto sul residuo che è frutto proprio dell'alienazione dei beni oggetto del suo privilegio.
      Zucchetti Sg Srl

      • Marco Crifò

        Verdellino (BG)
        21/03/2016 10:41

        RE: RE: Riparto finale ai crediti prededucibili

        Mi inserisco in questa discussione.
        Qualora erroneamente sia stato pagato il legale della procedura e, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso liquidato dal Tribunale al curatore è circa il doppio del saldo residuo del conto corrente, è possibile chiedere al legale la restituzione parziale di somme prese in più rispetto al criterio delle ripartizioni tra crediti prededucibili? Qualora la risposta sia positiva ed il legale versi le somme a favore della procedura è necessario approvare un nuovo rendiconto?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/03/2016 21:35

          RE: RE: RE: Riparto finale ai crediti prededucibili

          Il primo comma dell'art. 114 l.f. dispone che "I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione" e l'ipotesi di restituzione di cui al secondo comma si riferisce solo all'ipottesi appunto della revocazione.
          Questo principio della irripetibilità delle attribuzioni effettuate di cui alla norma citata riguarda però le somme distribuite ai creditori con i riparti e, quindi, prevalentemente, ai crediti concorsuali, nel mentre nel suo caso il pagamento del credito prededucibile del legale è stato eseguito fuori riparto, alla scadenza.
          Non ci risultano precedenti sul punto, ma noi riteniamo che nonostante la inapplicabilità dell'art. 114 l.f. ai crediti prededucibili, il pagamento di questi fuori riparto sia egualmente irripetibile per il fatto che si è trattato di un pagamento dovuto, per cui non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c., che avrebbe potuto giustificare la pretesa restitutoria. Il legale, infatti ha ricevuto l'importo che gli era dovuto e il successivo ripensamento nasce dalla constatazione che l'attivo non è sufficiente a pagare le altre prededuzioni, ma per questa fattispecie è dettato l'ult. comma dell'art. 111bis, che espressamente prende in considerazione l'ipotesi che l'attivo sia insufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti prededucibili disponendo di non eseguire più i pagamenti alla scadenza ma di effettuarli secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge; e ciò proprio perché il pagamento del credito prededucibile, una volta effettuato, diventa irripetibile.
          Principio, questo, che invece era necessario sottolineare per i crediti concorsuali perché appunto questi sono in concorso tra loro per cui, in una situazione di par condicio, non è concepibile che un creditore venga pagato più di un altro di pari posizione e solo una norma espressa poteva dare stabilità ad un pagamento che alterasse questa parità.
          Zucchetti Sg Srl