Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Esecuzione imm. promossa dal creditore fondiario e quota compenso curatore e spese generali

  • Maurizio Ascione Ciccarelli

    Verona
    23/05/2014 14:41

    Esecuzione imm. promossa dal creditore fondiario e quota compenso curatore e spese generali

    Propongo un confronto in merito ad una questione particolarmente controversa.
    Ante fallimento viene promossa azione esecutiva immobiliare da parte di un creditore fondiario (art. 41 T.U.B.).
    In pendenza di esecuzione interviene il fallimento ed il fondiario prosegue legittimamente la propria azione espropriativa.
    Il Curatore interviene nella procedura esecutiva ex art. 41 T.U.B. al solo scopo, quindi, di far valere eventuali crediti prioritari sull'ipoteca del fondiario e, in ogni caso, per partecipare alla distribuzione dell'eventuale residuo.
    Preciso, per completezza, che il creditore fondiario è regolarmente insinuato al passivo fallimentare ed il relativo credito è stato ammesso.
    L'immobile su cui gravava ipoteca a favore della banca mutuante viene venduto all'esito dell'esecuzione e...qui sta il problema.
    Il ricavato della vendita viene attribuito integralmente a favore dell'istituto avente privilegio fondiario senza tener conto di alcune spese che, secondo parte della giurisprudenza, devono gravare pro quota anche in capo a detto creditore fondiario.
    Nello specifico, il Notaio delegato allo svolgimento delle operazioni di vendita ex art. 591bis c.p.c. ha predisposto il progetto di distribuzione (che successivamente dovrà essere approvato in udienza) con cui attribuisce integralmente il ricavato al fondiario (al netto delle spese di esecuzione), ma senza prevedere l'accantonamento dell'importo di aggiudicazione per la remunerazione in quota del compenso del curatore e delle spese generali di procedura.
    A tal proposito segnalo Cass. Civ. n. 11500/2010.
    Le domande sono tre:
    1) condividete l'impostazione che anche il fondiario deve partecipare in quota alle spese di compenso del curatore e generali?
    2) come va calcolata tale quota di compenso del Curatore e spese generali che, qualora si aderisse a tale impostazione, andrebbe attribuita alla procedura?
    3) qualora il progetto di distribuzione che prevede l'integrale assegnazione al fondiario del ricavato della vendita venisse approvato a Vostro parere il Curatore deve proporre opposizione agli atti esecutivi, ovvero, considerando il carattere decisorio di tale provvedimento, è opportuno impugnare la statuizione con gli ordinari mezzi di impugnazione?
    Attendo Vostro parere e di chi interessato alla questione.
    Buona giornata.
    M.A.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/05/2014 20:01

      RE: Esecuzione imm. promossa dal creditore fondiario e quota compenso curatore e spese generali

      Abbiamo già espresso in altre occasioni la nostra adesione alla tesi secondo cui anche il creditore fondiario che procede alla esecuzione individuale in pendenza del fallimento debba partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore, come peraltro affermati nella sentenza da lei richiamata (per la quale "In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore).
      La stessa sentenza indica i criteri per determina detta quota che va "ottenuta ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito".
      Ci rendiamo ben conto che si tratta di criteri abbastanza elastici, ma la materia non consente indicazioni più precise.
      La risposta al terzo quesito è più incerta. A nostro avviso, una volta affermato il principio che l'attribuzione al creditore fondiario in sede esecutiva ha valore provvisorio, crediamo che i conti esatti vadano fatti in sede fallimentare e al momento dell'ammissione, nel momento, cioè, in cui viene determinato il credito da ammettere, che deve essere decurtato della quota per il compenso del curatore ritenuta applicale al credito fondiario e non calcolata in sede di esecuzione individuale.
      Zucchetti SG Srl
      • Maurizio Ascione Ciccarelli

        Verona
        24/05/2014 09:12

        RE: RE: Esecuzione imm. promossa dal creditore fondiario e quota compenso curatore e spese generali

        Grazie della risposta.
        Quanto al terzo punto, pur condividendo l'impostazione secondo cui in sede esecutiva l'attribuzione al fondiario del ricavato della vendita è "provvisoria", dovendo il credito ottenere riconoscimento in sede concorsuale, nella pratica la questione è ben diversa.
        L'art. 41 T.U.B. prevede che al fondiario, all'esito dell'esecuzione intrapresa, va assegnato direttamente - e non in sede fallimentare - l'importo di aggiudicazione (nei limiti, ovviamente, della credito assistito da privilegio fondiario).
        Ora, nel caso di specie, il Notaio delegato delle operazioni di vendita, non appena il G.E. in sede esecutiva dichiarerà esecutivo il piano di riparto, provvederà a versare direttamente al fondiario l'intero importo di aggiudicazione (ovviamente nei limiti del credito).
        A fronte di tale attribuzione diretta come si può poi pretendere che la decurtazione della quota di compenso per il curatore avvenga dopo l'assegnazione della somma e non già al momento dell'attribuzione del ricavato della vendita?
        A mio modo di vedere il Notaio delegato dovrebbe sin dall'origine trattenere una quota delle somme incassate dalla vendita e versare al fondiario l'importo decurtato delle spese che competono alla procedura fallimentare.
        E' per tale motivo che mi pongo il quesito di quale azione intraprendere (opposizione agli atti esecutivi o altro) nell'eventualità in cui il fondiario riceva dal delegato alle vendite l'intera somma, comprensiva, quindi, della quota di compenso del Curatore.
        Attendo Vostro riscontro.
        M.A.
        • Paolo Casarini

          Carpi (MO)
          24/05/2014 12:38

          RE: RE: RE: Esecuzione imm. promossa dal creditore fondiario e quota compenso curatore e spese generali

          La problematica del collega è anche per me attuale, cerco pertanto di esporre un ipotesi alternativa (scusate i termini atecnici, lasciando ai legali l'approfondimento/puntellamento giuridico). Una soluzione potrebbe essere trovata nell'efficacia giuridica del riparto finale, il quale ovviamente dovrebbe statuire un "rimborso" da parte della banca al fallimento, nel senso che la banca, al fine di opporsi alla restituzione della somma necessaria a coprire le spese del fallimento a suo carico, dovrebbe apporsi al riparto finale ? e, nel caso non si opponesse, può essere ritenuto il riparto finale definitivo atto necessario e sufficiente per un azione recuperatoria del credito del fallimento nei confronti della banca ?
          Altra criticità è relativa al pagamento dell'imu/ici entro i 90 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento dell'e.i., adempimento a cui è tenuto il curatore. Provo anche qui ad indicare un ipotesi di risoluzione: in sede di precisazione del credito nell'e.i.,il curatore presenta appunto la richiesta di tale somma (sperando che i tempi dell'e.i. coincidano con i termini fiscali dei 90 giorni, in caso negativo poi ci sarebbe il problema delle sanzioni ed interessi, a seguito del ritardato pagamento, chi le paga ?).
          Vi ringrazio per le risposte che vorrete fornire.
          • Maurizio Ascione Ciccarelli

            Verona
            26/05/2014 09:38

            RE: RE: RE: RE: Esecuzione imm. promossa dal creditore fondiario e quota compenso curatore e spese generali

            Grazie al Collega per l'interessamento.
            Attendo, in ogni caso, risposta al mio ultimo post:

            "Grazie della risposta.
            Quanto al terzo punto, pur condividendo l'impostazione secondo cui in sede esecutiva l'attribuzione al fondiario del ricavato della vendita è "provvisoria", dovendo il credito ottenere riconoscimento in sede concorsuale, nella pratica la questione è ben diversa.
            L'art. 41 T.U.B. prevede che al fondiario, all'esito dell'esecuzione intrapresa, va assegnato direttamente - e non in sede fallimentare - l'importo di aggiudicazione (nei limiti, ovviamente, della credito assistito da privilegio fondiario).
            Ora, nel caso di specie, il Notaio delegato delle operazioni di vendita, non appena il G.E. in sede esecutiva dichiarerà esecutivo il piano di riparto, provvederà a versare direttamente al fondiario l'intero importo di aggiudicazione (ovviamente nei limiti del credito).
            A fronte di tale attribuzione diretta come si può poi pretendere che la decurtazione della quota di compenso per il curatore avvenga dopo l'assegnazione della somma e non già al momento dell'attribuzione del ricavato della vendita?
            A mio modo di vedere il Notaio delegato dovrebbe sin dall'origine trattenere una quota delle somme incassate dalla vendita e versare al fondiario l'importo decurtato delle spese che competono alla procedura fallimentare.
            E' per tale motivo che mi pongo il quesito di quale azione intraprendere (opposizione agli atti esecutivi o altro) nell'eventualità in cui il fondiario riceva dal delegato alle vendite l'intera somma, comprensiva, quindi, della quota di compenso del Curatore".

            M.A.
            • Alberto Rinaldi

              Verona
              26/05/2014 09:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione imm. promossa dal creditore fondiario e quota compenso curatore e spese generali

              Concordo che la quota di spettanza del Fallimento debba essere a quest'ultimo corrisposto in sede di esecuzione individuale e non in sede di riparto fallimentare, anche perchè se in sede di esecuzione individuale l'intera somma ricavata viene assegnata, ancorchè provvisoriamente, al creditore fondiario, in realtà in sede di riparto fallimentare non c'è nulla da ripartire, ed anzi si pone il problema di come vadano eseguti i conti esatti, e cioè, in definitiva, di quale azione giudiziaria si possa utilizzare nei confronti del creditore fondiario che si rifiuti di restituire la Fallimento quanto ha percepito in più in sede di esecuzione individuale.
              A mio parere (e questa è la soluzione che si sta sperimentando in una procedura pendente) una possibile soluzione può essere quella che il curatore chieda la liquidazione del compenso proprio e degli eventuali ausiliari (avvocato che ha prestato assistenza nella esecuzione immobiliare), rispettivamente al Tribunale fallimentare e al Giudice Delegato e che poi presenti in sede di esecuzione individuale la nota di precisazione del credito, chiedendo la ripartizione a favore del Fallimento delle predette somme.
              Se il Giudice dell'esecuzione immobiliare individuale non dovesse ripartire alcuna somma al Fallimento, si potrà sempre azionare l'art. 512 del codice di procedura civile.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/05/2014 09:07

          RE: RE: RE: Esecuzione imm. promossa dal creditore fondiario e quota compenso curatore e spese generali

          La provvisorietà dell'attribuzione della somma in sede esecutiva significa proprio che essa non è definitiva in quanto i conteggi definitivi vanno fatti in sede fallimentare; è qui che si accerta il credito cui ha diritto il creditore fondiario e si valuta se ha ricevuto nell'espropriazione singolare di meno o di più di quanto avrebbe diritto a percepire nel fallimento. Per sapere questo bisognerebbe attendere il riparto, come suggerisce il dott. Casarini, ma è comunque necessario che il credito fondiario sia individuato nel quantum al momento della verifica perché il riparto riproduce quanto risulta dallo stato passivo (salve le eccezioni che consentono modifiche soggettive o oggettive) e il creditore fondiario, se non soddisfatto dell'ammissione, deve fare opposizione allo stato passivo e non può poi ribellarsi al momento del riparto.
          Il meccanismo quindi è il seguente: il creditore fondiario percepisce una somma in sede esecutiva ma, per conservare quella somma deve insinuarsi al passivo; in questa sede il credito viene accertato nella sua entità, che prescinde dalle vicende precedenti, che entrano in ballo al momento del riparto quando si vede l'importo che toccherebbe a quel creditore e si confronta con quanto già ricevuto. Se ha ricevuto meno di quanto gli competerebbe nel fallimento, il creditore fondiario ha diritto a partecipare ai riparti per la differenza, (in via ipotecaria se il ricavato dall'immobile ipotecato lo consente o in via chirografaria in caso diverso); se ha ricevuto di più di quanto potrebbe avere nel fallimento in base all'ammissione al passivo, deve restituire la differenza, con la conseguenza che se non restituisce spontaneamente tale differenza il curatore può agire nei confronti del creditore fondiario per indebito. Per evitare di arrivare alla fine della procedura fallimentare e poi impiantare una causa, si fa, una volta divenuto definitivo lo stato passivo, una valutazione prospettica di quanto quel creditore potrebbe percepire e si agisce di conseguenza in base a quanto sopra detto.
          Questo, ovviamente, non esclude che il curatore possa adire la tutela che l'esecuzione individuale consente, come quella di cui all'art. 512 c.p.c.; a questo fine in molti uffici si segue la prassi indicata dal dott. Rinaldi, che costituisce l'unica via per far risultare il credito del compenso del curatore nell'ambito della esecuzione individuale.
          Quello che abbiamo cercato di dire è che, seppur con qualche incertezza, pensiamo che la mancata iniziativa in sede di esecuzione individuale (dalla quale si è probabilmente già decaduti per i termini ristretti previsti) non dovrebbe pregiudicare il definitivo conto del dare e avere in sede fallimentare, conteggio che si svolge più o meno come sopra evidenziato.
          Zucchetti SG Srl