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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
RIPARTO FINALE - ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO
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Nicola Fiameni
Crema (CR)08/01/2021 12:07RIPARTO FINALE - ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO
Buon Giorno
Innanzitutto grazie per il Vostro prezioso apporto.
In caso di esecuzione immobiliare eseguita direttamente dal creditore fondiario, dubbi:
- se il ricavato è facente parte dell'attivo fallimentare va creato il relativo conto speciale? in tal caso è corretto assegnare ad esso oltre alle spese specifiche anche la quota parte proporzionale delle spese generali (compreso il compenso del curatore)?
Preciso che il curatore è intervenuto nella procedura esecutiva ed il Tribunale gli ha già liquidato un acconto sul compenso:
- E' corretto procedere al conteggio del compenso del curatore solo per la parte ulteriore dell'attivo e per l'accertamento del passivo?
- Come si applica in questo caso l'art. 111 bis per le spese prededucibili?
Alternativamente ritenete corretto, una volta creato il conto speciale, procedere alla determinazione del compenso e quindi al riparto finale come se si trattasse di una qualunque procedura fallimentare che ha assorbito ricavi e spese dell'immobile venduto con l'esecuzione del procedente?
Grazie Mille
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2021 19:31RE: RIPARTO FINALE - ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO
A norma del terzo comma dell'art. 111ter l. fall. tutti i beni, anche se gravati da prelazioni, generali o speciali, partecipano al pagamento delle spese della procedura e la creazione dei conti speciale per i beni gravati serve proprio allo scopo di individuare le spese specifiche a ciascun bene e la quota delle spese generali che proporzionalmente grava su tutti. Questo nell'ambito della procedura fallimentare, ma nel suo caso il creditore fondiario sta proseguendo l'esecuzione individuale avanti al giudice dell'esecuzione nel quale lei è intervenuto. Con l'intervento può far valere i crediti prioritari sull'ipoteca, tra cui le spese della procedura da collocare in prededuzione, ma per farle valere nell'ambito dell'esecuzione individuale è necessario che queste siano determinate e liquidate ove richiesto, per cui correttamente lei si è fatto liquidare un acconto sul suo compenso e questo, trattandosi di una spesa generale da distribuire proporzionalmente sull'intero attivo, può gravare pro quota anche sul ricavato della vendita del bene oggetto di ipoteca fondiaria.
Ad ogni modo non deve preoccuparsi tanto di definire le spese nei dettagli al momento dell'intervento nell'esecuzione individuale, perché è ormai pacifico che l'assegnazione in quella sede della somma al creditore fondiario ha carattere provvisorio e che i conti finali si fanno nel fallimento, nel quale il creditore fondiario è tenuto ad insinuarsi. E' quindi nella sede fallimentare che si stabiliranno in via definitiva le spese prioritarie sull'ipoteca e, se si accerta che il creditore fondiario ha eventualmente ricevuto nell'esecuzione individuale più di quanto avrebbe percepito nel fallimento, dovrà restituire la differenza.
Zucchetti SG srl-
Nicola Fiameni
Crema (CR)11/01/2021 19:30RE: RE: RIPARTO FINALE - ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO
Buona Sera,
ringraziandovi per la risposta,
chiedo quindi se sia corretto creare un conto speciale comprendendo il bene oggetto di esecuzione immobiliare del creditore fondiario comunque facente parte dell'attivo della procedura, essendo la modalità mediante la quale attribuire ad esso i costi specifici e la quota proporzionale dei costi generali della procedura.
In secondo luogo, avendo il Tribunale già liquidato con decreto l'acconto sul compenso del curatore intervenuto nell'esecuzione individuale come è da considerare tale acconto nella determinazione del compenso finale: poichè l'acconto è stato calcolato sul valore della vendita del bene immobile oggetto di esecuzione il residuo compenso dovrebbe essere calcolato sul residuo attivo della procedura e sul passivo accertato: è corretta questa interpretazione della normativa?
Infine, se la somma residuante sul conto della procedura fosse insufficiente a coprire il compenso totale del curatore è corretto che egli chieda la differenza al creditore ipotecario, posto che il professionista delegato alla vendita nel suo piano di riparto ha già destinato alla procedura fallimentare la somma che il Tribunale ha liquidato quale acconto sul compenso, ma il creditore fondiario ha trattenuto il residuo della somma incassata dalla vendita. In tal modo si ridurrebbe la somma destinata al creditore fondiario nel riparto finale.
Grazie ancora, Cordiali Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/01/2021 20:06RE: RE: RE: RIPARTO FINALE - ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO
Corretta la creazione del conto speciale per il bene oggetto di ipoteca fondiaria, in modo da individuare le spese di carattere specifico, incombenti solo sullo stesso, e la quota delle spese di carattere generale che proporzionalmente gravano su detto immobile.
Quanto alla liquidazione del compenso, l'acconto che le è stato già liquidato comporta soltanto che lo stesso dovrà essere detratto dal compenso finale. Quest'ultimo le sarà liquidato parametrando le percentuali di legge sull'attivo interamente realizzato, ossia sia sull'attivo mobiliare che quello immobiliare, ovunque la vendita si sia svolta, e sul passivo accertato; dall'importo complessivo liquidato va detratto l'acconto che ha già ricevuto e le sarà pagata la differenza.
Se l'attivo ancora disponibile non è sufficiente a pagare tale residuo, si dovrà valutare quale sarebbe stata la quota di soddisfacimento del creditore fondiario nel fallimento (nel quale sicuramente si sarà insinuato o si insinuerà) tenendo conto delle prededuzioni addebitabili al bene gravato dall'ipoteca; se tale creditore ha ricevuto nell'esecuzione individuale (che attribuisce una assegnazione provvisoria da definire appunto in sede fallimentare) più di quanto avrebbe ricevuto nel fallimento, deve restituire il surplus. Non si può quindi dire a priori che può rivolgersi al creditore ipotecario per il pagamento del suo compenso, in quanto va effettuata detta operazione e la restituzione eventuale entra a far parte dell'attivo fallimentare, con la quale il curatore può provvedere al pagamento del suo compenso e delle alter eventuali prededuzioni.
Zucchetti SG srl
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Nicola Fiameni
Crema (CR)13/01/2021 10:23RE: RE: RE: RE: RIPARTO FINALE - ESECUZIONE CREDITORE FONDIARIO
Ringrazio per la risposta esauriente
Cordiali Saluti
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