Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Applicazione art. 41 TUB - procedura fallimentare

  • Silvia Martellotta

    Mesagne (BR)
    23/09/2021 18:01

    Applicazione art. 41 TUB - procedura fallimentare

    Buonasera,
    Vi chiedo la cortesia di risolvere un dubbio insinuatomi.
    L'art. 41 TUB, in sede di ripartizione dell'attivo nella procedura fallimentare, è applicabile solo ed esclusivamente in presenza di una procedura esecutiva (sia essa preesistente ovvero successiva alla dichiarazione di fallimento) o può essere applicato anche nella fase liquidatoria del fallimento stesso pur in assenza di una azine esecutiva in capo al debitore (fallito)? In altre parole, l'applicazione ex art. 41 TUB presuppone necessariamente la sussistenza di una procedura esecutiva immobiliare?
    E inoltre, l'applicazione della richiamata normativa necessita tassativamente di apposita istanza depositata dal creditore fondiario o può essere applicata per il solo fatto di avere, il credito vantato, natura fondiaria?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2021 20:09

      RE: Applicazione art. 41 TUB - procedura fallimentare

      L'art. 41 TUB concede al creditore fondiario il privilegio processuale di iniziare o proseguire una procedura esecutiva in deroga al divieto posto dall'art. 51 l.fall. e per raccordare la procedura esecutiva con quella fallimentare, prevede che il curatore possa intervenire nell'esecuzione fondiaria. Se manca tale esecuzione, la vendita del bene viene effettuata in sede fallimentare con applicazione della disciplina fallimentare e per nulla differisce dalle altre vendite.
      Il creditore fondiario che abbia o non iniziato o proseguito l'esecuzione sul bene ipotecato, ha l'onere di insinuarsi al passivo, come espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 52 l. fall. per il quale "Le disposizioni del secondo comma (che affermano l'esclusività dell'accertamento del passivo) si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51"; e ciò sia che abbia agito in via esecutiva e qui sia stato anche pagato in via provvisoria, perché è in sede fallimentare che vanno fatti i conteggi definitivi, sia che non abbia agito in quella sede, nel qual caso si trova nella condizione di qualsiasi altro creditore che voglia esercitare pretese sul patrimonio del fallito.
      Zucchetti Sg srl .
      • Silvia Martellotta

        Mesagne (BR)
        23/09/2021 20:24

        RE: RE: Applicazione art. 41 TUB - procedura fallimentare

        Grazie per la risposta tempestiva.
        Il caso è esattamente quest'ultimo da Voi rappresentato.
        Il creditore fondiario si è correttamente insinuato al passivo; il bene di proprietà della società fallita è stato regolarmente aggiudicato in sede di vendita; ora si aprirà la fase della liquidazione. La mia domanda era se l'aggiudicatario può pagare direttamente al creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 TUB oppure se dovrà diversamente versare le somme sul conto intestato alla procedura e quest'ultima, a sua volta, pagare i creditori in ordine ai diversi gradi di privilegio. Tenendo sempre a mente che nessuna istanza di essere soddisfatti ai sensi del 41 TUB è stata avanzata dalla banca fondiaria e nessuna procedura esecutiva è stata mai azionata in danno della società fallita.
        Silvia Martellotta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/09/2021 19:34

          RE: RE: RE: Applicazione art. 41 TUB - procedura fallimentare

          Sembra di capire dall'ultima sua frase che non vi è stata procedura esecutiva, per cui la vendita è avvenuta in sede fallimentare, e, quindi il prezzo va pagato al fallimento, nel quale il ricavato sarà distribuito tra i creditori che si sono insinuati, secondo l'ordine delle prelazioni accertate. Se la banca fondiaria non si insinua, non partecipa ai riparti.
          Se, invece, abbiamo inteso male e la vendita è avvenuta in sede esecutiva, il prezzo ricavato, detratte le spese va assegnato, quale pagamento provvisorio, al creditore fondiario, il quale deve egualmente insinuarsi al passivo per mantenere l'attribuzione ricevuta dovendo il conteggio definitivo di quanto compete al creditore fondiario esser fatto in sede fallimentare.
          Zucchetti Sg srl
          • Mauro Calo'

            Lecce
            24/09/2021 20:30

            RE: RE: RE: RE: Applicazione art. 41 TUB - procedura fallimentare

            Esattamente. Nel caso in esame non vi è mai stata una procedura esecutiva ma solo la procedura fallimentare e il bene immobile è stato venduto nell'ambito del fallimento.
            Forse nel primo quesito non ho spiegato bene la questione e mi scuso.
            Ne deduco, come in effetti immaginavo, che l'art. 41 TUB non possa essere applicato al caso di specie.
            Tra l'altro, essendoci un creditore fondiario, credo che poco cambi in merito all'applicazione o meno del 41 TUB relativamente alla prelazione da rispettare.
            Grazie ancora per il Vostro ausilio.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              27/09/2021 19:30

              RE: RE: RE: RE: RE: Applicazione art. 41 TUB - procedura fallimentare

              Esatto. Come abbiamo detto nella risposta che precede, essendo la vendita avvenuta in sede fallimentare, l'art. 41 non trova applicazione, nel senso che il prezzo viene riscosso dal fallimento e distribuito tramite riparti, secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 111 e segg. l. fall., per cui il creditore fondiario, se si è insinuato ed è stato ammesso in via ipotecaria, partecipai riparti con tale preferenza.
              Zucchetti Sg srl