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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
revocazione art. 98 per credito ammesso
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Michela Grilli
Savignano s/Rubicone (FC)13/04/2013 18:56revocazione art. 98 per credito ammesso
non avendo trovato discussioni in merito, pongo il seguente quesito:
Srl dichiarata fallita il 21/09/12; prima del fallimento aveva ricevuto convalida di sfratto da parte del locatore.Il creditore-ex locatore viene ammesso al passivo in privilegio speciale (sui beni mobili ancora depositati presso la sede legale)per canoni scaduti fino alla data del fallimento e in prededuzione per indennità di occupazione dalla data del fallimento fino alla liberazione dell'immobile.
Durante la procedura il curatore, avendo rilevato la sua indisponibilità esclusiva dell'immobile ricorre per revocazione ai sensi dell'art. 98 n. 4 contro l'ex locatore contestando il credito nel quantum. L'udienza è fissata per il prossimo ottobre, ma nel frattempo il curatore è pronto per effettuare il I riparto parziale.
Domanda: posto che il giudice ordinario potrebbe o meno rettificare, per il periodo dal 21/09/12 alla scoperta dei beni sottratti da parte di terzi, l'ammontare ammesso in prededuzione dal GD, è legittimo da parte del curatore non liquidare, in sede di riparto, le indennità mensili incriminate (ma semplicemente accantonarle)in attesa di giudizio?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2013 19:46RE: revocazione art. 98 per credito ammesso
Non riusciamo a capire i termini della domanda. In primo luogo non capiamo il significato della rilevata indisponibilità esclusiva dell'immobile? Intende dire che il bene oggetto di locazione era occupato anche da altri?, ma allora bisognerebbe sapere a che titolo e chi aveva permesso questa occupazione, cosa prevedeva il contratto, ecc..
Lei parla di aver agito in revocazione del credito ammesso, ma, a parte il fatto che in tal caso non capiamo cosa c'entri il giudice ordinario, bisognerebbe sapere su quali fatti e ragioni è stata impostata la domanda di revocazione. Inoltre lei accenna ad una sottrazione di beni; probabilmente dei beni mobili su cui grava il privilegio del locatore, ma è così?
Sia così cortese da fornire qualche ulteriore dettaglio in modo che noi, che non conosciamo le carte del fallimento, possiamo avere una rappresentazione abbastanza completa della fattispecie, indispensabile per fornire una risposta.
Zucchetti Sg Srl
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Michela Grilli
Savignano s/Rubicone (FC)15/04/2013 21:49RE: RE: revocazione art. 98 per credito ammesso
Mi scuso per le omissioni.
Il titolo (contratto di locazione) è decaduto per effetto della convalida di sfratto per morosità, avvenuta in data 23/03/2012 (ante dichiarazione di fallimento). Tuttavia, i beni della fallita sono tuttora depositati (in attesa della loro vendita)nell'immobile e la procedura ne sta pagando, in prededuzione, la cd. indennità di occupazione (sino alla liberazione).
Nell'udienza di verifica del credito,considerato che al "locatore" è dovuto il corrispettivo dovuto fino alla riconsegna ex art. 1591 c.c., il GD ha ammesso in privilegio ex art. 2764 la somma di 100 (per i canoni scaduti i e non pagati fino alla data del fallimento) ed in prededuzione € 30 oltre Iva per l'indennità mensile di occupazione (dalla data del fallimento alla liberazione).
Premesso che, gli unici soggetti che detengono le chiavi dell'immobile (a detta del proprietario)sono il curatore ed il proprietario stesso e premesso che nel mese di febbraio 2013 (e dunque in costanza di procedura) sono venuti a mancare alcuni beni inventariati, il curatore per tutelarsi civilisticamente e penalmente ne ha informato il GD, il quale ha invitato il curatore a presentare giudizio di revocazione in merito all'ammissione in prededuzione delle indennità di occupazione, atteso che i locali non sono stati nella disponibilità esclusiva della procedura, oltre alla sostituzione delle serrature.
Il Curatore ha presentato il ricorso per revocazione del credito ammesso, in prededuzione, per il periodo dalla data del fallimento alla data della sostituzione delle chiavi (periodo in cui il curatore non ha avuto la piena disponibilità dell'immobile, diretta conseguenza della sottrazione dei beni). Detto ricorso è stato presentato al Tribunale collegiale civile e sarà discusso a ottobre c.a..
Dunque, mi chiedo, se volendo effettuare il primo riparto ad oggi, sia legittimo da parte del curatore (vista l'attivata causa nei confronti del proprietario)non liquidare alcunchè a titolo di prededuzione per il periodo relativo alle mensilità in cui il curatore non è stato nella piena disponibilità dell'immobile, pur accantonando le relative somme in attesa della decisione del giudice (che avverrà solo a ottobre 2013).
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/04/2013 20:01RE: RE: RE: revocazione art. 98 per credito ammesso
Ora è tutto chiaro. Premesso che nello stato passivo è stato riconosciuto al proprietario dell'immobile in precedenza dato in locazione al fallito un credito in prededuzione per l'utilizzo dello stesso da parte della curatela per il periodo successivo al fallimento, il curatore, accortasi che l'immobile viene utilizzato anche da altri, ha presentato domanda di revocazione del credito ammesso, che sarà discusso in ottobre. Essendo imminente un riparto parziale, vuole sapere come deve comportarsi con quel creditore e la risposta la trova nell'art. 113, comma primo, n. 4, che espressamente prevede un accantonamento in favore dei "creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione".
Lei quindi deve considerare nel riparto il creditore in questione per il suo credito in prededuzione (ovviamente se paga tale categoria di creditori) ma non versargli la somma che gli spetterebbe perché questa somma va accantonata. Ritualmente si dovrebbe formare un libretto a nome del beneficiario, ma normalmente si procede semplicemente a non assegnare la somma, ricordandosi comunque che quell'importo è vincolato condizionalmente a quel creditore, nel senso che gli sarà dovuto o meno a seconda dell'esito del giudizio di revocazione.
Zucchetti Sg Srl
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