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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
FONDO GARANZIA I.N.P.S.
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Claudio Casolari
La Spezia04/07/2012 13:42FONDO GARANZIA I.N.P.S.
BUONASERA,
IL MIO QUESITO E' IL SEGUENTE:
IN CASO DI AVVENUTA CHIUSURA DI UN FALLIMENTO PER RIPARTO FINALE, CHE HA SODDISFATTO PARZIALMENTE IL CREDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI PER T.F.R. ED ULTIME 3 MENSILITA' (REGOLARMENTE INSINUATO AL PASSIVO FALLIMENTARE), PUO' IL LAVORATORE ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA PER LA PARTE INSODDISFATTA? NEL CASO VI E' UN TERMINE DI PRESCRIZIONE DI TALE AZIONE DALLA DATA DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE?
GRAZIE
DOTT. CLAUDIO CASOLARI-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/07/2012 19:37RE: FONDO GARANZIA I.N.P.S.
A norma dell'art. 2, comma 2 Legge 29/05/1982 n. 297 "Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte."
Secondo il meccanismo configurato da tale norma, quindi, il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da datore di lavoro insolvente, deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo; indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare, l'interessato può presentare la domanda all'Inps. Ne consegue che prima della ammissione al passivo non può decorrere la prescrizione nei confronti del Fondo di garanzia, perché nessuna domanda di pagamento può essere proposta all'Istituto prima che sia stata accertata l'insolvenza del datore e che il credito per TFR sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare.
Da questo momento comincia decorrere la prescrizione che ha la cadenza quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c (nel mentre il termine di prescrizione per il pagamento delle ultime tre mensilità è di un anno per l'espressa disposizione del comma quinto dell'art. 2 del d.lg. n. 80 del 1992).
Il vero problema, tuttavia, non è tanto il momento dell'inizio del decorso del termine prescrizionale né la durata, che è quella indicata, ma quale sia l'effetto nei confronti del Fondo della domanda di insinuazione presentata dal lavoratore, e qui le opinioni della Cassazione divergono. Infatti, la giurisprudenza maggioritaria afferma che detto termine quinquennale è suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art. 94 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui l'art. 2 della citata legge sostituisce (in caso di insolvenza) il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Inps (tra le tante, Cass. 21 ottobre 1995, n. 10968; Cass. 18 aprile 2001, n. 5658; Cass. 22 marzo 2003, n. 4217). Ma vi è anche giurisprudenza recente secondo la quale "Il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale)" (Cass. 28/07/2011, n. 16617).
Noi aderiamo alla prima linea interpretativa perchè il carattere sussidiario dell'obbligazione del Fondo di garanzia non esclude la sua natura di obbligazione solidale, essendo essa relativa alla stessa prestazione oggetto dell'obbligazione principale, sicchè, in applicazione dell'art. 1310, primo comma, c.c., la prescrizione del credito del lavoratore al t.f.r. è interrotta anche nei confronti del Fondo di garanzia, in caso di fallimento del datore di lavoro, dalla domanda di ammissione del credito allo stato passivo, con effetti permanenti fino alla data di chiusura del fallimento, secondo i princìpi che si ricavano dagli artt. 2943 e 2945 c.c. e 94 l. fall..
La risposta alla sua domanda discende, come vede, dall'indirizzo che si preferisce seguire.
Zucchetti SG Srl
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