Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Dubbio sul soddisfacimento di crediti con grado di privilegio diverso in sede di riparto parziale

  • Marcello Perocco

    Marano di Mira (VE)
    08/02/2017 12:38

    Dubbio sul soddisfacimento di crediti con grado di privilegio diverso in sede di riparto parziale

    Il curatore ha predisposto un riparto parziale in cui prevede di pagare diversi crediti privilegiati con diverso grado, come segue:

    Gi 1.1 Euro 1000 Cred. Priv. Immobiliare grado PRIMO
    A3.2 suss.2 Euro 1000 Crediti Ante primo grado art. 2751 bis 1 - lavoro sub. retrib.
    A3.1 suss.1 Euro 1000 Crediti Ante primo grado art. 2751 bis 1 - lavoro sub. TFR
    A4.1 suss.2 Euro 1000 Crediti Ante primo grado art. 2751 bis 2 - professionisti
    A5.2 suss.2 Euro 1000 Crediti Ante primo grado art. 2751 bis 5 - artigiani
    G 1.1 suss.2 Euro 1000 Crediti grado PRIMO art. 2753 - INPS
    G19.1 suss.2 Euro 1000 Crediti grado DICIANNOVE art. 2752 c.2 - IVA

    Allo stato passivo sono stati accolti altri crediti in privilegio con grado precedente e/o superiore a quello soddisfatto nel riparto, come segue (es EQUITALIA):

    1) l'ammissione per euro 27.778,96 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c..;
    2) l'ammissione per euro 51,45 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per infortuni sul lavoro, ex art. 2754 c.c. e art. 4, co. 3 legge n. 389/89.;
    3) l'ammissione per euro 1.235,49 nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c..;
    4) l'ammissione per euro 807,29 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c..;
    5) l'ammissione per euro 172.002,60 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.;
    6) l'ammissione per euro 10.608,05 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.;
    7) l'ammissione per euro 2.492,65, Categoria Chirografari;
    8) l'ammissione per euro 162,67 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.;

    E' corretto quindi che il curatore proceda non "a scalata" e progressivamente, al soddisfacimento dei creditori in base alla numerazione e al grado progressivo di privilegio?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/02/2017 20:25

      RE: Dubbio sul soddisfacimento di crediti con grado di privilegio diverso in sede di riparto parziale

      E' chiaro che nel riparto il curatore deve seguire l'ordine predisposto dalla legge e può passare al pagamento del grado successivo solo se rimangono liquidità dopo la soddisfazione del grado precedente, ma nella specie , vedendo i crediti presi in considerazione, ci sorge il dubbio che il curatore, avendo solo ricavi immobiliari, abbia preso in considerazione i privilegi mobiliari con collocazione sussidiaria sugli immobili.
      Questo sospetto ci viene sia dal fatto che al primo posto ha collocato un creditore privilegiato immobiliare e poi ha messo altri creditori che appartengono tutti alla categoria dei privilegiato mobiliari con collocazione sussidiaria di cui all'art. 2776 c.c.
      Bisognerebbe saperne di più per capire perché sia stata attribuita la stessa somma a tuti, che non risponde né al criterio della graduazione nell'ambito degli stessi sussidiari, cui infatti si riferisce la sigla S1 o S2 nella tabella Fallco, e comunque il privilegiato immo9biloiare non entra in concorrenza con gli altri, né al criterio della proporzione percentuale in relazione all'importo di ciascun credito posti tutti allo stesso livello. Ad ogni modo, se il riparto in questione effettivamente riguarda i privilegiati sussidiari, tra questi dovrebbe rientrare anche Equitalia per i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753 c.c, perché questo credito è indicato nell'art. 12776 c.c., tant'è che il curatore ha considerato l'eguale credito dell'Inps. Non vanno invece compresi nel riparto sussidiario gli altri crediti di Equitalia in quanto non assistiti da privilegio sussidiario.
      Per quanto riguarda il credito di Equitalia per imposte di cui al primo comma dell'art. 2752, ora richiamato nel terzo comma dell'art. 2776 c.c., bisognerebbe sapere a quanto risale l'esecutività dello stato passivo perchè tale la modifica dell'art. 2752 e il suo richiamo tra i privilegi sussidiari, introdotti dall'art. 23, comma 39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111 ed in vigore dal 6 luglio 2011, è stata dichiarata incostituzionale per la parte in cui ne sanciva la sua retroattività anche agli stati passivi già definiti (Corte Cost. 04/07/2013, n. 170).
      Zucchetti Sg srl