Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

IMU - TASI ante fallimento

  • Silvia Martellotta

    Mesagne (BR)
    27/01/2022 12:41

    IMU - TASI ante fallimento

    Buongiorno,
    vorrei una Vostra opinione sul seguente caso:
    sono Curatore di un fallimento dichiarato a novembre 2017.
    Unico immobile di proprietà della società fallita venduto a luglio 2021 e atto di trasferimento con Notaio effettuato nel mese di dicembre 2021.
    Nel mese di ottobre 2021 il Comune di ubicazione dell'immobile invia alla procedura, per la prima volta, avviso di accertamento per imposta IMU anno 2016 (quindi antecedente la dichiarazione di fallimento), per un importo abbastanza elevato e, peraltro, una rilevante quota a titolo di sanzioni da accertamento.
    Io credo, e gradirei avere conferma da Voi ed eventualmente da altri Colleghi che si siano trovati nella stessa situazione, che tale imposta notificatami non debba essere pagata dalla procedura poiché precedente al fallimento, tassa per cui forse, leggendo Vostri altri post, il Comune avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare. Potreste confermarmi questa circostanza o, diversamente, fornirmi delucidazioni in merito?
    Inoltre mi pongo il conseguente interrogativo: per gli anni intercorrenti dalla dichiarazione di fallimento (2017) al trasferimento del bene (2021) il Comune non ha notificato nulla a titolo di IMU. Nel frattempo sto predisponendo un primo riparto parziale e la maggior parte delle somme a disposizione della procedura saranno utilizzate per il pagamento delle prededuzioni e del creditore fondiario. Come mi devo comportare per l'imposta IMU anni 2017 - 2021 non ancora notificatami, dal momento che i 90 giorni per il pagamento dell'imposta scadranno a breve? E poi, qualora il Comune dovesse richiedere il pagamento dopo il primo riparto e non dovessi quindi avere disponibilità per pagare l'imposta cosa succede?
    Vi ringrazio tanto per la collaborazione.

    Avv. Silvia Martellotta

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/01/2022 13:19

      RE: IMU - TASI ante fallimento

      Per quanto riguarda l'IMU relativa al 2016, si tratta certamente di un debito concorsuale, da pagare in sede di riparto a seguito di rituale ammissione al passivo, e tale ammissione può avvenire solo a seguito di relativa istanza, da presentare al più tardi nei termini di cui all'art. 101, I comma, l.fall.: "dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo".

      Essendo il fallimento di fine 2017 ci pare assai probabile che tale termine sia abbondantemente scaduto, a meno che il Comune riesca a dimostrare che solo ora è venuto a conoscenza della procedura (ma se è stata correttamente effettuata la comunicazione di cui all'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 604/1992, all'epoca in vigore, non vediamo come ciò possa accadere).


      Per quanto invece riguarda l'IMU maturata in corso di procedura, trattandosi di debito "non contestato per collocazione e ammontare", come prevede l'art. 111-bis l.fall., non è necessaria istanza di ammissione al passivo e si applica quanto stabilito dall'attuale quarto comma di tale articolo: "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo é presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti", pertanto:

      - se l'attivo è presumibilmente sufficiente la pagamento di tutte le prededuzioni, l'IMU potrà (e a nostro avviso è opportuno che ciò avvenga) essere pagata nei termini stabiliti dalla relativa normativa, quindi entro "tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili"

      - se invece esiste la possibilità che l'attivo non sia sufficiente a pagare tutte le prededuzioni, il pagamento di esse dovrà avvenire in sede di riparto, seguendo l'ordine dei privilegi.
      • Silvia Martellotta

        Mesagne (BR)
        31/01/2022 17:38

        RE: RE: IMU - TASI ante fallimento

        Perfetto per quanto riguarda l'IMU ante fallimento.

        Per l'IMU in corso di procedura, invece, ritenete quindi che debba essere io Curatore a sollecitare il Comune ad inviare la richiesta di pagamento prima di procedere al primo riparto? pur sembrandomi una pratica poco usuale. Diversamente, però, rimarrei bloccata non sapendo l'importo esatto da decurtare sull'attivo da ripartire.
        Grazie ancora.

        SM
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/02/2022 23:19

          RE: RE: RE: IMU - TASI ante fallimento

          Non è assolutamente necessario che per il pagamento dei debiti "liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare" il creditore presenti una specifica richiesta, e in questo caso la debenza dell'importo è stabilita dalla legge.

          L'importo da versare deve essere determinato dal Curatore sulla base degli elementi di calcolo richiesti dalla legge (valore catastale, aliquote, utilizzo, ecc.), che egli conosce o può e quindi deve conoscere; ci risulta che abitualmente il Comune sia disponibile a effettuare il conteggio o comunque a trasmettere gli elementi per effettuare il conteggio, ma ciò è solo per agevolare il Curatore (ovviamente nell'interesse del Comune stesso al pagamento il prima possibile e dell'importo corretto), non un suo obbligo od onere.