Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale con privilegi art. 2755, 2770 e 2772 c.c.

  • Alessandro Conte

    Torino
    07/10/2016 17:15

    Riparto finale con privilegi art. 2755, 2770 e 2772 c.c.

    Buonasera,

    con la presente vorrei sottoporre un quesito in merito alla ripartizione finale dell'attivo realizzato tramite la vendita un immobile.

    Più precisamente ho la seguente casistica:
    - art. 2755 c.c presentato dalla Banca a seguito di credito ipotecario per mutuo fondiario sull'immobile in oggetto;
    - art. 2770 c.c.(privilegio speciale) presentato da una società a seguito di spese di pignoramento sull'immobile;
    - art. 2772 e 2749 c.c. n. 4 (privilegio speciale) presentato da Equitalia sempre in riferimento all'immobile.

    Siccome l'attivo realizzato non è sufficiente a coprire le spese richieste in privilegio da questi 3 soggetti (infatti solo la banca ha l'importo maggiore), con quale ordine di privilegio posso soddisfare tali soggetti? non mi è chiaro chi ha diritto di prelazione tra gli articoli di legge indicati.

    Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/10/2016 20:23

      RE: Riparto finale con privilegi art. 2755, 2770 e 2772 c.c.

      Il privilegio di cui all'art. 2755 c.c., è estraneo alla ripartizione che attiene, come lei dice, al ricavato della vendita di immobile; il privilegio di cui all'art. 2755 c.c è di carattere mobiliare in quanto assiste i crediti per le spese del giudizio esecutivo e cautelare su beni mobili, cui corrisponde l'art. 2770 c.c., per le spese dell'esecuzione su beni immobili.
      La graduazione quaindi riguarda i crediti con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c e di cui all'art. 2772 c.c.. In proposito potrebbe affidarsi a Fallco, ma se preferisce eseguire il riparto manualmente ricordiamo che l'art. 2777 c.c. dispone che "i crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario". Di conseguenza non vi è dubbio che vada soddisfatto prima il credito assistito dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e poi quello tutelato dall'art. 2772 c.c.. Soddisfatti i creditori privilegiati immobiliari, l'eventuale residuo (la prospettiamo come ipotesi, visto che lei lo ha già escluso) va ai creditori privilegiati mobiliari con privilegio sussidiario e poi ai chirografari, tra i quali vanno considerati gli altri privilegi mobiliari non soddisfatto con il ricavato mobiliare.
      Zucchetti SG srl