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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Revoca grauito patrocinio per sopravvenute risorse finaziare
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Matteo Matta
cagliari05/12/2022 17:23Revoca grauito patrocinio per sopravvenute risorse finaziare
Gentilissimi
vi sottopongo il seguente caso:
Nel corso di una procedura ho attivato delle cause legali con l'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio.
In primo grado di giudizio il fallimento ha perso, viceversa in secondo grado la corte di Apello ha ribaltato la sentenza di primo grado dando ragione al fallimento e condannando l'altra parte a rimborsare al fallimento - e per esso lo Stato - le spese del doppio grado di giudizio (primo e secondo) ivi incluse le competenze professionali.
Il giudizio è giunto in terzo grado di giudizio, nel quale la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello dando quindi ragione al fallimento e condannando parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Premesso che:
- per il primo e secondo grado di giudizio, il legale della procedura ha gia provveduto a farsi liquidare le somme dallo stato
- In seguito al terzo grado di giudizio il fallimento ha acquisito delle risorse finanziarie sufficienti a pagare la fattura del proprio legale per la sola cassazione, e quindi sono venute meno le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito
- di conseguenza per l'ultimo grado di giudizio il legale della procedura ha presentato avviso di parcella direttamente al fallimento
Mi chiedo se revocando di fatto il gratuito patrocinio per il terzo grado di giudizio e pagando tramite il conto corrente della procedura le competenze professionali, il fallimento debba preliminarmente tener conto delle spese pagate dallo stato per conto della procedura per il primo e secondo grado di giudizio o se le stesse, essendo state poste dalla Corte d'Appello a carico di parte soccombente, dovranno essere da quest'ultima rifuse a favore dello Stato, senza alcun costo ulteriore per il fallimento.
Riassumendo numericamente:
- c/c procedura 25.000
- spese legali primo e secondo grado di giudizio 15.000
- spese legali terzo grado di giudizio 11.000
- altre spese prededuzione 7.000
Ovviamente se devo considerare le spese del primo e secondo grado di giudizio non sono nelle condiozioni di pagare la fattura del professionista per il terzo grado di giudizio in quanto il residuo del c/c non sarebbe sufficiente a pagare le spese dell'erario relative al primo e secondo grado di giudizio
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre eventuali risposte
Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/12/2022 19:52RE: Revoca grauito patrocinio per sopravvenute risorse finaziare
L'art. 133 DOR n. 115 del 2002 dispone che, "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato", posto che lo Stato, a sua volta ha anticipato o si è posto a suo carico le spese del fallimento ammesso al gratuito patrocinio.
Il vero debitore è pertanto la parte soccombente che avrebbe dovuto rifondere le spese al fallimento vittorioso, ma essendo stato questo ammesso al gratuito patrocinio, il rimborso è stato disposto a favore dell'Erario. E qui assume rilievo la distinzione che lei fa tra società che ha impugnato e legale rappresentante della stessa, dato che potrebbe essere condannato alle spese anche il legale rappresentante in caso di pretestuoso o chiaramente infondato reclamo, a norma dell'art. 94 cpc; è evidente che lo l?erario, se vi è stata una condanna diretta del legale rappresentante può avere qualche possibilità di recupero, nel mentre se è stata condannata alle spese la società fallita, queste possibilità sono nulle in quanto, per definizione, la società fallita dovrebbe essere priva di patrimonio aggredibile essendo stato acquisito all'attivo fallimentare.
Il fallimento è estraneo a questo rapporto e non deve fare nulla, a meno che non arrivi dell'attivo con conseguente revoca del gratuito patrocinio, giacchè in tal caso, se lo Stato non recupera dal condannato al pagamento delle spese quanto anticipato in favore del soggetto ammesso al patrocinio, può, a norma dell'art. 134 del citato DPR, agire in rivalsa nei confronti della parte vittoriosa, ma soltanto se "la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore" (comma 1); anzi per le spese prenotate e anticipate la rivalsa può essere esercitata quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese…" (comma 2).
L'Erario quindi può, a queste condizioni, rivolgersi al fallimento per tutto quanto anticipato nei vari gradi della stessa causa in via prededucibile; se l'attivo non è sufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni va effettuata la graduazione tra le stesse e, fermo restando che il compenso del curatore è da considerare quale spesa di giustizia, è dubbia la collocazione che può avere il credito dello Stato; le somme prenotate a debito o anticipate di cui all'art. 146 DPR n. 115 del 2002 sono sicuramente da considerare anch'esse come spese di giustizia, nel mentre la quota anticipata al legale della curatela dovrebbe essere assistita dal privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., (così come sarebbe stato se avesse dovuto parlo il fallimento), per cui dovrebbe essere collocata dopo il compenso del curatore e delle altre spese di giustizia. Abbiamo usato il condizionale perché, in mancanza di precedenti specifici, abbiamo fatto una nostra ricostruzione.
Zucchetti SG srl
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