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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
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Paolo Remia
Ancona20/02/2016 10:27PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
Il concordato preventivo della Ditta X è stato revocato per inadempimento e il Tribunale ha dichiarato il fallimento della concordante. I commissari giudiziari hanno presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento ex art. 93 l.f. per i compensi maturati durante la procedura di concordato preventivo. A seguito della liquidazione del compenso da parte del Tribunale i crediti sono stati ammessi nella classe prededuzioni categoria privilegiati, ante 1° grado, per spese di giustizia. Con istanza depositata all'attenzione del Giudice Delegato i commissari giudiziali hanno richiesto l'autorizzazione al pagamento immediato delle loro competenze fuori dal piano di riparto motivando che, trattandosi di spese di giustizia, il predetto compenso può essere immediatamente pagato dal Curatore...al di fuori del piano di riparto, riguardando attività svolta nel corso della procedura di concordato. La verifica delle insinuazioni tardive non si è ancora tenuta ed il fallimento dispone di liquidità proveniente dal concordato.
Ritengo che i crediti prededucibili, a norma dell'art. 111-bis III comma, possono essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto solo se sorti nel corso del fallimento, mentre nel caso specifico sono sorti (maturati) ante fallimento e solo liquidati in corso di fallimento. In caso contrario non si comprende la ragione dell'insinuazione eseguita nello stato passivo del fallimento.
Vi ringrazio della gentile risposta.
Dott. Paolo Remia
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/02/2016 20:13RE: PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
Lei coglie perfettamente nel segno, in quanto il terzo comma dell'art. 111bis stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". Quesdta norma, esentando dall'accertamento del passivo soltanto i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare "sorti nel corso del fallimento", implicitamente afferma che tutti i crediti sorti prima dell'apertura della procedura fallimentare ai quali può attribuirsi, in forza della vigente normativa, la qualifica di prededucibili vadano comunque assoggettati alla verifica, seppur non contestati. Una volta che i crediti sono assoggettai a verifica, il loro pagamento deve essere effettuato a mezzo riparti.
Evidentemente il legislatore ha consentito il pagamento diretto dei crediti liquidi ed esigibili non contestati sorti nel corso del fallimento perchè questi, per il fatto di essere contratti dall'organo fallimentare per finalità adeguate alla procedura, danno una sufficiente garanzia della loro esistenza, della loro quantificazione, del momento dell'insorgenza e della loro finalità; garanzia che non è riscontrabile nei crediti contratti dal debitore anteriormente o nel corso della procedura minore che ha preceduto il fallimento. Ed infatti, correttamente i commissari si sono insinuati al passivo, da cui la conseguenza di dover attendere che il curatore proceda ad un riaprto dell'attivo.
Zucchetti SG srl
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