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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Partecipazione ai riparti
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Antonio Pellegrini
Senigallia (AN)09/11/2012 19:26Partecipazione ai riparti
Fallimento vecchio rito della società alfa con creditori tempestivi ammessi pari ad euro 1.000, tutti chirografari.
Si procede con un primo riparto parziale di euro 400, pari al 40% dei crediti ammessi. L'importo non soddisfatto ammonta, quindi a 600.
Successivamente vengono ammessi creditori chirografari tardivi per euro 500.
Si vuole procedere con un secondo riparto parziale di ulteriori 300.
Quanto stabilito dall'art. 112 L.F. secondo cui i creditori tardivi ammessi partecipano solo alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito va interpretato nel senso che i 300 da ripartire col secondo riparto:
1.devono essere suddivisi tra tutti i creditori in percentuale al credito originariamente ammesso (1.000 tempestivi + 500 tardivi) e quindi pagherò a tutti una percentuale del 20% (200 ai tempestivi, pari al 20% di 1.000 e 100 ai tardivi, pari al 20% di 500),
oppure
2.devono essere suddivisi tra gli importi dei crediti tempestivi residui post primo riparto (600) e i crediti tardivi (500) per un totale di 1.100 e quindi pagherò a tutti una percentuale del 27,30% del residuo (163 ai tempestivi, pari al 27,30% di 600 e 137 ai tardivi, pari al 27,30% di 500)?
Vi ringrazio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2012 18:47RE: Partecipazione ai riparti
Abbiamo risposto di recente ad una domanda similare (voce riparti, dott. Colucci) ricordando l'art. 112, il quale, dopo aver fissata la regola generale secondo cui i creditori ammessi tardivamente al passivo del fallimento possono partecipare solo ai piani di riparto dell'attivo posteriori al provvedimento definitivo della ammissione e possono percepire solo la percentuale che i creditori di pari grado percepiscono nello stesso riparto, pone due eccezioni: una in favore dei creditori muniti di titolo di prelazione (quindi ipotecari, pignoratizi e privilegiati) e l'altra in favore anche dei chirografari che si erano insinuati tardivamente per causa a loro non imputabile. Costoro possono percepire anche le quote che sarebbero loro spettate nei precedenti riparti, sempre, però, nei limiti delle disponibilità residue, con la conseguenza che i crediti ammessi in via tardiva, se privilegiati, vanno esaminati nel primo riparto successivo all'ammissione e vanno considerati, in un primo momento, autonomamente, per attribuire ad essi la quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei riparti precedenti all'insinuazione tardiva, e poi vanno inseriti, per la parte residua, nel riparto in corso nel grado di competenza. Per i chirografari si segue eguale procedura se è appurato che il ritardo non è dipeso da causa a loro imputabile, altrimenti vale la regola generale della partecipazione soltanto ai riparti successivi.
Visto che nel suo caso- a differenza di quello che citavamo all'inizio- si parla di creditori chirografari, la prima cosa da valutare è se la tardività dell'ammissione dei chirografi sia imputabile a loro o non; normalmente non viene detto nulla in proposito delle ammissioni tardive e tale silenzio, a nostro parere, va inteso come ritardo colpevole, essendo interesse del creditore a far accertare che la domanda è stata presentata tardivamente non per propria colpa; a differenza di quanto accade per le supertardive perché queste devono superare un vaglio preliminare di ammissibilità basato sempre sulla non imputazione della tardività, per cui se il creditore supertardivo è stato ammesso vuol dire che la sua domanda era ammissibile ossia la tardività non era dipesa da causa a lui imputabile.
Fatto questo controllo, ai creditori che risultano tardivi non per loro colpa deve corrispondere prima il 40% dei loro rediti in modo da parificarli agli altri creditori chirografari che hanno ricevuto tale quota dal precedente riparto, e poi ripartisce quello che residua tra tutti i chirografari. I creditori che non hanno fornito la prova della non colpevolezza del ritardo partecipano al riparto, senza recuperare quel 40% già distribuito agli altri.
Zucchetti SG Srl
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Francesco Campodonico
SENIGALLIA (AN)12/11/2012 19:41RE: RE: Partecipazione ai riparti
Vi ringrazio.
Essendo tutti chirografari ed essendo i tardivi "colpevoli" della loro ammissione non tempestiva, è pacifico che non debbano recuperare quanto pagato con i riparti parziali.
Detto questo, però, l'oggetto del mio quesito è come calcolare la percentuale di pagamento del secondo riparto: i 300 da pagare vanno rapportati agli importi dei crediti originariamente ammessi dei tempestivi + importo dei tardivi (Hp. 1 della mia domanda originaria) o ai soli crediti non ancora soddisfatti (quota dei tempestivi non soddisfatti con il primo riparto parziale + tardivi) - Hp 2?
Vi ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2012 09:16RE: RE: RE: Partecipazione ai riparti
I creditori ammessi al passivo che ricevono un pagamento parziale attraverso un riparto rimangono creditori e ammessi per la parte residua, per la quale partecipano al riparto successivo, a meno che non si tratta di creditori verso più debitori solidali ai quali gli artt. 61 e 62 danno il vantaggio di mantenere immutata la loro insinuazione anche dopo un pagamento parziale; ma questa è una norma specifica attinente alla solidarietà che cede di fronte alla regola generale della diminuzione del credito e della insinuazione man mano che esso viene soddisfatto. In sostanza deve seguire la seconda alternativa da lei proposta.
Non ci eravamo soffermati su questo punto pensando che lei usasse l'applicativo Fallco, che è ispirato a questi principi, per cui nei riparti successivi detrae automaticamente la somma pagata nei riparti precedenti, salvo che non si tratti del creditore comune verso più debitori solidali.
Zucchetti SG Srl
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