Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
privilegio ex art. 2755 cc su beni mobili
-
Mario Rossi
MODENA17/11/2017 11:50privilegio ex art. 2755 cc su beni mobili
Buongiorno, ho questo problema: un creditore è stato ammesso allo stato passivo con un privilegio 2755 cc per spese di giustizia su di uno specifico bene - una cella frigo, che è stata acquisita nell'attivo fallimentare e poi valutata e venduta come parte accessoria di un immobile strumentale (si trattava di una struttura molto rilevante come dimensioni).
Impostando un riparto parziale e dovendo certo distinguere l'attivo mobiliare da quello immobiliare, come devo procedere?
Posso comunque riconoscere il descritto privilegio al creditore, dal momento che il bene esattamente individuato è stato comunque venduto? - ed in questo modo potrei scorporare senza difficoltà dal valore di realizzo dell'immobile quello della cella frigo...
Oppure deve valere l'inserimento nell'attivo fallimentare del bene a tutti gli effetti come inerente l'immobile, con la conseguenza di non poter riconoscere il privilegio in prededuzione, specificamente richiesto ed ammesso ex art. 2755 e non ex art. 2770?
Grazie per la disponibilità ed in generale per il Vostro prezioso contributo.
dr Mario Rossi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2017 10:58RE: privilegio ex art. 2755 cc su beni mobili
Il problema da lei prospettato si traduce nell'accertare il rapporto tra i beni mobili oggetto del privilegio speciale e l'immobile nel quale questi sono inseriti.
Nel caso di incorporazione nell'immobile si determina la perdita dell'individualità del bene mobile originariamente gravato da un privilegio speciale, per cui questo necessariamente si estingue, e, nel caso sull'immobile esista ipoteca, questa si estende anche alle incorporazioni, ai sensi dell'art. 2811. Ciò, però, solo se ed in quanto i macchinari si presentino incorporati all'immobile per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso, non essendo sufficiente allo scopo che "la macchina aderisca al fabbricato con mezzi aventi la sola funzione di ottenere la stabilità necessaria all'uso della macchina stessa" (Cass. sez. un., 09/04/1984, n. 2257; Cass. 26/01/1985, n. 391). Al contrario, i beni mobili messi al servizio o all'ornamento di un immobile conservano la propria individualità (le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici, ai sensi dell'art. 818 c. 2° c.c., e la destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore di terzi, ai sensi dell'art. 819 c.c.), per cui possono essere oggetto di autonomo esercizio della prelazione.
Nel primo caso il privilegio speciale sui mobili non può essere realizzato perché il bene gravato ha perso la sua individualità e il ricavato dalla vendita è da considerare di natura interamente immobiliare; nel secondo caso, invece, il ricavato della vendita deve normalmente considerarsi non già come realizzo unitario, di natura immobiliare, ma come realizzo immobiliare per la parte riferita all'edificio (ed eventualmente ai macchinari e agli impianti eventualmente in esso incorporati) e come realizzo mobiliare per la parte riferibile a tutti gli altri beni, rispetto ai quali, dunque, è configurabile un privilegio generale o speciale.
Alla luce di questi criteri, dovrà essere lei a stabilire quale ipotesi nel caso concreto si sia realizzata; in via generale siamo indotti a pensare che le celle frigorifere siano parte incorporata nell'immobile.
Zucchetti SG Srl
-