Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

  • Claudio Stefani

    BASSANO DEL GRAPPA (VI)
    02/04/2013 12:03

    Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

    Buon giorno,
    di seguito espongo la situazione per cui vorrei avere un parere.
    Attivo disponibile: 3.500.
    Crediti prededucibili ammessi al passivo: 2.900. si tratta di spese legali che dei lavoratori hanno sostenuto per presentare istanza di insinuazione al passivo.
    Crediti prededucibili per cui non stata presentata istanza di insinuazione al passivo: campione civile e fall. per 1006, anticipazioni spese per gestione procedura (bolli, visure, etc) da parte di un CED, compenso curatore.
    I 2900 Euro sono spese di giustizia ex art. 2755? Se sì, quindi, previo accantonamento del 20% per il compenso del curatore, vanno pagati proporzionalmente con gli altri, seguendo il principio della graduazione?
    Per procedere al pagamento è obbilgatorio fare un riparto, visto che parte di tali crediti prededucibili sono stati ammessi al passivo?

    Un ultimo quesito: il locatore degli immobili occupati dal Fallimento ha rivendicato un tot per canoni e spese di sgombro locali maturati dopo il fallimento, solo tramite raccomandata. Affinchè tali crediti possano essere fatti valere egli dovrà necessariamente insinuarsi o almeno presentare fattura, è corretto? Se ciò non dovesse accadere il fallimento potrà essere chiuso?
    Ringrazio in anticipo per l'attenzione.
    • Claudio Stefani

      BASSANO DEL GRAPPA (VI)
      02/04/2013 12:08

      RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

      Rettifico: i 2.900 euro sono stati sostenuti dai lavoratori dipendenti per presentare l'istanza per la dichiarazione di fallimento della società.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        02/04/2013 19:52

        RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

        Avevamo già risposto alla sua domanda, passata agli addetti per l'inserimento nel Forum, quando vediamo la sua precisazione, che cambia tutto. O meglio i criteri indicati della graduazione tra i prededucibili rimangono validi, solo che al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.
        I dipendenti, quindi, concorrono con lei, per il suo compenso, nella distribuzione finale.
        fermo il resto
        Zucchetti SG Srl
        • Claudio Stefani

          BASSANO DEL GRAPPA (VI)
          03/04/2013 10:53

          RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

          Vi ringrazio molto per le ampie ed esaurienti risposte, sulle quali concordo.
          Ora mi chiedo, visto che l'attivo disponibile non è sufficiente per pagare tutte le spese in prededuzione, a questo punto tutte di pari grado, ciascuna di esse dovrà essere pagata in proporzione rispetto all'attivo.
          Quindi, non converrebbe presentare il conto della gestione e poi procedere al definitivo riparto finale, visto che si tratta, in tutto, di quattro poste: compenso curatore, spese dipendenti, anticipazioni e campione civ. e fall.?
          Altrimenti, come giustificare, in sede di riparto parziale, l'erogazione proporzionale dei crediti?
          Grazie.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            03/04/2013 20:28

            RE: RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

            Si certo; è la soluzione che anche noi avevamo consigliato quando, alla fine della prima risposta, avevamo scritto "In ogni caso, una volta esaurita l'attività liquidatoria, lei presenta il conto gestione e, ottenuta la liquidazione del compenso, procede al riparto finale, se necessario (ossia se con il suo credito per compenso concorrono altri creditori)".
            Del resto i riparti parziali non sono obbligatori e si fa ricorso ad essi, al di là dei termini imposti, quando vi è attivo da distribuire e non sia possibile pervenire al riparto finale perché vi sono altre attività da compiere, sicchè quando l'attività liquidatoria è stata completata e non vi sono altre pendenze attive, si provvede alla chiusura del fallimento, previo riparto finale.
            Zucchetti SG srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/04/2013 19:52

      RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

      La premessa di ogni discorso è che non essendo l'attivo disponibile sufficiente alla soddisfazione di tutti i creditori prededucibili, è necessario effettuare una graduazione nell'ambito della categoria dei prededucibili in base alle rispettive cause di prelazione.
      La prima domanda che ci rivolge attiene alle spese sostenute da alcuni lavoratori dipendenti per presentare la domanda di insinuazione al passivo, ammesse in prededuzione. A nostro parere tali spese non godono della prededuzione, ma, essendo state ammesse con tale collocazione, la stessa rimane e, dovendo fare la graduazione, escluderemmo che esse rientrino tra le spese di giustizia di cui all'art. 2755 e 2770 c.c.; esse sono un accessorio del credito, come si ricava dall'art. 54 l.f. e dall'art. 2749 c.c., che attiene ai crediti privilegiati quali sono quelli dei lavoratori, per cui nell'ambito della massa dei crediti prededucibili, a nostro avviso, vanno collocati nella stessa posizione del credito principale che è stato insinuato e, quindi, presumibilmente, tra i privilegi ex art. 2751bis n. 1 c.c., trattandosi di dipendenti.
      La graduazione va fatta tra tutti i crediti prededucibili ancora da soddisfare, tra cui va incluso anche il suo compenso, che, questo sì, può essere considerata una spesa di giustizia.
      Tale distribuzione deve essere effettuata con un riparto in quanto, come lei giustamente rileva, partecipano anche creditori ammessi al passivo.
      Per quanto riguarda il locatore, la richiesta scritta può essere sufficiente se lei non contesta l'entità e la posizione prededucibile del credito, giacchè solo in caso di contestazione è necessaria l'insinuazione per il disposto dell'art. 111 bis. Ovviamente questo godrebbe, nell'ambito delle prededuzioni, della collocazione al sedicesimo grado, per cui, alla luce dei dati forniti, è presumibile che non sarà soddisfatto, per cui potrebbe essere superfluo fare una contestazione e costringere l'istante ad una insinuazione tardiva, a questo punto. Potrebbe scrivere al creditore dando riscontro della lettera ricevuta e illustrando la situazione dell'attivo e del passivo del fallimento.
      in ogni caso, una volta esaurita l'attività liquidatoria, lei presenta il conto gestione e, ottenuta la liquidazione del compenso, procede al riparto finale, se necessario (ossia se con il suo credito per compenso concorrono altri creditori).
      Zucchetti SG Srl
      • Marco Peaquin

        BOLZANO (BZ)
        19/12/2014 15:47

        RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

        buongiorno,
        le spese legali sostenute dal locatore per la presentazione dell'istanza di fallimento vanno ammesse in prededuzione (vedi sentenza tribunale di terni 22/3/2012), sono un accessorio del credito e quindi con privilegio ex art. 2764 o in via chirografaria (vedi vs. risposta del 24/3/2010 alla collega Pentericci?
        grazie in anticipo per la cortese risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/12/2014 19:07

          RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

          In passato avevamo sostenuto la natura chirografaria delle spese sostenute dal creditore istante per il fallimento in considerazione della prevalente giurisprudenza di merito in tal senso (Trib. Padova, 05/07/2005; Tribunale Modena, 03/03/1980, tra le varie) e della scarsa attendibilità di un intervento della S. Corte (Cass. 24/05/2000, n. 6787) per la quale al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.
          Come avevamo scritto qualche anno fa in una risposta sullo stesso argomento, questa tesi presta il fianco a più di qualche critica, tra le quali la maggiore è la estrema difficoltà, per non dire impossibilità, ad applicare alla fattispecie gli artt. 2755 e 2770 c.c. (e su cui nella citata sentenza della S.C. nulla si dice). Questi, infatti, concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale (del resto quello immobiliare non potrebbe essere che speciale) sui beni oggetto dell'espropriazione, sicchè, poichè quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe il suo ubi consistam nei singoli beni, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria.
          La tesi della Corte, tuttavia, ha trovato seguaci tra i giudici di merito Tribunale Fermo, 15/01/2010; Tribunale Monza, 13/07/2005, tra le altre) ed, infine è stata confermata con sentenza della stessa Cassazione n. 2112 del 31.1.2014, per cui pur rimanendo le nostre perplessità, bisogna dire che le spese in questione godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.
          Zucchetti SG Srl
          • Rosella De Santis

            BERGAMO
            23/12/2014 11:06

            RE: RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

            Mi intrometto nella discussione per rappresentare il caso di un fallimento in chiusura con un attivo di circa 1.500 euro nel quale residuano da liquidare e pagare
            1) compenso e spese anticipate a perito stimatore
            2) onorario notaio per cancellazione sentenza dichiarativa fallimento da immobile oggetto di derelizione
            3) compenso curatore ed anticipazioni (queste ultime per circa 900 euro).
            E' evidente che qualunque sia l'entità dei compensi che verranno liquidati non sarà possibile l'integrale pagamento di quanto sopra.
            Chiedo pertanto un parere sulla corretta procedura da seguire, che secondo me dovrebbe essere questa:
            1) richiesta al G.D. della liquidazione dei compensi per stimatore e notaio
            2) conto della gestione
            3) richiesta liquidazione compenso curatore
            4) riparto finale tra le prededuzioni, nel quale andrà soddisfatto prima di tutto il compenso del curatore (ex 2755), poi i compensi per gli altri professionisti (2751 bis) ed infine le spese anticipate dei professionisti. La mia domanda a questo proposito è la seguente: il priv. ex art. 2755 si estende anche alle anticipazioni del curatore oppure queste partecipano insieme a quelle degli altri professionisti al chirografo?
            Ringrazio e auguro a tutti Buone Feste.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              23/12/2014 12:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

              Quella da lei indicata potrebbe essere una soluzione, ma secondo noi sarebbe più corretto fare una graduazione tra tutte le prededuzioni indicate, compreso il compenso suo e le spese anticipate, rientrando tutte tra le spese di giustizia, da trattare alò stesso modo.
              zucchetti Sg Srl
              • Raffaella Santinelli

                San Severino Marche (MC)
                24/12/2014 10:03

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

                Alla luce di quanto sinora detto, mi chiedo come la presenza di dette spese rimaste insoddisfatte, in un contesto di attivo insufficiente a coprirle (in base agli esempi sopra richiamati), possa conciliarsi con la possibilità di vedere alcune di queste (sicuramente il compenso del Curatore cui spetta, a norma dell'art. 8 del D.M. 30/2012, un compenso minimo, ex art. 4 1° comma, pari a Euro 811,35 e, a norma dell'art. 4 2° comma D.M. 570/1992, un rimborso forfettario del 5% sul compenso liquidato oltre IVA e Cassa, il rimborso delle spese anticipate oppure quanto dovuto al Cancelliere e/o allo Stimatore) poste a carico dell'Erario?
                Infatti se alcune spese, di quelle che non risultano pagabili con l'esiguo attivo disponibile, possono essere poste a carico dell'Erario, la procedura di chiusura potrebbe subire un sostanziale cambiamento, per esempio: si potrebbe distribuire l'attivo disponibile tra le spese che non possono essere poste a carico dell'Erario; poi chiedere la liquidazione a carico dell'Erario per il compenso del Cancelliere e dello Stimatore; quindi presentare il rendiconto di gestione; a questo punto, chiedere la liquidazione del compenso del Curatore e la rifusione delle spese anticipate (che non hanno trovato soddisfazione nell'attivo disponibile) a carico dell'Erario, appunto; infine presentare l'istanza di chiusura.
                Saluti
                • Rosella De Santis

                  BERGAMO
                  24/12/2014 10:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

                  Questa era esattamente la mia idea iniziale in quanto consente di soddisfare maggiormente tutti i soggetti coinvolti. L'ho sottoposta al G.D. che però l'ha scartata.
                • Raffaella Santinelli

                  San Severino Marche (MC)
                  24/12/2014 11:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

                  Solo per una migliore comprensione, mi poacerebbe sapere perché.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  29/12/2014 19:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento crediti predudecubili, ammessi e non al passivo

                  Non conoscendo il provvedimento del giudice cui fa riferimento la dott.ssa De Santis non siamo in grado di dire le ragioni esatte poste alla base della decisione, ma possiamo immaginare che nell'occasione il giudice abbia ragionato come noi quando abbiamo dato la risposta del 23.12.2014. E cioè che non è corretto utilizzare lo scarso attivo disponibile per soddisfare i creditori che non possono usufruire della prenotazione a debito o dell'anticipazioni da parte dell'Erario, e far gravare quelle prenotabili o anticipabili sulle casse dello Stato; secondo noi, e probabilmente anche del giudice chiamato in causa, l'attivo disponibile va distribuito fra tutti i creditori che ne hanno diritto e quelle spese prenotabili a debito o quei compensi anticipabili dall'Erario vanno posti per la parte incapiente- nel limite massimo consentito- a carico dello Stato.
                  Ed invero, il comma quarto dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 dispone che "le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo", facendo con ciò capire che se anche alcune spese sono state inizialmente anticipate dallo Stato, questo può poi recuperare quanto ha anticipato appena vi sono disponibilità liquide; per tali intendendo non quelle che rimangono dopo la soddisfazione degli altri creditori, ma quelle-come dice la norma- ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Insomma, il poco attivo disponibile va distribuito tra le prededuzioni, tra loro graduate, e alla distribuzione se non partecipa il singolo beneficiario, deve partecipare l'Erario che ha anticipato le spese.
                  Il tempestivo recupero di dette somme, dispone il comma quinto della stessa norma, è assicurato dal giudice delegato, per cui si spiega, pensiamo, perché nella singola fattispecie il giudice abbia "scartato" la proposta che tendeva a far gravare sullo Stato spese non a suo carico.
                  Zucchetti SG Srl