Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

interessi post fallimentari e rivalutazione monetaria

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    27/04/2009 16:02

    interessi post fallimentari e rivalutazione monetaria

    Con riferimento agli interessi post-fallimentari e alla rivalutazione monetaria riguardante crediti con privilegio generale su beni mobili, l'eventuale riconoscimento e calcolo prescinde da una loro eventuale richiesta specifica?
    Ossia il loro riconoscimento discende sempre da una specifica richiesta come per gli interessi prefallimentari oppure è pluasibile(giurisprudenzialmente) che gli stessi vadano riconosciuti prescindendo da una specifica richiesta.
    Nel caso specifico, ho diversi crediti che in sede di insinuazione hanno fatto richiesta generica di interessi associati al credito privilegiato, ma non mi hanno fatto richiesta di interessi post fallimenatri e rivalutazione monetaria.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/04/2009 19:22

      RE: interessi post fallimentari e rivalutazione monetaria

      L'obbligazione per interessi è collegata con vincolo di accessorietà all'obbligazione principale, ma solo nel momento genetico perchè, una volta sorta, ne rimane autonoma, essendo le sue vicende indipendenti dall'obbligazione principale, sicchè possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatta espressa richiesta, salvo che si tratti degli interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento danni; ed uguali principi valgono in sede fallimentare ove, quindi, non può essere riconosciuto il credito per interessi non insinuato.
      Tuttavia, lì dove la domanda di ammissione comunque comprenda anche la richiesta di interessi, per quanto genericamente formulata, riterremmo che questi vadano concessi a norma e nei limiti di cui agli art. 2749, 2788 e 2855 c.c., richiamati dagli art. 54 e 55 l.f.. . In questi casi, cioè, la domanda di ottenere il pagamento degli interessi c'è e la qualificazione giuridica, ossia la esatta determinazione e collocazione, spetta al giudice.
      Questa è la nostra opinione ma, in mancanza di una disposizione precisa, non sono da escludere interpretazioni diverse, per cui in questi casi dubbi, è preferibile che il curatore chieda al giudice la linea da seguire.
      Zucchetti SG Srl
      • Artemio Papparotto

        Silea (TV)
        12/10/2017 18:09

        RE: RE: interessi post fallimentari e rivalutazione monetaria

        Buongiorno, quanto da Voi affermato in merito al riconoscimento degli interessi solo se richiesti e ammessi, vale anche per la rivalutazione monetaria dei crediti da lavoro dipendente?
        Qualora da un dipendente non sia stata richiesta la rivalutazione e non precisato il riconoscimento in stato passivo, la stessa va calcolata in sede di riparto?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/10/2017 19:53

          RE: RE: RE: interessi post fallimentari e rivalutazione monetaria

          Per i lavoratori dipendenti la rivalutazione monetaria va liquidata d'ufficio, anche in mancanza di un'apposita domanda di parte e decorre fino alla data di esecutività dello stato passivo, giusto una serie di sentenze della Corte Costituzionale, che hanno affrontato questo argomento, cui la giurisprudenza si poi adeguata, applicando in sostanza l'art. 429 cpc anche al fallimento e sostituendo l'esecuzione dello stato passivo alla sentenza del giudice del lavoro.
          Per comodità riportiamo alcuni passi della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 1989, che ha segnato una svolta in materia. Si dice in questa sentenza che "...la rivalutazione dei crediti di lavoro dipendente costituisce forma di attuazione dell'art. 36 della Costituzione..." e "...Non può dunque in nessun caso ritenersi assolutamente preclusa, in nome della par condicio creditorum, la rivalutazione dei crediti di lavoro nel procedimento fallimentare, tenendo conto fra l'altro che essa opera non tanto come 'remora' posta all'inadempimento da parte dell'imprenditore, quanto come strumento destinato ad assicurare l'effettività della garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione tramite l'adeguamento del loro ammontare secondo dati criteri. D'altra parte l'assoluta preclusione della rivalutazione dei detti crediti nel fallimento determinerebbe realmente ingiustificata disparità di trattamento dei portatori degli stessi rispetto ai portatori di crediti di lavoro fatti valere in altri procedimenti ... "...E' da ritenere tuttavia che la rivalutazione con riguardo al tempo successivo alla data della dichiarazione di fallimento non possa aver luogo, almeno in sede fallimentare, senza alcun limite ma che essa debba essere disposta, sempre in tale sede, con riguardo al tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo...".
          Zucchetti Sg srl