Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto eredi

  • Fabrizio Torchio

    TORINO
    12/09/2014 08:26

    Riparto eredi

    Devo predisporre il riparto finale di una procedura di L.C.A. nella quale un creditore professionista è nel frattempo deceduto.
    Per poter effettuare il pagamento agli eredi:
    - devo comunque assoggettare il pagamento alla ritenuta d'acconto
    - quale documentazione devo richiedere agli eredi, in particolare è necessario che il credito risulti dalla dichiarazione di successione

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/09/2014 22:47

      RE: Riparto eredi

      Le fonti giurisprudenziali (C.T.C., sez. VII, sent. 28/3-5/9/1994 n. 2987, C.T.C., sez. XXIII, sent. 18/11/1998 n. 5736, Cass., sez. V, sent. 12/1/2009 n. 4785) e di prassi (Ris. Min. III/5/1001 del 3/1/1994) sull'argomento sono datate ma assolutamente concordi nell'affermare che "Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista che sia acquistato e pagato all'erede dopo la morte del professionista, costituisce, per la sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva dall'esercizio di una attività professionale e conserva detta natura anche se la somma relativa non viene corrisposta al professionista ma all'erede", pertanto il pagamento deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto.

      Il credito dovrà anche essere incluso nella dichiarazione di successione, dato che la citata sentenza 4785/2009 ha chiaramente affermato che ciò non genera doppia imposizione, dal momento che "Siamo in presenza di due imposte: l'una costituente imposizione diretta, l'altra, imposizione indiretta. Le due imposte hanno funzioni, motivazioni e connotazioni diverse e perseguono differenti finalità impositive. Non si è in presenza, pertanto, di alcuna duplicazione di imposta, né, tanto meno, di violazione del principio costituzionale sulla capacità contributiva (art. 53 Cost.)".

      Ciò premesso, l'inserimento nella dichiarazione di successione e il conseguente assoggettamento alla relativa imposta (se dovuta) è irrilevante per dimostrare la qualifica di erede e quindi la titolarità del credito, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari strumenti civilistici, dipendenti dal tipo di successione che si è aperta.
      In data 12/2/2020 l'Agenzia delle Entrate ha proposto una soluzione diversa, e più facilmente praticabile, descritta qui
      • Fabrizio Torchio

        TORINO
        18/09/2014 15:12

        RE: RE: Riparto eredi

        Quindi, se ho capito bene, la verifica dell'inclusione del credito nella successione non è responsabilità della procedura che, una volta verificata la titolarità, può pagare gli eredi, senza richiedere la prova dell'inserimento in successione.
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          18/09/2014 18:02

          RE: RE: RE: Riparto eredi

          Esatto.
          In data 12/2/2020 l'Agenzia delle Entrate ha proposto una soluzione diversa, e più facilmente praticabile, descritta qui
      • Caterina Brunetto

        CESENA (FC)
        08/03/2019 11:20

        RE: RE: Riparto eredi

        Mi trovo in un caso analogo, ma con una variante:
        il creditore insinuato, avvocato, è deceduto. L'attività è proseguita dal figlio, ugualmente avvocato. A suo tempo il creditore si insinuo' con fattura pro forma.
        Ora, al momento del riparto, devo chiedere l'emissione di una fattura al figlio?
        Anche se non ha effettuato lui le prestazioni a suo tempo?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/03/2019 07:10

          RE: RE: RE: Riparto eredi

          Già in altri interventi su questo Forum abbiamo ricordato che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8059 del 21/4/2016 ha stabilito il seguente chiaro principio di diritto: "il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione". Di conseguenza il percipiente, se al momento della percezione del compenso avesse già chiuso la posizione IVA, deve riaprirla.

          Ciò premesso, la questione che si pone in questa sede è se ciò valga anche in caso di decesso del titolare del credito professionale prima del pagamento.


          Sul punto la dottrina maggioritaria ha sempre sostenuto che al momento dell'incasso gli eredi fossero tenuti all'emissione di una semplice ritenuta; fra altri si segnalano Federica Furlani in Euroconference News del 6/6/2018, il Documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 15/7/2016, Giuseppe Vanni in Enti Locali Online del 24/6/2014, il quale ultimo richiama la Risoluzione n. 501918 del 5/6/1973 che testualmente recita: "non vi è dubbio che i corrispettivi pagati agli eredi e riguardanti prestazioni rese dall'imprenditore deceduto devono considerarsi fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per assenza del presupposto soggettivo".
          Non mancavano comunque pareri contrari, fra i quali segnaliamo Marco Peirolo in Corriere tributario n. 25/2016, Dario Stevanato in Rassegna tributaria n. 1/1994, Nicola Forte in Rivista di diritto tributario 1991, I, 266.


          Di parere opposto è però la recentissima Risoluzione n. 34 del 11/3/2019, che richiama la già citata sentenza Cass. SS.UU. 8059/2016 della quale cita i seguenti stralci: "il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione" perché "il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati … con la materiale esecuzione della prestazione, giacché … la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì … solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione".

          Essa prosegue sottolineando un passaggio di tale sentenza finora non tenuto in adeguato conto dalla dottrina, ovvero che "non emergono, peraltro, ragioni logico-giuridiche ostative all'applicazione della soluzione indicata relativamente ai corrispettivi di prestazioni eseguite, nell'esercizio dell'attività economica di soggetto deceduto o di società estinta, incassati dagli eredi o dai soci".

          Inevitabile, e quindi riteniamo condivisibile, è quindi l'affermazione, da parte della Risoluzione, che "Ne consegue che, i principi sopra richiamati e le indicazioni di cui ai richiamati documenti di prassi tornano applicabili anche agli eredi del professionista. Ciò significa che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella".

          E se è stata chiusa, riteniamo non possano che riaprirla, anche se siamo consapevoli del fatto che potrebbe essere un adempimento non facile da effettuare.
          In data 12/2/2020 l'Agenzia delle Entrate ha proposto una soluzione diversa, e più facilmente praticabile, descritta qui
          • Giorgio Aschieri

            Verona
            08/10/2019 10:09

            RE: RE: RE: RE: Riparto eredi

            Buongiorno,
            mi inserisco nella discussione, trovandomi in un caso analogo a quelli sopra esposti.
            Volevo capire se il compenso spettante al professionista defunto (commercialista) oltre che essere imponibile a fini IVA vada anche assoggettato al contributo previdenziale del 4%. In pratica, agli eredi va corrisposta la stessa somma che si sarebbe corrisposta al professionista (imponibile + cassa + iva + ritenuta d'acconto?)?
            Vi ringrazio.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              27/11/2019 15:27

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto eredi

              Nel caso di professionista deceduto la contribuzione previdenziale, quindi anche il contributo del 4% a carico di chi corrisponde il compenso, non è dovuta perché il percipiente non è più iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
              In data 12/2/2020 l'Agenzia delle Entrate ha proposto una soluzione diversa, e più facilmente praticabile, descritta qui
              • Ermanno Sgaravato

                Verona
                10/12/2019 11:01

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto eredi

                Salve,
                mi inserisco nella discussione per chiedere una precisazione ovvero, nel caso prospettato di pagamento a eredi del professionista deceduto che, in occasione della ripartizione di cui beneficiano, riaprono la partita Iva del professionista, chi sarà il "percipiente" e, soprattutto, il codice fiscale corrispondente da indicare nella CU a seguito dell'effettuazione della ritenuta d'acconto sulla somma pagata agli eredi.
                Più precisamente, può essere ritenuto corretto indicare gli eredi quali percipienti ma indicare il codice fiscale del de cuius, sul presupposto - da verificare presso gli eredi - che questi non abbiano chiesto l'accensione di un codice fiscale intestato alla comunione ereditaria?
                Grazie.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  28/12/2019 20:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto eredi

                  Come ricordato in uno degli interventi precedenti, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che "Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista che sia acquistato e pagato all'erede dopo la morte del professionista, costituisce, per la sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva dall'esercizio di una attività professionale e conserva detta natura anche se la somma relativa non viene corrisposta al professionista ma all'erede".
                  Di conseguenza, per lo stesso motivo per cui il pagamento deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto, esso, oltre a essere incluso nella dichiarazione di successione, dovrà essere inserito in una dichiarazione dei redditi da presentare a nome del fallito; la certificazione unica dovrà quindi essere intestata a suo nome.
                  In data 12/2/2020 l'Agenzia delle Entrate ha proposto una soluzione diversa, e più facilmente praticabile, descritta qui
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/03/2020 11:35

      RE: Riparto eredi

      La questione è stata recentemente oggetto di istanza di interpello e l'Agenzia, nella Risposta n. 52 del 12/2/2020, ha indicato una soluzione diversa.

      Essa sviluppa infatti il seguente ragionamento:
      "Per le suesposte considerazioni ... la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA
      Tale ultima circostanza comporta l'impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all'obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela, momento in cui si verifica anche l'esigibilità dell'imposta
      Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997".

      Pertanto, sarà il Curatore a emettere una autofattura, non gli eredi a dover riaprire una partita IVA magari chiusa da anni, a nome di un soggetto deceduto da tempo.

      Ci pare una soluzione assolutamente ragionevole e quindi ora, con il conforto di una presa di posizione ufficiale, certamente praticabile e indubbiamente conveniente per tutti.

      La Risposta non affronta un delicato passaggio della seconda parte del quesito, ovvero se per il compenso in questione possa essere applicato il regime forfetario, che oltre al diverso carico fiscale comporta fra l'altro anche diverse modalità di fatturazione (non elettronica) e di pagamento (non effettuazione della ritenuta d'acconto); e come non l'affronta l'Agenzia, non lo affrontiamo noi ....
      • Alessandra Renata Farronato

        Romano d'Ezzelino (VI)
        04/09/2023 17:31

        RE: RE: Riparto eredi

        Buongiorno,
        vi chiedo lumi nella speranza che mi sappiate aiutare in quanto non riesco ad avere una visione chiara e completa del comportamento da tenere.
        Devo fare un riparto finale con il quale provvedo al pagamento della vedova di un Avvocato che, a suo tempo, aveva emesso un preavviso di fattura.
        Premesso che mi farò inviare la documentazione comprovante che la signora è l'unica erede e la data di cessione della P. Iva dell'Avvocato (visto che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 344/2021 precisa che se la p. iva è cessata da più di 5 anni l'autofattura dovrà essere cartacea mentre se è cessata da meno di 5 anni dovrà essere elettronica).
        Io mi comporterei così:
        Emetterei autofattura (tipo documento TD20) con:
        - cedente il defunto (Primo dubbio: inserisco solo il codice fiscale oppure anche la p. Iva? ... Temo che con la partita Iva lo SDI mi dia errore visto che sicuramente la p. iva ad oggi è stata chiusa).
        - cessionario: il fallimento
        - soggetto emittente: cessionario/committente (CC)
        - codice univoco: metterei i 7 zeri e consegnerei una copia cartacea alla vedova e se l'autofattura è cartacea invierei una copia tramite pec alla Agenzia delle Entrate (non se la fattura è elettronica perchè logicamente l'Agenzia delle Entrate la vede già).
        I conteggi sarebbero (uso importi più semplici dei reali):
        - onorari 100,00 Euro
        - Cassa previdenza avvocati: 4,00 Euro (ovvero 4% dei 100 Euro)
        - Iva al 22% Euro 22,88 (=104x22%)
        - totale fattura 126,88 Euro (=100,00+4,00+22,88)
        - ritenuta fiscale 20,00 Euro (20% dei 100 Euro di onorari)
        Visti i conteggi soprariportati verserei alla vedova 84,00 Euro (ovvero compensi 100,00 + cassa previdenza 4,00 - ritenuta 20,00)
        L'iva la versa direttamente la procedura. Dubbio l'F24 lo intesto al defunto? Nell'F24 indico solo il codice fiscale o anche la P. iva del defunto? Quale codice tributo utilizzo visto che il defunto potrebbe essere considerato mensile, trimestrale o addirittura forfettario?
        La ritenuta la versa la procedura con codice tributo 1040 ma la Cu a chi la intesto? Al defunto?
        Ringrazio per il prezioso aiuto ed auguro un buon lavoro.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          28/09/2023 10:48

          RE: RE: RE: Riparto eredi

          Rispondiamo ai vari interrogativi/dubbi presenti nel quesito , seguendone l'ordine.

          Essendo l'emissione di una fattura, deve essere indicato il numero di partita IVA e non il codice fiscale; se il sistema non la accetta e invece accetta il codice fiscale riteniamo che sia possibile indicare quest'ultimo, unico altro elemento sufficiente per identificare univocamente il cedente.

          Concordiamo con quanto scritto relativamente al codice univoco.

          Il contributo alla Cassa di previdenza non è dovuto perché l'avvocato deceduto non è più iscritto alla cassa.

          Poiché la procedura descritta dall'art. 6, VIII comma, del D.Lgs. 471/97 prevede il versamento dell'IVA, ci pare corretto seguire tale indicazione;: nel Mod. F24 andrà indicato il codice fiscale del defunto.

          Come codice tributo riteniamo va utilizzato il 9399 ("Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione").

          La certificazione unica va intestata al defunto.